Decesso del difensore dopo la scadenza del termine per la costituzione del convenuto: esclusa l’interruzione del giudizio

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore ai sensi del 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2394/20, depositata il 3 febbraio. Il fatto. Una creditrice otteneva tre diversi decreti ingiuntivi nei confronti del suo dante causa sulla base di diversi titoli di credito da questi avallati per un certo importo. Il Tribunale adito, accoglieva le opposizioni proposte dall’ingiunto, dopo aver provveduto alla riunione dei diversi giudizi previo rigetto di un’eccezione di estinzione del primo di essi. La creditrice proponeva appello sia contro l’ordinanza che aveva disatteso la sua eccezione di estinzione del primo dei giudizi di opposizione sia avverso la sentenza che aveva definito i tre giudizi successivamente riuniti. Quest’ultima decisione veniva cassata con rinvio alla Corte distrettuale competente la quale, all’esito del predetto giudizio, confermava nel merito la decisione di primo grado. La ricorrente proponeva ricorso per Cassazione. Interruzione. I Giudici di legittimità hanno dichiarato infondato, tra gli altri, il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente, sulla scorta del quale la stessa deduceva violazione e falsa applicazione di norme del codice di rito per aver la Corte distrettuale disatteso l’eccezione di estinzione, rilevando che la cancellazione dall’albo del difensore dell’opposta, costituito nel procedimento monitorio non aveva alcun rilievo essendo intervenuta prima della sua costituzione nel giudizio di opposizione. In proposito Collegio evidenzia che sia da escludere l’ipotesi paventata dalla ricorrente circa l’intervenuta estinzione del giudizio a decreto ingiuntivo per la sua mancata tempestiva riassunzione. In particolare, i Giudici ritengono che sia sufficiente considerare, in proposito, che nessun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c. può essere attribuito alla comunicazione invocata dalla difesa della ricorrente quale fonte della conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte dell’opponente in quanto la predetta comunicazione si rivela inidonea a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e quindi, a far decorrere il termine per la riassunzione del processo a carico dell’opponente . Essa, infatti, non fu effettuata dal difensore dell’opposta nella fase monitoria, successivamente cancellato dall’albo bensì dal procuratore di quest’ultima, dalla stessa all’uopo espressamente nominato limitativamente all’effettuazione della comunicazione stessa, senza alcun altro potere. Peraltro, evidenzia il Collegio, in tale comunicazione non vi era alcun riferimento alla cancellazione dall’albo professionale del difensore dell’opponente il quale non risultava nemmeno nominato nel testo della missiva del procuratore , ma si affermava esclusivamente che nei confronti dell’esponente cioè del procuratore era stato emesso provvedimento disciplinare afflittivo che gli vietava l’esercizio della professione. Concludendo. I Giudici concludono affermando l’evidenza della circostanza per cui dalla predetta comunicazione non poteva in nessun modo farsi derivare per l’opponente la conoscenza legale dell’evento interruttivo del giudizio -ossia la cancellazione dall’albo dell’avvocato della ricorrente – per la semplice, ma insuperabile ragione che di tale cancellazione nell’ambito della comunicazione stessa non se ne faceva alcun riferimento. Non potendosi dunque neanche aver avuto inizio la decorrenza del termine per la riassunzione del processo la costituzione dell’opposta a mezzo del proprio difensore, intervenuta quando ancora non si era verificata l’estinzione del processo, ne determinava di fatto la prosecuzione ex artt. 299, 301, 302 e 305 c.p.c. così sanando ogni eventuale vizio di contraddittorio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 settembre 2019 – 3 febbraio 2020, n. 2394 Presidente Frasca – Relatore Tatangelo Fatti di causa D.G.R. ha ottenuto tra il 1998 ed il 2000 tre diversi decreti ingiuntivi nei confronti di G.G. , sulla base di diversi titoli di credito da questi avallati, per un complessivo importo di Lire 48.000.000. Il Tribunale di Roma ha accolto le opposizioni proposte dall’ingiunto, dopo aver provveduto alla riunione dei tre giudizi, previo rigetto di una eccezione di estinzione del primo di essi relativo a decreto ingiuntivo per un importo di Lire 13.000.000 . La D.G. ha proposto appello sia contro l’ordinanza che aveva disatteso la sua eccezione di estinzione del primo dei giudizi di opposizione, sia contro la sentenza che aveva definito i tre giudizi successivamente riuniti. