Inammissibile lo screenshot dell’ordinanza impugnata

Il deposito di uno screenshot dell’ordinanza impugnata, allegato al ricorso, per il Supremo Collegio è inammissibile, poiché non attinente né alla nullità della decisione stessa, né all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c

Sul tema la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2307/20, depositata il 31 gennaio. La vicenda processuale. Un cittadino senegalese ricorre nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame da lui proposto contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la propria domanda di protezione internazionale. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver individuato che il provvedimento redatto in formato elettronico dal giudice e sottoscritto con firma digitale presentava delle anomalie, recando una firma del giudice non valida. A fondamento di tale dedotta invalidità della sottoscrizione del giudice, il ricorrente deposita uno screenshot dell’ordinanza , allegato al ricorso, produzione però questa ritenuta dalla Suprema Corte inammissibile, poiché non attinente né alla nullità della sentenza impugnata, né all’ammissibilità del ricorso art. 372 c.p.c. . Infatti, non è dato comprendere perché la firma sarebbe invalida, ossia in cosa mancherebbe di conformità rispetto alla disposizione di legge. Per tal ragione, il ricorso è inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 15 ottobre 2019 – 31 gennaio 2020, n. 2307 Presidente Genovese – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - I.W.M. , cittadino senegalese, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 30 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria. 2. Non svolge difese l’amministrazione intimata. 3. A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria. Considerato che 4. - L’unico motivo di ricorso denuncia violazione del codice dell’amministrazione digitale, art. 20, comma 1 bis, e art. 21 e del D.P.R. 13 novembre 2014, n. 78954, art. 3, in relazione all’art. 702 quater c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che il provvedimento redatto in formato. elettronico dal giudice e da questi sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.M. 21 febbraio 2014, art. 15 presenta delle evidenti anomalie almeno una delle firme, quella del giudice di prime cure, non è valida e la pagina 14, ossia quella contenente il dispositivo dell’ordinana impugnata, risulta modificata . Ritenuto che 5. - Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata. 6. - Il ricorso è inammissibile. A fronte dell’incontrovertibile evidenza posta a fondamento della decisione della corte territoriale, la quale ha osservato che l’ordinanza impugnata era stata depositata il 1 agosto 2016 e notificata per esteso al difensore dell’appellante per via telematica il successivo 2 agosto 2016, mentre l’appello era stato proposto soltanto il 30 ottobre 2016, oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 702 quater c.p.c., l’odierno ricorrente replica che detta ordinanza recherebbe una firma del giudice che non è valida . E, tuttavia, non è dato comprendere perché mai la firma sarebbe invalida e, cioè, in che cosa essa mancherebbe di conformità rispetto alla previsione legale. Lo stesso dicasi per una non meglio identificata modificazione della pagina 14 dell’ordinanza, che peraltro è composta di quattro pagine, sicché non riesce assolutamente a comprendersi di che cosa il ricorrente intenda discorrere. Ciò esime dall’osservare che a fondamento della dedotta invalidità della sottoscrizione del giudice, il ricorrente ha depositato uno screenshot dell’ordinanza allegato al presente ricorso , produzione, questa, inammissibile giacché non attinente nè alla nullità della sentenza impugnata, nè all’ammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. 6. - Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. zki sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 girate/ dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.