La norma sui giudici ausiliari della Corte d’Appello rimessa alla Consulta: tutti i processi a rischio nullità?

Con due ordinanze del 9 dicembre 2019 la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale che coinvolge un aspetto centrale delle modalità di esercizio della giurisdizione recentemente oggetto di due interventi normativi, uno nel 2013 e l’altro nel 2017, di riforma e, cioè, la modalità di partecipazione alla giurisdizione dei giudici onorari.

In particolare, le ordinanze interlocutorie nn. 32032/19 e 33033/19 depositate il 9 dicembre, affrontano la questione dei Giudici ausiliari di appello ai giudizi di appello che si erano conclusi con le sentenze impugnate aveva preso parte al collegio un giudice ausiliario”. Quella partecipazione, però, è istituzionalizzata”, strutturale” e non meramente occasionale” o per supplenza” al Collegio pone problemi di costituzionalità sicuramente rilevanti nei giudizi a quibus. Ed infatti, laddove le norme che prevedono la partecipazione del giudice ausiliario al Collegio della Corte di appello dovessero essere dichiarate illegittime, le sentenze di appello – oggetto del ricorso per cassazione – dovrebbero essere riformate per vizio attinente alla costituzione del giudice. I parametri costituzionali invocati. Le due ordinanze sono ampiamente motivate e ripercorrono sia lo sviluppo della normativa che disciplina la partecipazione dei giudici onorari all’attività giudiziaria, ma anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale sui principi e sulle regole in materia questi temi saranno ovviamente oggetto di un prossimo approfondimento in ragione della complessità e dell’importanza della materia ma anche delle implicazioni che potrebbe avere una certa interpretazione per alcuni aspetti connessi attualmente all’esame della Cassazione . Nel frattempo, però, individuiamo, prima, quali sono i parametri costituzionali di riferimento e, poi, quali sono le tematiche che la normativa attuale ha portato alla ribalta e oggi alle ordinanze di rimessione. Ed allora, in primo luogo, i parametri costituzionali invocati per prospettare l’illegittimità costituzionale della norma sono, da un lato, il principio del giudice naturale precostituito per legge art. 25, comma 1, Cost. , l’art. 3 nonché l’art. 111, comma 2, Cost Dall’altro – e direi che rispetto a questi si pongono i problemi maggiori anche perché rispetto ai primi la Corte ha ritenuto che la questione non fosse fondata - gli articoli 102, comma 1 e 106, comma 1 Cost. nella parte in cui prevedono che la giurisdizione è esercitata da magistrati ordinari nominati per concorso salva la possibilità di nomina di magistrati onorari per funzioni attribuite a giudici singoli. Orbene, nel 2013 con la legge n. 98 il legislatore ha previsto che anche i giudici ausiliari da destinare alla Corte di appello entrassero a far parte, quali magistrati onorari, dell’ordine giudiziario e ciò all’espresso fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza . Inoltre, secondo la Cassazione nel 2017 con il d.lgs. n. 116 certamente in altro settore quello della riforma il legislatore ha fornito ulteriori elementi utili a comprendere in che modo il legislatore ha inteso relazionare le funzioni del giudice onorario alla attività dei collegi giudicanti . Peraltro, sono le peculiarità dei giudici ausiliari di appello anche rispetto alla riforma generale della magistratura onoraria a far sospettare della violazione dell’art. 106. Ed infatti, essi sono assegnati alle varie sezioni e assumono provvedimenti ed infatti, ex art. 68, comma 2 il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno e sono assegnati, se così possiamo dire in modo sintetico, in pianta stabile”. Non c’è quindi un’integrazione eccezionale del Collegio da parte del giudice ausiliario, ma una composizione strutturata e quindi normale” pur nell’ambito – non si può non sottolineare – di una valutazione di eccezionalità operata preventivamente ex lege con rinvio a quanto previsto dall’art. 62 comma 1 della legge che , però, in particolare per la sentenza n. 32033 non sarebbe sufficiente . I possibili scenari sul processo. Da ultimo un cenno alle possibili conseguenze derivanti dalla eventuale pronuncia di incostituzionalità che dovesse arrivare. Il primo possibile scenario è questo se la premessa della Corte di Cassazione è corretta e, cioè, se è corretto il giudizio di rilevanza compiuto la sentenza della Corte di appello dovrebbe essere riformata per errata costituzione del giudice. In questo modo, quindi, sarebbero a rischio tutte le