Sulla data di rilascio della procura alle liti in materia di protezione internazionale

In materia di protezione internazionale, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso in Cassazione, per essere posteriore alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio al difensore. Di conseguenza, è inammissibile il ricorso nel quale la procura non indica la data in cui essa è stata conferita.

Così la Cassazione con ordinanza n. 1043/20, depositata il 17 gennaio. Il caso. In un contenzioso nel quale era stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e umanitaria ad un cittadino straniero, la Cassazione, adita con ricorso da quest’ultimo, ha ritenuto inammissibile il ricorso alla luce della non specificità e incompletezza della procura apposta a margine della prima pagina del ricorso. Infatti, i Giudici hanno rilevato che nel documento, oltre al mancato puntuale richiamo del provvedimento impugnato e della relativa data di comunicazione, non è indicata la data di rilascio della procura e così, in violazione dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto a pena di inammissibilità del ricorso , del suo conferimento in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Principio di diritto. Dopo aver richiamato i precedenti giurisprudenziali sul tema, la Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, esprime il seguente principio di diritto in materia di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio al difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta a margine dell’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, né il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 19 dicembre 2019 – 17 gennaio 2020, n. 1043 Presidente Manna – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. L.O.W. impugna il decreto Trib. Brescia 17.9.2018, cron. 3528/2018, R.G. 2815/2018 che ha rigettato il suo ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno 2. il tribunale ha a riscontrato plurime contraddizioni e dunque concluso per la complessiva inattendibilità del narrato riferibile al ricorrente che, postulando di professare la religione omissis , si sarebbe allontanato dal perché non più aiutato da un amico del padre persona cui era stato lasciato per lunghi anni in attesa del ritorno del proprio genitore , variamente indicando la ragione della migrazione nel desiderio di incontrare il Papa, richiamando pregressi corsi scolastici interrotti e lavori, con disallineamenti palesi delle dichiarazioni nel procedimento b escluso, oltre ai motivi di persecuzione già nel racconto del richiedente, anche i fatti potenzialmente inerenti a conflitti generalizzati nel Paese di provenienza c ritenuto insussistente il diritto alla protezione umanitaria, per impraticabile comparazione rispetto a una supposta vulnerabilità, non altrimenti dedotta e comunque immotivata in caso di rientro, stante la famiglia ancora colà residente e una casa in proprietà 3. il ricorso descrive tre motivi di censura. Ragioni della decisione Considerato che 1. con il primo motivo si contesta il cattivo esercizio dei doveri di cooperazione officiosa da parte del tribunale con riguardo alle informazioni sullo stato del Paese di rimpatrio e di transito Libia e le dichiarazioni del richiedente, anche come vizio di motivazione 2. con il secondo motivo si contesta l’errata applicazione dell’art. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 con riguardo alla situazione di violenza indiscriminata in XXXXX 3. con il terzo motivo si censura la mancata concessione della protezione umanitaria, quale effetto della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 4. il ricorso è inammissibile, posta la non specificità e incompletezza della procura apposta a margine della prima pagina del ricorso, documento nel quale, oltre al mancato puntuale richiamo del provvedimento impugnato e della relativa data di comunicazione, non è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della data del rilascio in suo favore , quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato s. si osserva che già questa Corte ha statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 Cass. 17717/2018 e, in fattispecie analoga, Cass. 30620/2019 ha concluso per la inammissibilità della procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna 6. invero la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la certificazione, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura per esso, non si ha invero mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi invece al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato ne deriva che tale certificazione implica di necessità l’asseverazione qualificata - possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione e a ciò abilitato - della presenza del richiedente protezione - di regola - nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore la locuzione impiegata certificazione , rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, e alla correlativa responsabilità, appare invero strettamente connessa ad un modo predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo - come visto - della sottoscrizione e della sua provenienza e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c. , una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato 7. va dunque espresso il seguente principio in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura nella specie, apposta a margine dell’atto non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera inerenza all’atto steso a fianco o dalla sequenza notificatoria 8. ne consegue, con la dichiarazione di inammissibilità, che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato Cass. 9660/2019, 25862/2019 . P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Motivazione semplificata.