Le SS.UU. sull’applicazione del “nuovo” termine semestrale per proporre la revocazione delle sentenze della Cassazione

Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, così ridotto, in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa 30 ottobre 2016 , in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c

Così la Cassazione con sentenza n. 8091/20, depositata il 23 aprile. Il caso. La sentenza in commento trae origine dal giudizio di merito a suo tempo promosso avanti al Tribunale di Firenze al fine di ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che disponesse in favore dell’attore il trasferimento della proprietà di due appartamenti oggetto di un contratto preliminare di compravendita il convenuto, infatti, contestava di aver ricevuto il saldo del prezzo degli immobili . La decisione del Tribunale – che aveva integralmente accolto le richieste attoree – è stata confermata in appello in considerazione della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal soccombente e la Corte di Cassazione successivamente adita ha dichiarato l’improcedibilità del gravame in conseguenza del mancato deposito della copia autentica della sentenza secondo grado. L’intervento delle Sezioni Unite. La sentenza della Corte di Cassazione è stata impugnata per revocazione, sorretta da un unico motivo. Secondo il ricorrente erede del soccombente defunto nelle more del primo giudizio di cassazione , infatti, la copia della sentenza di appello prodotta fosse regolarmente provvista dell’attestazione di conformità all’originale e della relazione di notificazione, denunciando, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto commesso dalla Corte di Cassazione. La causa è stata trattata con rito camerale con proposta di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., così come modificato dal decreto legge n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016, applicabile al caso di specie, secondo il relatore, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 2 del citato Decreto Legge. La Corte ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite avendo riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa all’applicabilità della riduzione a sei mesi del termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della legge di riforma ovvero a tutti i ricorsi depositati in data successiva all’entrata in vigore della novella. I Supremi Giudici, dopo aver dato compiutamente conto dei precedenti giurisprudenziali citati dal relatore, formatisi a seguito della citata modifica dell’art. 391 bis c.p.c. sostanzialmente costituiti da due ordinanze emesse nel 2018 , ha composto il contrasto evidenziando come, tenuto conto che la norma sopravvenuta è inerente alle modalità di esercizio del diritto di proporre il ricorso per revocazione delle decisioni della Suprema Corte e, in particolare, al termine più breve per proporre tale ricorso. Al riguardo, secondo i Giudici di legittimità, considerato che il dies a quo di un termine processuale costituisce un elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, deve ritenersi che in mancanza di un’espressa norma transitoria la novella dispone solo per l’avvenire e, quindi, essendo il termine per proporre l’impugnazione in oggetto ancorato alla pubblicazione del provvedimento revocando, lo stesso può applicarsi solo all’impugnazione delle sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 391- bis c.p.c Per tale ragione le Sezioni Unite hanno elaborato il principio di diritto secondo cui il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, così ridotto, in sede di conversione del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa 30 ottobre 2016 , in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’art. 11 disp. prel. c.c

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 marzo – 23 aprile 2020, n. 8091 Presidente Petitti – Relatore Scrima Fatti di causa 1. Co.Sa. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, T.R. e chiese al giudice adito di pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., disponendo in suo favore il trasferimento della proprietà di due appartamenti siti in Ancona e oggetto di un contratto preliminare di compravendita, stipulato tra le parti. L'attore dedusse di aver saldato l'intero prezzo convenuto, pari a Lire 250.000.000, di cui Lire 140.000.000 corrisposti all'atto della conclusione del preliminare e la restante parte mediante assegni, dei quali produsse fotocopia. Si costituì in giudizio il convenuto, che contestò di aver ricevuto il saldo del prezzo a mezzo dei titoli versati in atti, rilevando come gli assegni, per l'importo di Lire 134.100.000, costituivano la maggior parte dell'acconto ricevuto al momento della stipula del contratto preliminare, acconto integrato, per il residuo, con un versamento in contanti di Lire 5.900.000. 2. Il Tribunale, deferito giuramento suppletorio al Co. che giurò di aver versato il saldo del prezzo con gli assegni prodotti in copia , accolse la domanda attrice. 