sentenze emesse dalle Corti di appello con la partecipazione dei giudici ausiliari e che ovviamente non siano passate in giudicato . Il secondo scenario potrebbe riguardare comunque i limiti della partecipazione” dei giudici onorari ai Collegi anche diversi dalla Corte di appello. Ed infatti, dalla sentenza della Corte Costituzionale ma in realtà già dalla lettura delle motivazioni della Corte potrebbero derivare indicazioni importanti per saggiare la compatibilità di certe scelte organizzative ad esempio alludo ai procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale dove alcuni Tribunali delegano al giudice istruttore che a sua volta subdelega al giudice onorario l’audizione del richiedente e la predisposizione della bozza di provvedimento .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 11 settembre – 9 dicembre 2019, n. 32033 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Fatto e diritto 1. Avendo D.E. , D.A. , D.G. , D’.Gi. , D’.An. , D.C. e O.P. , quali congiunti di D.O. , convenuto davanti al Tribunale di Roma G.G. e la sua compagnia assicuratrice Fondiaria Sai S.p.A. per il risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale del OMISSIS in cui D.O. era stato investito da un veicolo Fiat Iveco, che il proprietario G. guidava, su strisce pedonali, e ne era poi deceduto, ed essendosi costituiti i convenuti resistendo, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 14608/2010. I soccombenti proponevano appello, cui resisteva il G. , e che la Corte d’appello di Roma rigettava con sentenza del 25 ottobre 2017. 2. Hanno proposto ricorso D.E. e D.G. , in proprio e quali eredi di O.P. , nelle more deceduta. Il ricorso si articola in cinque motivi. 2.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 158 e 174 c.p.c., art. 25 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., comma 2, nonché vizio di costituzione del giudice e nullità della sentenza. Il collegio d’appello dapprima avrebbe avuto come relatore il presidente B. , che avrebbe firmato nel verbale d’udienza del 26 giugno 2015 l’ultimo rinvio d’ufficio all’udienza dell’1 marzo 2017 disponendo che vi si pronunciasse ex art. 281 sexies c.p.c. in questa udienza però appare relatrice l’avvocato Paola Castriota Scanderbeg, ma la sostituzione non sarebbe stata comunicata alle parti ed emergerebbe da un provvedimento a margine del verbale dell’udienza del 1 marzo 2017 senza sottoscrizione del presidente, numero cronologico e data della emissione. Sarebbero state quindi violate le norme invocate in rubrica integrandosi vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c 2.2 Il secondo motivo propone eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello -, in relazione agli artt. 3, 25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost Si ribadisce anche la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c Nella legge istitutiva del giudice ausiliario della Corte d’appello non emergerebbero le ragioni eccezionali e i limiti temporali che la Corte Costituzionale evidenziò per le supplenze dei magistrati onorari nei collegi del Tribunale con le pronunce nn. 99/1964, 156/1963 e 103/1998. Non vi è pertanto un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare vacanze d’organico. In tal modo sarebbe stato violato l’art. 106 Cost., comma 2, riguardo ai giudici singoli. Sussistono limiti per le cause da assegnare ai giudici onorari in Tribunale, per cui sarebbe stato violato anche l’art. 3 Cost., comma 2, rispetto alle cause d’appello. 2.3 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 343 e 246 c.p.c., per avere il giudice d’appello accolto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva jure proprio degli appellanti pur essendo la questione coperta da giudicato interno, in quanto sollevata in primo grado, implicitamente non accolta e non riproposta come appello incidentale. Il Tribunale decise nel merito, per cui implicitamente rigettò l’eccezione preliminare. L’eccezione sarebbe stata comunque infondata. 2.4 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, art. 1227 c.c., comma 1, art. 2697 c.c., artt. 115, 116, 117 e 228 c.p.c., art. 143 C.d.S. e art. 191 C.d.S., comma 3, per avere il giudice d’appello escluso la responsabilità totale e/o concorsuale del G. nella causazione del sinistro come ricostruito appunto dalla corte territoriale. 2.5 Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2059 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto inesistente il danno morale del pedone investito e quindi il diritto al risarcimento jure hereditatis delle ricorrenti. 