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato improponibile l’appello avverso l’ordinanza che aveva disatteso l’eccezione di estinzione del primo giudizio ritenendo che la relativa doglianza potesse essere avanzata esclusivamente avverso la sentenza definitiva di merito ed inammissibile per difetto di procura dell’appellante quello contro la sentenza che aveva definito i tre giudizi riuniti. Quest’ultima decisione è stata cassata con rinvio da questa Corte, con ordinanza n. 17929 del 4 agosto 2009. La Corte di Appello di Roma, all’esito del giudizio di rinvio, ha confermato nel merito la decisione di primo grado. Ricorre la D.G. , sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il G. . Il ricorso è stato in un primo tempo fissato per la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c La Corte ha peraltro ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, con riguardo agli artt. 299, 300, 301 e 305 c.p.c. e art. 101 c.p.c. . Il motivo, relativo alla dedotta estinzione del primo dei tre giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo proposti dal G. poi riuniti , è infondato. L’opposizione del G. è stata notificata al procuratore dell’opposta D.G. , avvocato Nicola Staniscia, costituito per la ricorrente in sede monitoria, in data 25 marzo 1999, con citazione a comparire per l’udienza del 7 giugno 1999. Esattamente in data 7 giugno 1999, cioè il giorno fissato per la prima udienza di comparizione delle parti, senza che l’opposta si fosse costituita in giudizio, vi è stato un differimento dell’udienza stessa, di ufficio, alla data del 4 luglio 2000. L’avvocato Staniscia è stato cancellato dall’albo professionale in data 24 giugno 1999. Il giorno della nuova udienza fissata per la prima comparizione delle parti, in data 4 luglio 2000, si è costituita per l’opposta, in sostituzione dell’avvocato Staniscia, l’avvocato Gina Tralicci, la quale ha eccepito l’estinzione del giudizio, sostenendo che in data 4 ottobre 1999 era stata formalmente comunicata alla controparte la cancellazione dall’albo dell’avvocato Staniscia e che il processo, automaticamente interrotto ai sensi degli artt. 299 e 301 c.p.c., non era stato tempestivamente riassunto, nel termine previsto dall’art. 305 c.p.c. il che escludeva ogni possibile efficacia sanante della sua stessa successiva costituzione . La corte di appello ha disatteso l’eccezione di estinzione, rilevando che la cancellazione dall’albo del difensore dell’opposta costituito nel procedimento monitorio non aveva alcun rilievo, essendo intervenuta prima della sua costituzione nel giudizio di opposizione. La decisione è conforme a diritto, con le precisazioni e le integrazioni e/o modificazioni che seguono. 1.1 È da escludere che si sia determinata l’estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la sua mancata tempestiva riassunzione. È sufficiente considerare, in proposito, che nessun rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 305 c.p.c., può essere attribuito alla comunicazione del 4 ottobre 1999, invocata dalla difesa della ricorrente quale fonte della conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte dell’opponente. Tale comunicazione non può in realtà ritenersi idonea a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e quindi a far decorrere il termine per la riassunzione del processo a carico dell’opponente . Essa non fu effettuata dall’avvocato Staniscia cioè dal difensore dell’opposta nella fase monitoria, successivamente cancellato dall’albo bensì dal Dott. Saverio Cosi munito di una procura della D.G. espressamente limitata all’effettuazione della comunicazione stessa, ma senza alcun altro potere . Peraltro in tale comunicazione non vi è alcun riferimento alla cancellazione dall’albo professionale dello Staniscia il quale non è neanche nominato nel testo della missiva , ma si afferma esclusivamente che nei confronti dell’esponente e cioè del Dott. Saverio Cosi, che compare nell’intestazione e che sottoscrive è stato emesso provvedimento disciplinare afflittivo con Delib. Consiglio degli Avvocati