3. Il gravame avverso la sentenza di primo grado proposto dal T., nel contraddittorio con il Co., venne dichiarato inammissibile per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 c.p.c., dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2011. La Corte territoriale, in particolare, rilevò che successivamente alla prestazione del giuramento i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate all'udienza del 29 ottobre 2003 e osservò che, dopo detta udienza, il difensore dell'appellante aveva depositato una memoria in cui si era limitato a richiedere la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale vertente sulla falsità del giuramento prestato, e a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dal giurante. La Corte territoriale concluse, quindi, ritenendo che l'appellante avesse prestato acquiescenza all'ammissione della prova, avendo mancato di sollevare contestazioni a tale riguardo sia all'udienza di precisazione delle conclusioni che nella successiva memoria conclusionale e che l'appello in punto di inammissibilità del giuramento suppletivo deferito dovesse ritenersi inammissibile quella Corte aggiunse, altresì, che, pur a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, l'appello era infondato, dal momento che il Tribunale aveva ritenuto provata la consegna del denaro, ma non adeguatamente dimostrata l'imputazione del versamento, che poteva quindi provarsi mediante il giuramento suppletorio deferito. 5. Avverso la sentenza di secondo grado T.R. propose ricorso per cassazione basato su due motivi, cui resistette con controricorso Co.Sa Questa Corte, con sentenza n. 13665 del 5 luglio 2016, dichiarò il ricorso improcedibile, sul rilievo che il ricorrente non aveva provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. 6. Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.A., quale erede di T.R., deceduto in data OMISSIS , sulla base di un solo motivo, sostenendo che la copia della sentenza di secondo grado prodotta fosse regolarmente provvista di attestazione della conformità all'originale e della relazione di notificazione e denunciando, ai sensi dell'art. 391-bis, in relazione all'art. 395 c.p.c., n. 4, l'errore di fatto commesso da questa Corte. Co.Sa. ha resistito con controricorso. 7. La causa, trattata con rito camerale davanti alla Sesta Sezione - 2 con proposta del relatore di inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto - in data 20 giugno 2017 - oltre il termine semestrale previsto dall'art. 391-bis c.p.c., comma 1, u.p., così come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, convertito con modificazione, dalla L. n. 197 del 2016, applicabile al caso di specie, secondo il relatore, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 2 del D.L. citato , è stata rimessa, con ordinanza n. 8717/2019 del 29 marzo 2019, al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, avendo la Sesta Sezione - 2 riscontrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione relativa all'applicabilità della riduzione a sei mesi del termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenza della Corte di cassazione disposta dalla L. n. 197 del 2016, di conversione del D.L. n. 168 del 2016 ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore 30 ottobre 2016 della legge di riforma ovvero a tutti i ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della novella. 8. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. 9. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta. 10. In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l'ordinanza interlocutoria n. 8717/19, già menzionata, la Sesta Sezione - 2 rileva anzitutto che l'art. 391-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. l , n. 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, ad opera della L. 25 ottobre 2016, n. 197, così recita Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 , la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento . Quella medesima Sezione richiama, poi, la disciplina transitoria dettata dal citato art. 1-bis, comma 2, secondo cui Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio evidenzia, inoltre, che la L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 2 di conversione del D.L. n. 168 del 2016, ha previsto l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , avvenuta il 29 ottobre 2016 nella Gazzetta Ufficiale n. 254, sicchè la data di entrata in vigore della norma in questione è quella del 30 ottobre 2016, e rileva, altresì, che il ricorso per revocazione all'esame risulta notificato il 20 giugno 2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 luglio 2017, successivamente, quindi, alla data di entrata in vigore della legge di modifica dell'art. 391-bis c.p.c. come già detto, 30 ottobre 2016 . Nella già più volte menzionata ordinanza interlocutoria si dà conto di un duplice orientamento venutosi a delineare nella giurisprudenza di legittimità a seguito della già ricordata modifica dell'art. 391-bis c.p.c., comma 1. Nel primo orientamento si annovera l'ordinanza n. 13358 del 28 maggio 2018 di questa Corte, che, chiamata a fornire una prima applicazione alla novella, ha ritenuto che la menzionata disposizione di cui all'art. 1-bis, comma 2, in tema di diritto intertemporale sia destinata a trovare applicazione anche al termine in parola, che, quindi, sarebbe di sei mesi in relazione a tutti i ricorsi depositati in data successiva all'entrata in vigore