Affetto da ‘epatite C’: negata comunque la protezione allo straniero

Respinta definitivamente la domanda presentata da un cittadino della Costa d’Avorio. Irrilevante il richiamo ai maltrattamenti e alle minacce subiti in patria ad opera del patrigno. In miglioramento la situazione del Paese di origine. E il certificato medico attesta solo la patologia, ma esclude la necessità di cure che l’uomo sostiene di non potersi permettere in patria.

I maltrattamenti subiti in casa ad opera del patrigno, l’instabilità del Paese di origine e, infine, i problemi di salute connessi a una acclarata positività all’‘epatite C’ non sono sufficienti per concedere protezione allo straniero Cassazione, ordinanza n. 4376/20, sez. I Civile, depositata oggi . Violenze. Protagonista della battaglia legale è un cittadino della Costa d’Avorio, che, una volta approdato in Italia, si è visto negare sia lo status di rifugiato” che la protezione”. Concordi su questa linea i componenti della ‘Commissione territoriale’ e i giudici di merito che, in particolare hanno ritenuto non decisivo il racconto fatto dall’uomo, il quale ha spiegato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire alle violenze del patrigno, che lo aveva sempre picchiato e maltrattato ed aveva ucciso anche la sua madre naturale”. Per i giudici la situazione di violenza” lamentata dall’uomo si colloca in un ambito privatistico” e non è caratterizzata dalla prova di richieste di protezione alle forze dell’ordine” rimaste senza alcuna risposta. Allo stesso tempo, viene sottolineato che i resoconti di ‘Amnesty International’ e di ‘Human Rights” certificano che la Costa d’Avorio non è un Paese interessato da violenza indiscriminata”. In sostanza, non ricorrono le condizioni per la concessione del ‘permesso’ per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabìlità dello straniero, né rilevando una situazione di particolare integrazione in Italia stante il prodotto contratto di lavoro determinato della durata di un solo mese né particolari patologie necessitanti di terapie non praticabili nel Paese d’origine risultando dal certificato medito in atti soltanto l’esistenza di una positività all’‘epatite C’ ”. Cure. A chiudere la questione provvede ora la Cassazione, cancellando definitivamente ogni residua speranza del cittadino ivoriano. Inutili gli ulteriori richiami alle minacce subite dal patrigno” alla situazione del Paese di origine”, ai problemi di salute. Per i Giudici della Cassazione, difatti, va condivisa la linea tracciata in Appello, laddove si è sancito che, di fronte alla vicenda dello straniero, non era ravvisabile in concreto un danno grave idoneo a giustificare la concessione della protezione chiesta, in mancanza di elementi atti a rendere concreto ed effettivo il pericolo di essere ucciso ed in totale difetto di allegazioni, nell’atto di appello, su eventuali richieste di protezione alle forze dell’ordine e sul mancato intervento di queste ultime”. Peraltro, la Costa d’Avorio, pur caratterizzata da residue tensioni, presenti dal 2010-2011, non è interessata da alcuna situazione d conflitto armato generalizzato, tanto che si sono avviate operazioni di disimpegno della presenza delle Nazioni Unite”, osservano ancora i giudici, escludendo quindi l’esistenza di condizioni di vulnerabilità correlate alle condizioni interne al Paese d’origine” tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria”. Per chiudere il cerchio, infine, viene anche presa in esame la tesi proposta dal legale dello straniero, tesi secondo cui l’uomo è affetto da ‘epatite C’ e necessita di cure mediche che in Costa d’Avorio non potrebbe permettersi”. Su quest’ultimo fronte i giudici ribattono che il certificato medico” prodotto in giudizio dallo straniero ne attesta solo l’esistenza di una positività all’‘epatite C’è la necessità di controlli successivi” mentre esclude espressamente la necessità di terapie” e ciò basta per far cadere anche l’ipotesi del pericolo per lo stato di salute dell’uomo in caso di ritorno in patria per l’impossibilità di permettersi le cure necessarie”.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 novembre 2019 – 20 febbraio 2020, n. 4376 Presidente De Chiara– Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza n. 1645/2018, ha respinto il gravame di Do. Ka., cittadino della Costa d'Avorio, avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, aveva respinto la richiesta dello straniero di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria. In particolare, i giudici d'appello hanno rilevato che la situazione narrata dal richiedente essere stato costretto a lasciare il Paese d'origine, per sfuggire alle violenze dei famigliari del patrigno, il quale lo aveva sempre picchiato e maltrattato ed aveva ucciso anche la sua madre naturale non integrava un pericolo di danno grave ai fini della richiesta di protezione sussidiaria di cui alle lettere a e b d D.Lgs. 251/2007, trattandosi di una situazione di violenza collocata in ambito privatistico ed in difetto di allegazioni in ordine ad eventuali richieste di protezione alle forze dell'ordine ed al mancato intervento di queste con riferimento ai presupposti di tutela di cui alla lett.c della stessa legge, la Costa d'Avorio, non era interessato da violenza indiscriminata, come emergeva dai Report Amnesty International 2015-2016 e 2016-2017 ed Human Rights Pratices 2017 non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero né rilevando una situazione di particolare integrazione in Italia stante il prodotto contratto di lavoro determinato della durata di un solo mese né particolari patologie necessitanti di terapie non praticabili nel Paese d'origine risultando dal certificato medito in atti soltanto l'esistenza di una positività all'Epatite C . Avverso la suddetta pronuncia, Do. Ka. