Eccesso di velocità e omessa comunicazione dei dati del conducente: l’opposizione al primo verbale non blocca il secondo

Resta in discussione la sanzione per avere violato i limiti di velocità. La mancata opposizione diretta al verbale relativo all’omessa comunicazione dei dati relativi alla persona alla guida è sufficiente per dare il via libera alla cartella esattoriale.

Brutti momenti per un automobilista, che prima viene sanzionato per eccesso di velocità e poi ‘dimentica’ di comunicare i dati della persona alla guida della sua vettura. Utile solo in parte la sua reazione, poiché l’opposizione al primo verbale, cioè quello relativo all’eccesso di velocità, non può ‘congelare’ il secondo verbale, quello riguardante l’omessa comunicazione dei dati del conducente, che diventa così titolo esecutivo sufficiente per la cartella esattoriale Cassazione, ordinanza n. 8479, sez. III Civile, depositata il 5 maggio . Verbali. Scenario della vicenda è un piccolo paese in Campania. Lungo una strada comunale un automobilista viene sanzionato per violazione dei limiti di velocità con successiva notifica del verbale della Polizia municipale, verbale che contiene anche l’intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovava alla guida al momento dell’infrazione, pena l’emissione della sanzione amministrativa pecuniaria . L’automobilista decide di proporre ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale , ma relativamente alla intimazione in esso contenuta, riguardante l’obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell’autovettura , viene emesso un secondo verbale a lui regolarmente notificato e rispetto al quale egli non propone alcun ricorso , omettendo, peraltro, anche di provvedere al pagamento della relativa sanzione. Passaggio successivo per il Comune è affidare la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all’ente esattore , l’allora ‘Equitalia’, che notifica all’automobilista una cartella di pagamento . Proprio quest’ultima cartella viene contestata dall’automobilista. Azione tardiva, però, secondo il Giudice di pace. Legittima, invece, secondo i giudici del Tribunale, i quali osservano che avendo l’automobilista impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo . Opposizione. A ribaltare la visione tracciata in Tribunale, a dare ragione alla pretesa avanzata dal Comune, provvede la Cassazione, inchiodando l’automobilista all’obbligo di pagare la cartella esattoriale. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall’ente impositore all’ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare . Di conseguenza, erroneamente si è ritenuto in Tribunale che il ricorso proposto dall’automobilista avverso il verbale per eccesso di velocità, rispetto al quale era ancora pendente l’opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo – quello concernente la mancata comunicazione delle generalità del conducente dell’autovettura – che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione . Tirando le somme, laddove il verbale non venga opposto, esso si ‘trasforma’ in un valido titolo esecutivo . Per questa ragione, va dichiarata, concludono dalla Cassazione, l’inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale proposta dall’automobilista .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 23 gennaio – 5 maggio 2020, numero 8479 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. Il Comune di Capaccio Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l'appello di Fr. Fe. avverso la sentenza del giudice di pace di Capaccio che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione , annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia ora Agenzia delle Entrate -Riscossione , per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. 2. Le parti intimate non si sono difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 numero 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell'art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e degli artt. 112 e 203 co. 3 CdS. 1.1. Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, ex art. 203 co. 3 D.Lgs. 285/92, titolo esecutivo. 1.2. Assumeva che il Fe. si era avvalso del rimedio testé richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell'art. 142/9 CdS, e non contro quello elevato per la diversa e successiva violazione dell'art. 126bis CdS. 2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arrt. 203 co.3, 204 e 204bis del CdS, e degli artt. 111 e 132 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360 co. 1 numero 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione. 3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost e dell'art. 132 c.p.c 4. Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare più agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate. 4.1. In data 30.6.2005 venne notificato a Fr. Fe. un verbale della Polizia Municipale di Capaccio numero 5064B/2005/V prot. 3681/2005 per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142/9 CdS, il quale conteneva l'intimazione a comunicare le generalità e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione, pena l'emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 126bis CdS. 4.2. Il Fe. propose ricorso amministrativo al Prefetto avverso il primo verbale tuttavia, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l'obbligatoria comunicazione delle generalità del conducente dell'autovettura, ne venne emesso un secondo, verbale numero 389A/2006/V prot. 171/2006 , regolarmente notificato il 6.3.2006, rispetto al quale egli non propose alcun ricorso né provvide al pagamento della relativa sanzione. 5.1. Il Comune affidò la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all'ente esattore che notificò al Fe. una cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio di opposizione che il giudice di pace dichiarò inammissibile. 5.2. Il Tribunale di Salerno, invece, accogliendo l'appello, statui la fondatezza dell'opposizione assumendo che, in primo luogo, l'appellante aveva provato di aver comunicato alla Polizia Municipale il nominativo del guidatore che era lui stesso ed, in secondo luogo, che avendo impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo cfr. pag. 3 , secondo e terzo cpv della sentenza impugnata 6. Tanto premesso, si osserva che il primo motivo è fondato e gli altri rimangono logicamente assorbiti. 6.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali. cfr. Cass. 22881/2010 6.2. E' stato altresì affermato che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. cfr. Cass. 15542/2015 Cass. 18027/2018 . 6.3. In buona sostanza, al principio della autonomia delle due infrazioni e delle -corrispondenti sanzioni si collega alla necessità di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare. 7. Il Tribunale di Salerno ha erroneamente ritenuto che il ricorso proposto dal Fe. avverso il verbale per eccesso di velocità numero 5064B/2005/V prot. 3681/2005 , rispetto al quale era ancora pendente l'opposizione, costituisse un valido presupposto per paralizzare la formazione del secondo titolo esecutivo verbale numero 389A/2006/V prot. 171/2006 che, invece, del tutto autonomo rispetto al primo, si era validamente costituito in mancanza di specifica opposizione. 7.1. Risulta pertanto fondata la violazione delle norme e dei principi indicati nella prima censura. 8. Gli altri motivi rimangono assorbiti e, vale solo la pena di rilevare che rispetto al mancato assolvimento dell'onere di comunicazione delle generalità del conducente terzo motivo , il giudice d'appello ha apoditticamente affermato che l'appellante aveva comunicato il nominativo del conducente alla Polizia Municipale, senza mostrare alcun effettivo apprezzamento delle evidenze documentali valutate dal primo giudice come inidonee a dimostrare la fondatezza della pretesa per mancanza di sottoscrizione della comunicazione prodotta e senza considerare che ove il verbale non venga opposto si trasforma , comunque, in un valido titolo esecutivo. 9. In conclusione, la sentenza deve essere cassata non essendo necessari altri accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella esattoriale proposta da Fr. Fe 10. La natura della controversia ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla specifica questione, solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, rende opportuna la compensazione delle spese del grado d'appello. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza fra il Comune di Capaccio e l'opponente, mentre devono essere compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che non ha assunto alcuna posizione difensiva contrastante con gli interessi del ricorrente. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da Fr. Fe Compensa fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio condanna il Fe. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge le compensa nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.