della novella, ancorchè l'impugnazione concerna provvedimenti pubblicati in data anteriore. Al secondo orientamento si ascrive l'ordinanza del 29 agosto 2018 n. 21280, con la quale questa medesima Corte ha, invece, affermato che la riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta - in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016 - dalla L. n. 197 del 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016 , si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma 30 ottobre 2016 , in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nel citato D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, il quale, disponendo che le novità legislative si applichino ai ricorsi per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio , intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi. In linea con quest'ultimo orientamento viene indicata anche l'ordinanza di questa Corte n. 2302 del 28 gennaio 2019, secondo cui In assenza di una specifica disciplina transitoria, l'efficacia temporale del dimezzamento del termine per proporre ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è dunque regolata dall'art. 12 preleggi pertanto la nuova disposizione, provvedendo solo per l'avvenire, si applica ai termini di impugnazione iniziati a decorrere dopo la sua entrata in vigore v. in motivazione . Nell'ordinanza interlocutoria n. 8717/19 si fa pure riferimento all'orientamento della dottrina secondo cui, interpretando la norma di diritto intertemporale in senso restrittivo per le parti, il termine annuale per impugnare per revocazione già pendente al 30 ottobre 2017 data di entrata in vigore della legge di conversione si trasformerebbe ex abrupto in termine semestrale, con possibile immediata scadenza alla medesima data ove il provvedimento da impugnare risulti risalire ad oltre sei mesi da tale data oppure, nella migliore delle ipotesi, con scadenza in un termine improvvisamente più breve di quello previsto dalla disposizione precedentemente in vigore. Per ovviare a questo grave inconveniente, è stato sostenuto che si potrebbe ipotizzare la concessione della rimessione in termini alla parte decaduta dall'impugnazione per colpa del legislatore, o, in alternativa, sollecitare la proposizione della questione di incostituzionalità della norma di diritto transitorio, ove non ritenuta diversamente interpretabile, stante il suo univoco tenore letterale, per violazione dell'art. 24 Cost. . La Sezione Sesta - 2, rilevato che nella giurisprudenza di questa Corte si sia ormai manifestato un contrasto che attiene a questione di carattere processuale, trasversale a tutte le sezioni e che si palesa anche come questione di massima importanza, attesa la ricorrenza del problema, e la necessità di offrire una soluzione uniforme, su questione, come quella relativa ai termini per impugnare, per la quale si impone la certezza applicativa, ha sollecitato l'intervento di queste Sezioni Unite. 2. Alla luce di quanto rappresentato nell'ordinanza interlocutoria, questo Collegio è chiamato a decidere la seguente questione se la disposizione transitoria di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, si applichi anche alla disposizione, di cui al precedente comma 1, lett. l, n. 1, che riduce il termine lungo per la revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione da un anno a sei mesi con la conseguenza che tale nuovo termine si applichi a tutti i ricorsi per revocazione notificati dopo l'entrata in vigore della novella, anche se relativi a provvedimenti pubblicati prima , ovvero se, non applicandosi tale specifica disposizione transitoria, il nuovo termine semestrale, in applicazione della regola generale di cui all'art. 11 preleggi, si applichi ai soli ricorsi per revocazione aventi ad oggetto provvedimenti di legittimità pubblicati dopo l'entrata in vigore della novella citata . 3. Si ritiene opportuno ricordare, sinteticamente, come la questione in rilievo in questa sede sia stata decisa dai precedenti provvedimenti di questa Corte emanati dopo l'entrata in vigore dell'art. 391-bis c.p.c., così come da ultimo novellato. 3.1. Con l'ordinanza del 28 maggio 2018, n. 13358, la Sezione Sesta - 5 di questa Corte, richiamata pure nell'ordinanza interlocutoria, già più volte menzionata, e redatta con motivazione semplificata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., avverso una sentenza depositata in data 31 gennaio 2017 sul rilievo che il ricorso era stato spedito per la notificazione il 13 settembre 2017, notificato il 15 settembre 2017 e depositato in cancelleria il 29 settembre 2017, quindi dopo l'entrata in vigore della legge di modifica dell'art. 391-bis c.p.c., rilevando che, applicandosi il termine previsto dalla nuova disposizione processuale per le ipotesi, come quella in esame, in cui la sentenza della Cassazione non risulta essere stata notificata, il ricorso per revocazione doveva essere proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento revocando, che andava a scadere il 31/07/2017, data di molto antecedente rispetto a quella di notifica del ricorso effettuata solo in data 15/09/2017 . Risulta evidente che, nella fattispecie esaminata dalla predetta ordinanza, non sussisteva un problema di efficacia intertemporale dell'art. 391-bis c.p.c., essendo stata la sentenza impugnata per revocazione pubblicata ed essendo stato il ricorso ai sensi della norma appena richiamata notificato dopo l'entrata in vigore della predetta norma così come da ultimo novellata. 