di Roma in data 25 giugno 1999, che ha vietato all’istante l’esercizio della professione forense . È più che evidente che da tale comunicazione non può in nessun modo farsi derivare, per l’opponente G. , la conoscenza legale dell’evento interruttivo del giudizio, e cioè la cancellazione dall’albo dell’avvocato Staniscia, per la semplice ma insuperabile ragione che di tale cancellazione nella comunicazione stessa non si fa neanche parola. Non potendosi dunque ritenere neanche avere avuto inizio la decorrenza del termine per la riassunzione del processo, la costituzione dell’opposta D.G. a mezzo dell’avvocato Tralicci, all’udienza del 4 luglio 2000, è intervenuta quando ancora non si era verificata l’estinzione dello stesso, determinandone di fatto la prosecuzione, ai sensi degli artt. 299, 301, 302 e 305 c.p.c. e così sanando ogni eventuale vizio di contraddittorio. La ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., sostiene che la controparte avrebbe sollevato tardivamente, solo in sede di legittimità, l’eccezione relativa all’idoneità della comunicazione del 4 ottobre 1999 a determinare la conoscenza legale dell’evento interruttivo e che, addirittura, sulla stessa vi sarebbe un accertamento con valore di giudicato interno, in quanto la corte di appello, nella decisione impugnata, non censurata dal G. sul punto, avrebbe ritenuto la comunicazione idonea a rendere noto all’opponente l’evento interruttivo. Tali argomentazioni non possono essere condivise. Nella specie, è in contestazione un fatto costitutivo della fattispecie estintiva invocata dall’opposta, cioè la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio interrotto in virtù della pretesa conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte dell’opponente si tratta dunque di un fatto che va allegato e documentato dalla parte che eccepisce l’estinzione, non di un fatto impeditivo, oggetto di eccezione in senso stretto riservata alla parte che contesta l’effetto estintivo. D’altra parte, l’eventuale estinzione del giudizio costituisce una questione processuale, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha diretto accesso agli atti, al fine di valutare se la eccepita fattispecie estintiva tuttora in contestazione si sia determinata o meno. È poi del tutto destituita di fondamento l’eccezione di giudicato interno. La questione della riferibilità all’avvocato Staniscia della comunicazione del 4 ottobre 1999 non risulta affrontata espressamente dalla corte di appello, la quale ha in realtà risolto la controversia sulla base di un rilievo preliminare e cioè quello per cui la cancellazione dall’albo dell’avvocato Staniscia era anteriore alla costituzione in giudizio dell’opposta e quindi non poteva avere alcuna incidenza sul giudizio in corso in tale ottica è ovviamente del tutto priva di rilievo la eventuale comunicazione del preteso evento interruttivo . D’altra parte, il passaggio della sentenza impugnata cui fa riferimento la ricorrente non si sostanzia in una affermazione di idoneità della comunicazione ad integrare la conoscenza della cancellazione dall’albo dell’avvocato Staniscia, ma ha il valore di mera enunciazione di un supposto dato storico. 1.2 Anche a fini di completezza espositiva, la Corte ritiene opportuno osservare che, pur a prescindere dall’idoneità della comunicazione del 4 ottobre 1999 a determinare la conoscenza legale del preteso evento interruttivo e cioè della cancellazione dell’avvocato Staniscia dall’albo professionale , l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla D.G. non potrebbe comunque trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Nel ricorso, a sostegno della tesi del rilievo della cancellazione dall’albo dell’avvocato Staniscia, anche se avvenuta prima della costituzione della sua assistita nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, viene richiamato l’indirizzo di questa stessa Corte, enunciato con riguardo all’ipotesi del decesso del procuratore costituito in primo grado, avvenuto prima della costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12060 del 27/11/1998, Rv. 521179-01 nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione conf. Sez. L, Sentenza n. 17573 del 01/09/2004, Rv. 576586-01 Sez. L, Sentenza n. 24271 del 28/10/2013, Rv. 628602-01 Sez. 5, Sentenza n. 21447 del 10/10/2014, Rv. 632694-01 Sez. L, Ordinanza n. 10905 del 07/05/2018, Rv. 