3. Si è difeso con controricorso il G. . Presentata dalle ricorrenti memoria, il ricorso, a seguito di adunanza ex art. 380 bis c.p.c., è stato rimesso in pubblica udienza, con ordinanza 12 marzo 2019. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c 4 1 Il secondo motivo del ricorso deve essere per primo esaminato, suscitando l’eccezione di incostituzionalità attinente all’inserimento di un giudice onorario nel collegio della Corte d’appello una questione prioritaria rispetto anche a quella relativa alle concrete modalità dell’inserimento ed alla comunicazione dell’inserimento stesso, la quale è oggetto di censura nel primo motivo. La censura viene rubricata, appunto, come proponente eccezione di incostituzionalità della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, che ha convertito con modifiche il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 riguardante l’istituzione dei giudici ausiliari delle Corti d’appello in relazione agli artt. 3, 25 Cost., art. 106 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., dalla fondatezza della eccezione desumendo la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Prendendo le mosse dal fatto che componente del collegio della Corte d’appello che ha deciso la sentenza impugnata è l’avvocato Paola Castriota Scandeberg, che ne è stata relatore ed estensore, si adduce che, come sarebbe stato riconosciuto anche in dottrina, non sussistono nella normativa del Giudice Ausiliario di Corte d’Appello quelle ragioni eccezionali e quei limiti temporali che la Corte Costituzionale aveva evidenziato per fare salve le varie ipotesi di supplenza dei Magistrati Onorari nei Collegi dei Tribunali nelle sentenze n. 99 del 7 dicembre 1964, n. 156 del 1963 e n. 103 del 6 aprile 1998 . La sentenza n. 103 del 1998 ha riconosciuto la costituzionalità della normativa attinente alle sezioni stralcio del Tribunale, istituite con la L. 22 luglio 1997, n. 27, essendo prevista come limite la data precisa del 30 aprile 1995 quanto ai procedimenti pendenti da definire, nell’imminenza di un nuovo meccanismo diretto a smaltire l’arretrato. Invece quello configurato dal D.L. n. 69 del 2013, artt. 62 e segg., non è un rimedio eccezionale, ma una misura strutturale volta a colmare le vacanze di organico della Magistratura, e ciò anche alla luce della durata, eccezionalmente decennale, delle nomine e della mancanza di una data limite di previsione di trattazione delle procedure pendenti in appello . Viene pertanto violato l’art. 106 Cost., comma 2, per cui la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli e tale divieto di inserire, in sostituzione di giudici ordinari, i giudici onorari negli organi giudicanti collegiali risulta confermato dagli atti della Assemblea Costituente, da cui emerge che il riferimento ai giudici singoli atteneva ai giudici monocratici conciliatore e pretore all’epoca esistenti. Inoltre, la normativa che regola i giudici ausiliari della Corte d’appello determina una figura ibrida di magistrato tra la figura del magistrato onorario, appunto regolata dall’art. 106 Cost., comma 2 e la figura del consigliere di Cassazione nominato per meriti insigni, disciplinata dal comma 3 dello stesso articolo. La Costituzione ha chiaramente limitato la possibilità di ingresso dei giudici onorari soltanto nei collegi giudicanti della Suprema Corte, in considerazione della funzione nomofilattica della stessa, a differenza di quanto prevedeva all’art. 122 ord. giud. . 4.2 Da ultimo, nella memoria ex art. 378 c.p.c., le ricorrenti richiamano l’ordinanza n. 400 del 12 dicembre 1998 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, richiamando la già citata sentenza n. 103 del 1998, che aveva dichiarato infondata identica questione, restringendo l’ambito di operatività della norma alla supplenza per singole udienze o singoli processi , precisando che la chiamata dei vice pretori onorari risponde alle esigenze eccezionali costituite dal limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti al 30 aprile 1995, così da consentire il ripristino dell’ordinario andamento della giurisdizione civile . E il suddetto D.Lgs. prevedeva l’utilizzazione dei magistrati onorari nel Tribunale ordinario o nella relativa Procura finché non fosse attuato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ai sensi dell’art. 106 Cost., comma 2 e comunque non oltre cinque anni dalla vigenza del decreto. Ribadito che invece il testo normativo posto qui in discussione costituisce non un rimedio eccezionale, bensì una misura strutturale