3.2. Diversa, invece, la fattispecie esaminata dalla Sesta Sezione - 3 con l'ordinanza n. 21280, pubblicata il 28 agosto 2018, pure richiamata dall'ordinanza interlocutoria. In quel caso, la sentenza di cui si chiedeva la revocazione era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore dell'abbreviazione del termine previsto dall'art. 391-bis c.p.c., evidenziandosi che, peraltro, il termine semestrale così ridotto, come già detto, dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197 alla data di pubblicazione della legge di conversione era già interamente decorso. Quel Collegio ha rilevato che Invero, la nuova versione dell'art. 391-bis c.p.c., non è regolata, quanto alla sua efficacia intertemporale, dalla norma transitoria contenuta nel D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui prevede che le novità legislative introdotte in quella occasione si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio , intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi. In assenza di una specifica disciplina transitoria, l'efficacia temporale del dimezzamento del termine per proporre ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è dunque regolata dall'art. 12 preleggi. Quindi, la nuova disposizione, provvedendo per solo l'avvenire, regola esclusivamente i termini di impugnazione iniziati a decorrere dopo la sua entrata in vigore. Infatti, poichè il dies a quo di un termine processuale costituisce elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, una norma nuova che modifichi la fattispecie, se dispone solo per il futuro, può applicarsi solamente nei casi in cui il dies a quo non sia ancora intervenuto. Pertanto, qualora il decorso del termine per proporre un'impugnazione sia ancorato alla pubblicazione del provvedimento da impugnare, in mancanza di un'espressa norma transitoria, la nuova disciplina che riduce detto termine può applicarsi solamente all'impugnazione di provvedimenti pubblicati dopo la sua entrata in vigore . A conclusione del ragionamento svolto, quel Collegio ha espressamente affermato il seguente principio di diritto La riduzione del termine per la proposizione del ricorso per la correzione degli errori materiali o per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, disposta - in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168 - dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016 , si applica solamente ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della legge di riforma 30 ottobre 2016 , in applicazione del principio generale posto dall'art. 12 preleggi, non potendosi ravvisare una specifica disciplina transitoria nel citato D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui prevede che le novità legislative si applicano ai ricorsi . per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio , intende riferirsi alle sole norme dettate per la trattazione dei ricorsi e non anche al termine per il deposito degli stessi . E in applicazione del predetto principio, quel Collegio ha ritenuto il ricorso sottoposto al suo esame tempestivo, reputando che il termine per la sua presentazione fosse quello di un anno dalla sua pubblicazione, così come previsto dall'art. 391-bis c.p.c., nella versione vigente a quella data. 3.3. Come pure evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, conformemente all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 21280/18, cui si è appena fatto cenno, si è pronunciata anche la Sesta Sezione - L, di questa Corte con l'ordinanza n. 2302, pubblicata in data 28 gennaio 2019, in riferimento a fattispecie pressocchè analoga, evidenziando che Il principio qui condiviso appare rispondente, da un canto, alla lettera della disposizione transitoria, che si riferisce ai soli adempimenti procedurali successivi al deposito del ricorso in cassazione, senza distinguere tra impugnazione ordinaria e straordinaria, dall'altro, ad una interpretazione logica nonchè costituzionalmente orientata dai principi del giusto processo e del diritto di difesa . 4. Si osserva che, come si evince da quanto precede, non si è in realtà al cospetto di un contrasto giurisprudenziale, come, invece, segnalato dall'ordinanza interlocutoria, atteso che i due provvedimenti ritenuti dalla Sezione remittente esponenziali di contrapposti orientamenti si riferiscono, in particolare, a fattispecie diverse, sicchè le diverse conclusioni cui pervengono sono determinate non da un diverso approccio interpretativo della norma di diritto transitorio ma proprio dalle diverse peculiarità delle fattispecie esaminate. 