Azione revocatoria e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore

Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1141/20, depositata il 20 gennaio. La vicenda. L’attrice, una madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, citava in giudizio i due convenuti per ottenere la dichiarazione d’inefficacia revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con cui i coniugi convenuti avevano conferito i propri immobili residui, essendo titolare di una ragione creditoria. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda e avverso tale decisione i coniugi propongono ricorso in Cassazione. Azione revocatoria. Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neanche proprietario dei beni costituiti nel fondo, in qualità di beneficiario dei relativi frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia ed anche destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria. Tale fatto di essere destinatario i effetti sfavorevoli rende tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi, se del caso, soccombente. Pertanto, posto che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio e del principio della soccombenza delle spese, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 10 ottobre 2019 – 20 gennaio 2020, n. 1141 Presidente Frasca – Relatore Porreca Considerato che R.L. , anche quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore S.E.S. , evocava in giudizio Pe.Do. e P.B. per ottenere la dichiarazione d’inefficacia revocatoria dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale i coniugi convenuti avevano conferito i propri residui immobili, allegando di essere titolare di una ragione creditoria derivante da una condanna di Pe.Do. , pronunciata in sede penale, anche al ristoro di danni in favore della deducente costituita parte civile il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente confermata dalla Corte di appello che, in particolare, ribadiva la legittimazione passiva del coniuge non debitore quale stipulante la costituzione del fondo, ferma la limitazione dell’inefficacia ai soli beni conferiti dal debitore, e sottolineava che, ai fini in discussione, era sufficiente una ragione di credito anche se litigiosa ovvero, come nel caso, ancora sub iudice , laddove la prova del pregiudizio a tale ragione e quella della corrispondente consapevolezza del soggetto passivo della correlativa obbligazione, erano desumibili dalla dismissione di tutti i residui beni immobili attraverso la costituzione del fondo stesso avverso questa decisione ricorrono per cassazione Pe.Do. e P.B. articolando tre motivi resiste con controricorso R.L. anche quale titolare della potestà genitoriale sul figlio minore S.E.S. . Ritenuto che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., in uno all’omessa o insufficiente motivazione, perché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere litisconsorte necessario il coniuge non debitore, come tale estraneo alla ragione creditizia presupposta con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in uno all’omessa o insufficiente motivazione, perché la Corte di appello avrebbe errato nel condannare alle spese il coniuge non debitore che, seppure litisconsorte non necessario, non aveva alcun obbligo nei confronti dell’attrice e aveva visto anzi pronunciare in sede di appello statuizioni a sé favorevoli quali, in specie, l’esclusione dell’inefficacia quanto ai beni neppure in quota di titolarità della stessa con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in uno all’omessa o insufficiente motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di rilevare che - il credito era oggetto di giudizio e dunque neppure un’aspettativa, sicché avrebbe anche dovuto sospendersi per pregiudizialità il processo in attesa della definizione di quello sulla sussistenza dell’obbligazione attiva - difettava la prova del pregiudizio - difettava la prova della relativa consapevolezza - la costituzione del fondo, qualificata ai fini della revocatoria atto a titolo gratuito, avrebbe potuto essere ritenuta atto a titolo oneroso quale modalità di adempimento dell’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Rilevato che il primo e secondo motivo sono da esaminare congiuntamente per connessione, e sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 il Collegio territoriale ha dato seguito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria Cass., 03/08/2017, n. 19330 il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente in tal senso la Corte territoriale ha altresì applicato correttamente il principio della soccombenza quanto alle spese il terzo motivo è inammissibile la Corte territoriale ha accertato e concluso che - mancando diversa prova, l’atto di costituzione del fondo doveva considerarsi a titolo gratuito - la prova del pregiudizio alla ragione creditoria di cui sopra, e della relativa conoscenza in capo agli stipulanti, era desumibile dalla dismissione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione del fondo avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza penale che aveva accordato la provvisionale in favore dell’attrice per la morte, a seguito di incidente sul lavoro, del proprio coniuge tali rilievi, del tutto corretti in diritto, non sono stati scalfiti e sono oggetto di accertamento in fatto proprio del giudice di merito il vizio motivazionale risulta inammissibile sia perché parte qua oggetto di doppia conforme sia perché estraneo alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Cass., Sez. U., 07/04/2013, n. 8053, e succ. conf. Cass., 22/12/2016, n. 26774 nè la parte ricorrente chiarisce come e quando avrebbe dedotto e dimostrato le concrete ragioni per cui, nel caso, la costituzione del fondo avrebbe costituito modalità di adempimento dell’obbligo familiare contributivo e dunque atto a titolo oneroso nè comunque resterebbe escluso il ricostruito pregiudizio e la ricostruita consapevolezza il tutto fermo restando che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito come in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento, a tutela, dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, nè, infatti, può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a protezione dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito Cass., 05/02/2019, n. 3369 spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.