per colmare le vacanze d’organico, le ricorrenti, oltre a riproporre quanto già affermato sulla volontà dei costituenti in ordine al contenuto dell’art. 106 Cost., comma 2, argomentano pure in ordine al preteso conflitto che detta normativa patirebbe con gli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, al già addotto argomento relativo all’istituzione di un ibrido tra il magistrato onorario e il consigliere di Cassazione per meriti insigni aggiungendo l’asserto della violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza laddove la normativa prevede il sub procedimento disciplinare all’ausiliario fino alla revoca qualora non rediga almeno novanta sentenze all’anno, e sostenendo comunque quanto segue È evidente lo spregio del Legislatore Ordinario nei confronti della qualità della giurisdizione, con nocumento per i cittadini utenti e con disparità di trattamento, ingiustificata, rispetto a coloro che, nella stessa situazione di fatto, vengono giudicati da altre Autorità giurisdizionali non sottoposte al vincolo disciplinare del quantum decisum . Inoltre la presenza di giudici estranei all’ordine giudiziario in collegi dedicati al controllo dell’operato dei giudici di primo grado magari, questi, ordinari non solo mette in crisi, ma altresì provoca la totale abdicazione dei principi della garanzia della terzietà, dell’indipendenza e della professionalità dell’organo giudicante , nonché del giusto processo e del giudice naturale artt. 111 e 25 Cost. e la irragionevolezza di tale normativa, con conseguente violazione del principio di uguaglianza, viene dimostrata pure dalla dissonanza con l’art. 43 bis ord. giud., comma 3, lett. b, con il D.Lgs. n. 116 del 2017 e con la risoluzione 16 luglio 2008 del CSM, che pongono limiti alle cause da assegnare ai giudici onorari di Tribunale. Invece nei collegi delle Corti d’appello gli ausiliari sono inseriti senza alcuna previsione di limiti di competenza o per materia o per valore , stravolgendo la struttura costituzionale e legislativa dell’ordine giudiziario che ha sempre garantito in secondo grado un giudice più autorevole ed esperto rispetto a quello del primo. 4.3 Nella L. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, al Titolo III, Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, il Capo I, Giudici ausiliari, contiene gli artt. da 62 a 72, disciplinando il nuovo istituto degli ausiliari per le Corti d’appello. Premesso che tali disposizioni non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado art. 62, comma 2 , i giudici ausiliari vengono introdotti per agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza art. 62, comma 1 e sono nominati con le modalità di cui all’art. 63 scelti tra magistrati togati od onorari che non esercitino più tale attività, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai, con decreto di nomina del Ministro della giustizia previa deliberazione del CSM, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente, acquisito il parere del Consiglio dell’ordine se si tratta di avvocati o del Consiglio notarile se si tratta di notai. L’art. 64 determina poi i requisiti per la nomina e l’art. 65 disciplina la pianta organica dei giudici ausiliari, regolando altresì la proposizione delle domande per la nomina l’art. 66 regola la presa di possesso, l’art. 69, indica i casi di incompatibilità ed ineleggibilità e l’art. 70, disciplina l’astensione e la ricusazione. Di maggiore rilievo, per quanto qui interessa, sono gli artt. 67, 68, 71 e 72. L’art. 67, Durata dell’ufficio, stabilisce che la nomina conferisce l’incarico per una durata di cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque comma 1 mediante le modalità di cui all’art. 63, comma 2 cioè quanto previsto in ordine al primo procedimento di nomina , con cessazione comunque dall’incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nell’ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell’art. 71 comma 3 . L’art. 68, Collegi e provvedimenti. Monitoraggio, al comma 1 stabilisce che del collegio giudicante non può far parte più di un giudice ausiliario e il comma 2 che tale giudice deve definire, nel collegio in cui è relatore e a norma dell’art. 