5. Va poi evidenziato che numerosi sono i provvedimenti non massimati che hanno espressamente e sinteticamente fatto applicazione del principio inizialmente affermato dall'ordinanza di questa Corte n. 21280, depositata il 29 agosto 2018 ci si riferisce, al riguardo, a Cass., Sezione Sesta - 3, ord., 2/07/2019, n. 17732, a Cass., Sezione Terza, 27 maggio 2019, n. 14390, a Cass., Sezione Sesta - 3, ord., 7/05/2019, n. 11896, a Cass., Sezione Sesta - L, ord., 25/03/2019, n. 8295, a Cass., Sezione Prima, 18/03/2019, n. 7576. Si evidenzia che la pronuncia da ultimo ricordata ha pure espressamente sottolineato che la norma transitoria, di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, non può essere interpretata nel senso di determinare una sostanziale applicazione retroattiva dello stesso termine ridotto di sei mesi, introdotto dal decreto legge, evidenziando che una contraria soluzione condurrebbe alla violazione degli artt. 3 e 24 Cost 5.1. In conformità all'orientamento espresso dall'ordinanza 21280/18, più volte già richiamata, si è pronunciata anche la Sezione Prima Civile di questa Corte con la sentenza deposita in data 11/03/2019, n. 6977, non massimata, che ha ampiamente motivato in relazione al punto in questione. Con la sentenza appena ricordata, il Collegio della Prima Sezione non ha condiviso la tesi della difesa erariale, secondo cui il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso per revocazione dovrebbe trovare applicazione ai ricorsi successivi al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della L. n. 197 del 2016, dalla quale decorrerebbe il nuovo termine semestrale per proporre la revocazione, ritenendo che una siffatta interpretazione comporterebbe l'applicazione retroattiva della nuova disposizione processuale anche alle sentenze pubblicate prima del 30 ottobre 2016, con la conseguenza che un ricorso per revocazione successivo a tale data, notificato nel termine di un anno dal deposito della sentenza revocanda - secondo la disposizione processuale vigente al momento della decorrenza del termine, ex art. 391-bis c.p.c. - verrebbe ad essere inammissibile per il solo fatto che, durante il decorso del termine in parola, la durata dello stesso è stata dimezzata dal legislatore, con evidente violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo artt. 24 e 111 Cost. . Secondo quel Collegio, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può che passare attraverso il raccordo della citata L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, comma 2 - laddove prevede che Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - con il comma 1 della medesima disposizione, nella parte in cui, innovando il testo dell'art. 391-bis c.p.c., dispone che la revocazione può essere chiesta in difetto di notifica della sentenza revocanda nel termine perentorio . di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento . Il tenore letterale di tale ultima disposizione esclude in radice, ad avviso della Prima Sezione, l'interpretazione propugnata dalla parte controricorrente, fissando inequivocabilmente la decorrenza, anche del nuovo termine semestrale, alla data di pubblicazione della pronuncia della Corte di Cassazione della quale si chiede la revocazione, e non alla data di conversione del D.L. n. 168 del 2016 30 ottobre 2016 , come sostenuto, invece, dalla difesa erariale. Secondo quel Collegio, la decorrenza così individuata non può non essere presa in considerazione anche per quanto concerne il regime transitorio, introdotto dall'art. 1-bis, comma 2, succitato, stante l'inequivoco riferimento da esso operato alle disposizioni di cui al comma precedente pertanto, la norma, laddove stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, ivi compreso il dimezzamento dei termini per la proposizione della revocazione, si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , non può che riferirsi - attesa la necessità di operare un raccordo tra tale disposizione e quella del comma precedente - ai ricorsi proposti nei confronti di sentenze pubblicate in data successiva al 30 ottobre 2016. La disposizione di cui al D.L. n. 168 del 2016, comma 2, convertito dalla L. n. 197 del 2016, invero, nel riferirsi genericamente alle disposizioni di cui al comma 1 , vi ricomprende innegabilmente anche il dimezzamento del termine per proporre l'istanza di revocazione, ma non certo nel senso di consentirne l'applicazione retroattiva, non prevista in alcun modo dalla norma in esame, alle sentenze pubblicate in data precedente all'entrata in vigore della normativa sopravvenuta. Si afferma nella sentenza in rassegna che, in altri termini, in difetto di un'espressa disposizione transitoria, non è possibile applicare retroattivamente la nuova disciplina in materia di termini per la revocazione alle sentenze o alle ordinanze - atti dai quali decorre il termine per la revocazione, a tenore dell'art. 391-bis c.p.c., comma 1 - depositate prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta e che ad una tale conclusione induce il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in difetto di esplicite previsioni di segno contrario, il principio dell'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum , dalla norma sotto il cui impero siano stati posti in essere. Un generale principio di affidamento legislativo desumibile dall'art. 11 preleggi preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo Cass., 12 maggio 2000, n. 6099 . Come evidenziato nella già richiamata sentenza, il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale - in linea con quanto affermato anche dalla Corte costituzionale