648960-01 . La ricorrente sostiene che il caso di specie sarebbe analogo sia con riguardo all’equiparazione della cancellazione del difensore al suo decesso, in quanto espressamente prevista dall’art. 301 c.p.c., sia con riguardo all’equiparazione tra la fase anteriore alla costituzione dell’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quella anteriore alla costituzione dell’appellato nel giudizio di secondo grado, trovandosi la parte in una analoga situazione in cui il suo diritto di difesa resta menomato esso dovrebbe, di conseguenza, essere ugualmente disciplinato. Secondo il controricorrente, invece, l’indicato principio potrebbe valere esclusivamente in caso di morte del difensore ma non in caso di sua sospensione o cancellazione dall’albo. In realtà, se anche si potesse estendere il principio in esame all’ipotesi della cancellazione dall’albo del difensore del creditore ricorrente costituito nel procedimento monitorio, nelle more dell’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella specie andrebbe comunque esclusa l’interruzione. Si deve infatti considerare che - proprio in base all’indirizzo richiamato dalla ricorrente - l’interruzione prima della costituzione in giudizio della parte può verificarsi esclusivamente nel caso in cui l’evento che colpisce il suo difensore avvenga durante il decorso dei termini perché tale costituzione avvenga tempestivamente, non se esso avvenga quando tali termini sono scaduti e la parte non si sia ancora costituita si veda ad es., in tal senso, l’espressa precisazione contenuta nella motivazione della sentenza di questa Corte n. 21447 del 2014, sopra richiamata . Nel caso di specie, l’opposizione è stata notificata il 25 marzo 1999, con citazione a comparire per l’udienza del 7 giugno 1999 dunque il termine per la costituzione dell’opposta scadeva venti giorni prima del 7 giugno 1999, mentre la cancellazione dello Staniscia dall’albo è avvenuta solo il 24 giugno 1999. Non può attribuirsi rilievo, in tale ottica, al differimento dell’udienza di prima comparizione, avvenuto di ufficio proprio in data 7 giugno 1999. È vero che tale differimento dell’udienza non può essere ricondotto alla fattispecie di cui dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 non essendo evidentemente avvenuto all’udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato , ma ad oltre un anno di distanza . Anche laddove, peraltro, tale differimento dovesse ritenersi disposto ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, non potrebbe comunque ritenersi applicabile la previsione di cui all’art. 166 c.p.c. del correlativo differimento dei termini per la costituzione del convenuto. Lo spostamento del termine per la costituzione del convenuto con le connesse decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. ha luogo, secondo il regime conseguente all’introduzione della facoltà dell’istruttore di differire l’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, esclusivamente nel caso previsto da tale ultima disposizione e non nell’ipotesi di cui del medesimo art. 168 bis c.p.c., comma 4 cioè nel caso di differimento dell’udienza perché il giudice istruttore in quella data non tiene udienza . Il legislatore modificando l’iniziale previsione introdotta con la L. n. 353 del 1990, anche a seguito di una serie di perplessità sollevate dagli operatori e in dottrina ha ritenuto inutile costringere il convenuto a costituirsi in una data che potrebbe essere anche molto anteriore a quella in cui si terrà effettivamente l’udienza di prima comparizione, avendo riservato al giudice istruttore la facoltà di indicarne una diversa da quella fissata dall’attore allo scopo di consentire una più efficiente organizzazione dei ruoli di udienza e per rispondere all’esigenza fondamentale di porre il giudice in condizione di conoscere l’effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa cfr. in tal senso, Corte Cost., Ordinanze n. 461 del 1997, n. 164 del 1998, n. 134 del 2009 e n. 174 del 2013, con le quali sono state ripetutamente disattese le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all’art. 166 c.p.c., nella parte in cui prevede che il convenuto debba costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione anche nell’ipotesi di differimento della udienza stessa ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, anziché almeno venti giorni prima