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno che si costituisce al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione . Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta 1 la nullità della sentenza, ex articolo 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto non integranti i presupposti per la chiesta protezione sussidiaria le dichiarazioni del richiedente in ordine alle minacce subite dal patrigno, pur avendo contraddittoriamente dato atto di una situazione nel Paese di provenienza di gravi violazione dei diritti umani e di generale insicurezza 2 con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. degli 3 e 5 D.Lgs. 251/2007, in relazione alla mancata applicazione del principio dell'onere probatorio attenuato ed alla mancata corretta valutazione della credibilità del richiedente 3 con il terzo motivo, in relazione al rigetto della richiesta di protezione umanitaria, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c. dell'articolo 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998 sia la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e/o apparente. 2. La prima censura è infondata. La Corte d'appello, nel confermare la statuizione di primo grado, ha evidenziato a quanto ai presupposti per la protezione sussidiaria di cui alle lettere a e b dell'articolo 14 D.Lgs. 251/2007, che non era ravvisabile in concreto un danno grave idoneo a giustificare la concessione della protezione chiesta, in mancanza di elementi atti a rendere concreto ed effettivo il pericolo di essere ucciso ed in totale difetto di allegazioni, nell'atto di appello, su eventuali richieste di protezione alle forze dell'ordine e sul mancato intervento di queste b quanto al profilo di cui alla lett.c dell'articolo 14 D.Lgs. 251/2007, la Costa d'Avorio, pur caratterizzata da residue tensioni, presenti dal 2010-2011, non è interessata da alcuna situazione d conflitto armato generalizzato, tanto che si sono avviate operazioni di disimpegno della presenza delle Nazioni Unite. Trattasi di motivazione che non può essere ritenuta apparente o intrinsecamente del tutto illogica e contraddittoria. Invero, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione, cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 . 3. Il secondo motivo è inammissibile. Vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un'attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534 ma la Corte di merito ha attivato il potere di indagine nel senso indicato. Inoltre, da ultimo si è ulteriormente chiarito Cass. 27593/2018 che in tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ex articolo 3, comma 5 lettera a D.Lgs. n. 251 del 2007, essendo possibile solo in tal caso considerare veritieri i fatti narrati , cosicché la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ex articolo 3, comma 5 lettera c del D.Lgs. n. 251 del 2007, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate cfr.Cass. 27503/2018 e Cass.29358/2018 . In sostanza, l'attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell'allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l'allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicché solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l'accoglimento della domanda Cass. 17069/2018 Cass. 29358/2018 . In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l'accoglimento del proprio ricorso. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte di merito, con incensurabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni per le quali non ha riscontrato l'esistenza di condizioni di vulnerabilità correlate alle condizioni interne al Paese d'origine a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando pertanto il motivo inammissibile. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, la protezione umanitaria impone di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili . La violazione di tali diritti nel paese di provenienza deve inoltre necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare de f singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'articolo 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455 . Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l'orientamento di questo giudice di legittimità cfr. Cass. 4455/2018 in ordine al rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale , rilevando che non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza Cass. 28 giugno 2018, n. 17072 , in quanto, così facendo, si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria . La censura si rivela generica. Nella stessa viene al più evidenziato che il richiedente è affetto da epatite C, necessitante di cure mediche che in Costa d'Avorio il ricorrente non potrebbe permettersi e che lo stesso è titolare da tempo di un contratto di lavoro a tempo determinato con plurimi rinnovi, ma tali elementi sono stati comunque presi in esame dai giudici di merito e ritenuti insufficienti, a fronte del primario mancato rilievo di situazioni di vulnerabilità nel Paese d'origine in particolare, in relazione alle condizioni di salute del richiedente ed alla questione, sollevata in ricorso, relativa all'impossibilità per il medesimo, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, di permettersi le cure necessarie, la Corte d'appello ha affermato che lo stesso certificato medico prodotto, attestante l'esistenza di una positività all'epatite C e la necessità d controlli successivi, espressamente esclude la necessità di terapie e tale statuizione non viene efficacemente censurata. 5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.