sentenza n. 155 del 1990 - ha riguardo, pertanto, solo agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incidendo su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui impero sono stati posti in essere. Il che vuol dire, come si è condivisibilmente osservato in dottrina, che - in applicazione delle regole stabilite dall'art. 11 preleggi, comma 1, e dall'art. 15 preleggi, concernenti la successione delle leggi, anche processuali, nel tempo quando il giudice procede ad un esame retrospettivo delle attività svolte, ne stabilisce la validità applicando la legge che vigeva al tempo in cui l'atto è stato compiuto, essendo la retroattività della legge processuale un effetto che può essere previsto dal legislatore con norme transitorie, ma che non può essere liberamente ritenuto dall'interprete. Ad avviso della Prima Sezione, un'indebita applicazione retroattiva della legge processuale si verificherebbe sia quando si pretenda senza che alcuna norma transitoria lo autorizzi - di applicare la legge sopravvenuta ad atti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge nuova, sia quando si pretenda di associare a quegli atti effetti che essi non avevano in base alla legge del tempo in cui sono stati posti in essere Cass., 20/09/2006, n. 20414 Cass. 7/10/2010, n. 20811 . Conclusivamente, quel Collegio ha ritenuto che non può revocarsi in dubbio che il già richiamato principio del tempus regit actum comporti che il termine perentorio per la proposizione dell'istanza di revocazione, nei confronti di una pronuncia della Corte di cassazione, debba essere ancorato al regime giuridico vigente al momento della decorrenza di detto termine, ossia alla data di deposito della sentenza revocanda, come dispone l'art. 391-bis c.p.c., comma 1. Ed infatti il termine perentorio per l'impugnazione di una sentenza, in forza del principio succitato, non può che essere temporalmente ancorato alle disposizioni vigenti alla data di inizio della decorrenza del termine stesso, essendo la sentenza - in siffatta ipotesi - l'atto giuridico al quale si riferisce il principio del tempus regit actum Cass., 21/06/2018, n. 16420 . Quel Collegio ha pure rimarcato che, sostanzialmente, in tal senso si sono espressi i precedenti di questa Corte relativi alla disposizione transitoria di cui all'art. 1 bis del D.L. n. 168 del 2016 di cui a Cass., ord., 28/05/2018, n. 13358 e Cass., ord., 29/08/2018, n. 21280 . Ha evidenziato, inoltre, quel Collegio che una diversa interpretazione - che intendesse il riferimento, contenuto della L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, comma 2, di conversione del D.L. n. 168 del 2016, come applicabile ai ricorsi depositati dopo il 30 ottobre 2016, quand'anche la decisione della quale si chiede la revocazione fosse stata pubblicata prima di tale data - comporterebbe, invece, un'applicazione retroattiva della normativa processuale sopravvenuta anche ad atti le sentenze della Cassazione già depositate il cui regime giuridico è caduto per intero sotto l'impero delle disposizioni processuali vigenti all'epoca della loro adozione, anche con riferimento al regime di stabilità all'epoca operante. Il che concreterebbe una violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, tutelati rispettivamente dagli artt. 24 e 111 Cost Si esclude, nel provvedimento in rassegna, che a diversa soluzione possa indurre il tenore letterale della seconda parte dell'art. 1-bis, comma 2 già citato, laddove prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai ricorsi già depositati alla data di conversione del Decreto n. 168 del 2016, e cioè al 30 ottobre 2016, per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio , non potendo la disposizione richiamata in alcun modo essere intesa - per le ragioni di diritto intertemporale già esposte come applicazione retroattiva del dimezzamento dei termini per la revocazione alle sentenze depositate in data precedente al 30 ottobre 2016, alle quali si riferiscono evidentemente i ricorsi depositati prima di tale data Cass. 21280/2018 ed invero la norma in parola non può che essere intesa - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - nel senso di consentire un'applicazione immediata, anche ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, dei numerosi aspetti procedurali da essa disciplinati che, non comportando alcun sacrificio o peggioramento delle posizioni processuali delle parti, siano invece coerenti con lo scopo di snellimento e di semplificazione perseguito dalla novella, espresso dalla stessa epigrafe della norma in esame Misura per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione . Ha considerato, infatti, il Collegio della Prima Sezione che l'intervento novellatore del giudizio di legittimità recato dalla L. n. 197 del 2016 è ispirato - secondo una linea di tendenza registratasi nell'ultimo decennio - da pressanti esigenze di semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di cassazione, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., del principio convenzionale di cui all'art. 6 CEDU, ed infine del principio, ad essi inerente, dell'effettività della tutela giurisdizionale e in tale prospettiva il legislatore ha inteso modulare il giudizio di