della celebrazione effettiva dell’udienza . L’esercizio del potere assegnato al giudice istruttore è stato peraltro regolato in modo da non alterare nella sostanza la posizione delle parti processuali e soprattutto in modo da escludere la possibilità che esso potesse risolversi in una arbitraria misura di favore per una di esse. Il differimento dell’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, deve infatti avvenire con decreto emesso entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo che avviene, a norma dell’art. 168 bis c.p.c., comma 3, subito dopo la designazione dell’istruttore, la quale a sua volta va effettuata nei due giorni dalla costituzione della parte più diligente, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 2 ed il differimento dell’udienza non può essere superiore ai quarantacinque giorni. Certamente non si tratta di termini perentori di conseguenza, anche se il decreto di differimento non intervenga nei cinque giorni dalla presentazione del fascicolo al giudice e quindi nei sette giorni dalla sua iscrizione a ruolo ed anche se la dilazione sia superiore ai quarantacinque giorni deve ritenersi che il provvedimento abbia comunque l’effetto di fissare di fatto la prima udienza di comparizione alla nuova data indicata dal giudice. Non può però ritenersi altrettanto per quanto riguarda il correlativo differimento del termine di costituzione del convenuto di cui all’art. 166 c.p.c., quanto meno nel caso in cui il decreto stesso intervenga addirittura - in modo sostanzialmente abnorme, rispetto all’ordinaria previsione di legge - quando il predetto termine per la costituzione del convenuto sia già scaduto. In tal caso la misura avrebbe effetti, conseguenze e significato completamente diversi da quelli che ha inteso attribuirgli il legislatore, contraddicendo la sua stessa ratio non si tratterebbe più di un mero provvedimento organizzativo per la migliore predisposizione dei ruoli di udienza in modo da garantire una più efficiente trattazione delle varie controversie, consentendo al giudice di poter conoscere l’effettivo thema decidendum fin dal momento iniziale della trattazione della causa, ma costituirebbe una sostanziale rimessione in termini di una parte a carico della quale sono già maturate significative decadenze, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c Tale rimessione in termini, oltre tutto, prescinderebbe completamente da una ragionevole giustificazione ricollegabile alla non imputabilità della decadenza alla parte, come invece richiesto, in via generale, dall’art. 153 c.p.c., comma 2, risulterebbe anzi completamente arbitraria e non sarebbe neanche assoggettabile ad alcun controllo giurisdizionale, finendo così per alterare la stessa posizione di parità delle parti nel processo si consideri che in teoria il differimento potrebbe addirittura intervenire a costituzione del convenuto già tardivamente intervenuta, in tal modo consentendo a quest’ultimo di presentare una nuova comparsa di costituzione nella quale effettuare attività processuali dalle quali era già decaduto o, addirittura, determinare una sorta di convalida di tali attività, quali la proposizione di domande riconvenzionali o di eccezioni in senso stretto o di chiamate in causa di terzi, già tardivamente, e quindi illegittimamente, svolte in tutti questi casi sarebbe ancor più manifesta l’inammissibile alterazione dell’equilibrio della posizione di parità delle parti nel processo in ragione di una attività discrezionale del giudice . Pare evidente alla Corte che una siffatta interpretazione della disposizione di cui all’art. 166 c.p.c., debba escludersi, anche per la sua manifesta incompatibilità con importanti valori costituzionali quali gli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 . Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto nel caso in cui H differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c., per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell’art. 167 c.p.c. . Sulla base del principio di diritto appena enunciato, nel caso di specie va escluso che si sia determinata l’interruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in primo grado. Il termine per la tempestiva costituzione della D.G. in tale giudizio era infatti già ampiamente scaduto quando venne disposto dall’istruttore il differimento della prima udienza di comparizione e l’evento interruttivo si è determinato successivamente. In altri termini, anche a voler ritenere astrattamente applicabile, nella specie, il principio di diritto invocato dalla ricorrente cioè quello per cui il processo è interrotto nelle more del termine per la tempestiva costituzione in secondo grado, in caso di decesso del difensore della parte costituita in primo grado , poiché nella specie l’evento ha colpito il suo difensore dopo che il termine per la tempestiva costituzione era già scaduto, esso non potrebbe ritenersi idoneo a provocare l’interruzione ciò, quindi, anche a prescindere dalla effettiva possibilità di estendere il suddetto principio all’ipotesi di cancellazione del difensore dell’albo professionale ed all’ipotesi dell’opposizione a decreto ingiuntivo . 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, n. 3, con riguardo agli artt. 115, 116 c.p.c. – art. 1937 c.c. – art. 112 c.p.c. – artt. 1362 c.c. e segg. . Il motivo è inammissibile. La corte di appello, nel rigettare il gravame proposto dalla D.G. , ha in primo luogo rilevato la prescrizione dell’azione cambiaria di avallo in base alla quale era stato emesso il decreto ingiuntivo ed in relazione a tale rilievo non viene formulata alcuna censura . Ha inoltre ritenuto, con riguardo all’azione causale, che non fosse stata fornita la prova dell’intenzione dell’avallante di costituirsi fideiussore per l’obbligato principale. In particolare, ha ritenuto che tale prova non potesse essere desunta dalla scrittura privata del 3 novembre 1995, prodotta in giudizio, costituente al più una ricognizione di un debito proprio da parte del G. ma non una manifestazione di quest’ultimo di voler garantire obbligazioni altrui. Ha peraltro dichiarato inammissibile in quanto fondata su diversa causa petendi e proposta tardivamente, solo nel corso del giudizio di primo grado la domanda di pagamento dell’asserito debito proprio del G. in qualche modo emergente dalla scrittura del 3 novembre 1995 . Orbene, in primo luogo le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., benché enunciate in rubrica, non risultano argomentate e specificate in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829-01 Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192-01, 640193-01 e 640194-01 . Per quanto riguarda l’interpretazione della scrittura privata del 3 novembre 1995, le contestazioni della ricorrente, sebbene articolate in termini di violazione di norme di diritto, risultano in effetti fondate su un generico richiamo degli artt. 1362 c.c. e segg., senza alcuna specificazione dei canoni interpretativi che in concreto sarebbero stati violati. Esse si risolvono in sostanza nella proposta di una interpretazione del contenuto negoziale diversa rispetto a quella offerta dai giudici di merito, cioè nella contestazione di accertamenti di fatto e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità cfr. in proposito, tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677-01 Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649-01 Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551-01 Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585-01 Sez. L, Sentenza n. 10554 del 30/04/2010, Rv. 613562-01 Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv. 610944-01 Sez. L, Sentenza n. 23569 del 13/11/2007, Rv. 600273-01 Sez. 1, Sentenza n. 22536 del 26/10/2007, Rv. 600183-01 . Anche in relazione alla dichiarazione di inammissibilità della domanda relativa al preteso debito proprio del G. le censure difettano di specificità, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente sostiene avere effettuato non un mutamento, ma una semplice modificazione delle domande originariamente proposte. Non richiama però puntualmente il contenuto dei suoi atti difensivi, dai quali si possa evincere se, in quali termini, in quale fase ed in quali atti processuali avrebbe effettivamente e tempestivamente modificato senza mutarle le suddette domande originarie, di modo che la Corte non viene posta neanche in condizione di poter verificare la effettiva fondatezza nel merito delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. 3. Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della novità delle questioni di diritto esaminate in relazione al primo motivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto , a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.