Garage conteso: la soluzione è nel principio di accessione

Laddove i proprietari di aree tra loro confinanti si accordino per realizzare una costruzione, ciascuno di essi, in virtù del principio dell’accessione e salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo. Conseguentemente anche le opere e le strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro.

Lo ha affermato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32436/19, depositata l’11 dicembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Trieste conferma la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda attorea di accertamento e dichiarazione di occupazione senza titolo di un immobile. I Giudici di merito ritenevano che l’immobile fosse in comunione tra le parti in quanto costituente un unico corpo di fabbrica, ragione per cui, fino allo scioglimento della comunione tra i proprietari, non era possibile disporre il rilascio di una parte di esso, né tantomeno poteva configurarsi un danno a causa del mancato godimento di una porzione meramente ideale di proprietà trattandosi di un cespite suscettibile di uso turnario. La soccombente ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. Accessione. Secondo la consolidata giurisprudenza, nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro, salvo l’istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali Cass.Civ. nn. 29457/18, 5112/06 . La sentenza impugnata afferma invece erroneamente che, anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui appartenenti a soggetti diversi, si crea una comunione sull’opera. È stato infatti trascurato che la proprietà resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità. Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 aprile – 11 dicembre 2019, n. 32436 Presidente Correnti – Relatore Giannaccari Fatti di causa La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 268/2015 del 27.04.2015, confermava la sentenza del Tribunale di Trieste, che aveva rigettato la domanda proposta da M.P. nei confronti di U.A. , F.F. e A. , con cui chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le convenute occupavano senza titolo l’immobile di sua proprietà, costituito da una porzione di casa con annessa porzione di giardino e garage e che le stesse venissero condannate all’immediato rilascio, oltre al risarcimento del danno. La corte territoriale riteneva che l’immobile oggetto di causa fosse in comunione tra le parti, perché costituente un unico corpo di fabbrica, detenuto nella sua interezza da F.F. e A. , ragione per la quale, sino allo scioglimento della comunione tra tutti i proprietari, non era possibile disporre il rilascio di una parte di esso a favore della M. conseguentemente, non poteva essere configurato automaticamente subito un danno a causa del mancato godimento della porzione meramente ideale di sua proprietà, trattandosi di un cespite suscettibile di uso turnario , che non risultava essere mai stato chiesto dalla M. alle occupanti. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso M.P. sulla base di tre motivi. Hanno resistito con controricorso F.F. e A. . In prossimità dell’udienza, le parti resistenti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 934 e 1101 c.c., perché il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere l’immobile in questione un unico corpo di fabbrica in proprietà indivisa tra gli eredi di F.G. , tra cui F.F. e A. , e la ricorrente M.P. . Infatti, secondo la ricorrente, si tratterebbe di un edificio eretto su due fondi distinti, che non sarebbero mai stati in comunione tra loro. Avrebbe errato, quindi, la corte territoriale nel ritenere che la struttura unitaria dell’edificio posta sui due fondi comportasse di per sé l’esistenza di una comunione tra i titolari del diritto di proprietà di fondi diversi. Con il secondo motivo, di deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione di un punto fondamentale della causa, in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le risultanze dei libri fondiari, da cui risulterebbe che l’immobile per cui è causa sarebbe stato eretto su due fondi confinanti, appartenenti a due distinti proprietari e che, conseguentemente, in virtù del principio dell’accessione, non avrebbe potuto sussistere una comproprietà indivisa sull’edificio. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2043 c.c., per aver la corte territoriale negato l’esistenza del diritto risarcitorio nonostante la sussistenza del fatto illecito, consistente nell’illegittima privazione, da parte delle convenute, del godimento del bene, avendo occupato l’alloggio sito al primo piano dello stabile eretto sul fondo di sua esclusiva proprietà. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questa Corte intende uniformarsi, nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro, salvo l’istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali Cass. Civ., n. 29457 del 2018 Cass. Civ., n. 5112 del 2006 . La motivazione della sentenza impugnata richiama le argomentazioni del primo giudice, che non ha ritenuto di disporre il rilascio del bene per difficoltà di individuare la linea di confine all’interno delle stanze del fabbricato , evidentemente assumendo che esso non fosse stato eretto sulla proprietà comune. Le difficoltà nel separare la parte di immobile ricadente nella proprietà esclusiva dell’attrice ha portato il giudice di merito a ravvisare una situazione di comproprietà dell’immobile eretto su fondi confinanti, in violazione al principio dell’accessione. Il giudice d’appello ha fatto errata applicazione del principio affermato da questa Corte in quanto, pur avendo accertato che il garage ricadeva nella proprietà esclusiva della M. ed una parte del corpo di fabbrica dell’edificio nella proprietà delle controparti, ha errato nell’affermare che, anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instauri una comunione sull’opera realizzata - rappresentata da un unico corpo di fabbrica - trascurando invece che la proprietà dello stesso resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità. La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, innanzi ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.