legittimità, incidendo, segnatamente, sugli artt. 375,376, 380-bis, 380-ter c.p.c., ed introducendo l'art. 380-bis 1. c.p.c., sul Procedimento per la decisione in Camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice Cass., 2/03/2017, n. 5371 e che, alla luce di tali considerazioni, è del tutto evidente che il riferimento, operato dal Decreto n. 168 del 2016, citato art. 1-bis, alla mancata fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio, in relazione ai ricorsi già depositati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto 30 ottobre 2016 , è finalizzato a consentire l'applicazione immediata delle nuove disposizioni sul procedimento in pubblica udienza e sul procedimento camerale anche ai ricorsi già depositati, nell'ottica dello snellimento e della semplificazione perseguita dal legislatore del 2016 ed in tale prospettiva va inteso il riferimento alla mancata fissazione dell'udienza o dell'adunanza in Camera di consiglio, contenuto nel D.L. n. 168 de 2016, art. 1-bis, comma 2, seconda parte. Per contro, a diversa conclusione deve pervenirsi quanto alla decorrenza del termine per la revocazione, in relazione al quale il rinvio al comma 1, operato dal comma 2 dell'art. 1-bis - se può valere come richiamo di tutte le disposizioni ivi contenute, deflattive, almeno nell'intenzione del legislatore, del contenzioso pendente in cassazione - non può essere inteso come applicazione del nuovo termine semestrale anche alle sentenza della Corte di cassazione depositate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, ostando a tanto il principio del tempus regit actum, con le implicazioni suesposte, che non consente un'applicazione retroattiva del suddetto termine, che può trovare applicazione - come detto - soltanto alle sentenze pubblicate successivamente al 30 ottobre 2016. 6. Come già anticipato nel p. 2 delle Ragioni della decisione , la questione nodale rimessa all'attenzione di queste Sezioni Unite dall'ordinanza interlocutoria riguarda, in particolare, l'interpretazione della disposizione di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2 articolo aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 197 del 2016 , secondo la quale le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in Camera di consiglio . Va precisato che dell'art. 1-bis, comma 1, in parola, rubricato Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione contiene norme qualificabili prima facie come processuali , in quanto rivolte a regolamentare le scansioni del processo dinanzi, alla Corte di cassazione, mediante la parziale modifica o l'integrale sostituzione degli articoli del codice di procedura civile a ciò deputati nonchè mediante l'aggiunta di tre nuove disposizioni, segnatamente dell'art. 375, comma 2, art. 377, comma 3 e art. 380-bis.1 . Oggetto della disposizione di cui al comma 2 è, quindi, una norma di diritto transitorio, deputata a disciplinare gli effetti della successione di norme processuali. Mancando nel codice di procedura civile una regolamentazione generale del fenomeno, la disciplina transitoria, nei casi di avvicendamento di norme processuali nel tempo, va ricercata nelle disposizioni dettate ad hoc dal legislatore le norme transitorie in senso stretto , ovvero, in mancanza, nei principi generali del c.d. diritto intertemporale , tra i quali è rilevante quello di cui all'art. 11 preleggi, che, al comma 1, stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire essa non ha effetto retroattivo . Quale norma di diritto intertemporale generale, quella appena richiamata entra in gioco solo in mancanza di specifiche disposizioni transitorie, le quali, rappresentando il frutto delle scelte discrezionali del legislatore, con riferimento alla singola vicenda modificativa di volta in volta considerata, potrebbero pure derogare all'art. 11, rivestendo il principio di irretroattività rango costituzionale unicamente con riguardo alla legge penale art. 25 Cost., comma 2 . E' necessario, quindi, preliminarmente verificare, sulla base delle regole dell'interpretazione, se la disposizione di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, rappresenti una norma transitoria predicabile anche nei riguardi della modifica legislativa che in questa sede interessa, vale a dire quella relativa al termine per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione. Ai sensi dell'art. 12 disp. gen., comma 1, nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore . Va osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è prevalente il criterio letterale, rispetto al quale quello teleologico riveste un ruolo sussidiario v., ex multis, Cass. 6/04/2001, n. 5128 Cass. 4/1/2018, n. 24165 secondo cui, Ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa . Orbene, va rilevato che una lettura non parcellizzata del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, come convertito nella L. n. 197 del 2016, comporta che debba tenersi conto non solo della prima parte della norma in parola che fa riferimento ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ma anche della seconda parte della stessa, introdotta dalla congiunzione nonchè che fa riferimento ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore della legge di conversione già menzionata per i quali non è stata fissata l'udienza o adunanza in Camera di consiglio . Si osserva, tuttavia, che la previsione, così considerata, risulta agevolmente applicabile alle disposizioni di cui alle lettere da a ad i del comma 1 della norma in questione, tutte relative ad atti del procedimento di cassazione successivi al deposito del ricorso, mentre diventa di difficile applicazione alla lett. l del comma 1 della medesima norma, con riferimento, in particolare e per quanto rileva in questa sede, alla modifica del termine per proporre ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che è inerente, invece, ad un momento necessariamente anteriore alla proposizione del ricorso. Con la conseguenza che, non potendo applicarsi la seconda parte della norma in parola relativa ai ricorsi non ancora depositati alla novella relativa al termine per la revocazione, l'intera disposizione transitoria contenuta nel D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2, come convertito nella L. n. 197 del 2016, deve ritenersi non applicabile al ricorso di cui all'art. 391-bis c.p.c., nella sua nuova formulazione, e, pertanto, in assenza di specifica disposizione, la disciplina dei termini per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., non può che essere quella previgente, secondo la regola generale dettata dall'art. 11 preleggi. Peraltro, come evidenziato già in alcuni dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati e paventato dall'ordinanza interlocutoria, in caso di opzione per un'applicazione della norma in esame non parcellizzata e, quindi, anche in relazione al termine per la revocazione in parola, si assisterebbe ad una brusca contrazione del termine in parola originariamente annuale già pendente al 30 ottobre 2016 data di entrata in vigore della legge di conversione o addirittura all'azzeramento dello stesso qualora il provvedimento di cui si chieda la revocazione risalga ad oltre sei mesi dalla predetta data , con la necessità, qualora si ritenga non predicabile una plausibile interpretazione del dettato normativo costituzionalmente orientata, di dove far ricorso ad es. al rimedio della rimessione in termini, con cui la parte faccia valere il suo interesse alla conservazione del più lungo termine annuale sul quale abbia fatto incolpevole affidamento al momento della pubblicazione della decisione da sottoporre a revocazione, ovvero alla valutazione della configurabilità di un vulnus di costituzionalità della norma così interpretata, in relazione all'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost 7. Ritengono queste Sezioni Unite che sia preferibile l'opzione, già seguita dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è andato delineando e del quale si è dato sopra ampiamente e dettagliatamente conto, che ha ritenuto, invece, alla stregua dei canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica già richiamati, la disposizione di cui al D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, citato comma 2, come convertito nella L. n. 197 del 2016, non applicabile, il che rileva anche in questa sede, alla modifica del termine per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, con conseguente necessità di far ricorso alla regola generale espressa dall'art. 11 preleggi. In applicazione di tale regola generale, tenuto conto che la norma sopravvenuta, rilevante nella specie, è inerente alle modalità di esercizio del diritto di proporre il ricorso per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione e, in particolare, al termine più breve per proporre tale ricorso e considerato che il dies a quo di un termine processuale costituisce - come evidenziato da Cass. 21280/18, già richiamata - elemento della fattispecie di decadenza per inosservanza di detto termine, deve ritenersi che la nuova norma - che ha modificato, riducendolo, tale termine - in mancanza di una espressa norma transitoria, dispone solo per l'avvenire e, quindi, essendo il termine per proporre l'impugnazione in parola ancorato alla pubblicazione del provvedimento revocando, lo stesso può applicarsi solo all'impugnazione dei provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della norma dell'art. 391-bis c.p.c., come da ultimo novellata 30 ottobre 2016 . 8. In conclusione va affermato, quindi, il seguente principio di diritto Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, così ridotto, in sede di conversione del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa 30 ottobre 2016 , in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all'art. 11 preleggi . 9. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso in esame, notificato in data 20 giugno 2017 e proposto ex art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza di questa Corte n. 13665/16, depositata il 5 luglio 2016, è tempestivo. 10. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., la causa va rimessa alla Sezione Sesta - 2, per il seguito. P.Q.M. La Corte risolve la questione rimessa nei sensi di cui in motivazione dichiara tempestivo il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. rimette gli atti alla Sezione Sesta - 2, per il seguito. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a .