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno - l’art. 72, comma 2, si riferisce peraltro a ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti , a sua volta richiamando l’art. 68, comma 2 infine il comma 3, prevede un semestrale monitoraggio del ministero della giustizia sull’attività degli ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo . L’art. 71, Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca, regola, per così dire, la stabilità degli ausiliari. Il comma 1 stabilisce che cessano dell’ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità . La procedura della conferma annuale, elemento tipico di questa figura di giudici onorari qualità loro attribuita, come si vedrà infra, dall’art. 72 , viene regolata dal comma 2, stabilendo che entro trenta giorni dal compimento di ogni anno dalla data della nomina il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all’art. 68, comma 2 , proponendo al CSM la conferma o, in mancanza dei presupposti e previo contraddittorio , la dichiarazione di mancata conferma . Il terzo e il comma 4, disciplinano poi la revoca, che il presidente della Corte d’appello può proporre in ogni momento , ma comunque motivatamente , al consiglio giudiziario nel caso in cui l’ausiliario non risulti in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta , la trasmette al CSM con un parere motivato . L’ultimo comma stabilisce che provvedimenti di cessazione si adottano con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del CSM. L’art. 72, infine, per quanto qui interessa, stabilisce al comma 1 I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari . Non è dunque discutibile la qualifica di magistrati onorari come spettante agli ausiliari delle Corti d’appello, che rispetto agli altri magistrati onorari si distinguono, comunque, in particolare con la predeterminata quantificazione del loro contributo al funzionamento dell’ufficio in cui sono inseriti, alla quale è correlata l’annuale verifica diretta alla conferma o alla mancata conferma. Ulteriore distinzione risiede poi nel poter essi svolgere soltanto funzioni collegiali, e soltanto in materia civile, di lavoro e previdenza, rimanendo quindi esclusi dall’attività delle corti territoriali svolte in un unico grado e soprattutto dai processi penali art. 62 . È il caso di rammentare che l’art. 43 bis ord. giud. - R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 -, inserito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10 e abrogato dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 33 - norma quindi vigente quando fu introdotta la figura dell’ausiliario delle corti territoriali, e che ebbe una notevole incidenza sullo sviluppo giurisprudenziale relativo alle funzioni dei magistrati onorari -, concerneva le funzioni dei giudici ordinari e onorari nel tribunale ordinario, stabilendo tra l’altro che i giudici onorari non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari essendo inoltre vietato, in materia civile, affidare loro la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio . E il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sul giudice di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57, non ha inciso sulla normativa specifica sugli ausiliari delle Corti d’appello di cui alla L. n. 98 del 2013. 4.4 Tanto premesso, occorre ora vagliare se sussistono i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità. In primis, la sussistenza della rilevanza emerge ictu oculi, giacché, nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata decisa dalla Corte d’appello mediante un collegio in cui un giudice ausiliario è componente, a ciò aggiungendosi meramente ad abundantiam che l’ausiliario è stato relatore della causa ed è estensore della sentenza. È ben prospettabile, pertanto, che, qualora la sentenza in esame sia radicalmente cassata - come deriverebbe dall’accoglimento della eccezione di incostituzionalità -, la sentenza che verrebbe a sostituirla potrebbe essere di contenuto diverso, e pertanto anche maggiormente favorevole nei confronti delle ricorrenti. 4.5 Passando al profilo della non manifesta infondatezza, deve essere vagliato anzitutto il riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, in quanto il primo richiamato nella proposizione dell’eccezione, di cui costituisce comunque la sostanza fondamentale. Non a caso viene considerato direttamente il testo letterale della norma, per cui, come già si è visto, il legislatore ordinario può attribuire ai giudici onorari le funzioni attribuite a giudici singoli La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli . È ben noto che il quadro normativo, già prima dell’intervento del 2013 di cui si tratta, ha in realtà consentito - secondo una interpretazione consolidata - l’attribuzione a giudici onorari della funzione di giudice collegiale nei Tribunali ordinari e su questo si è suscitato l’intervento della Consulta, come ricordano gli stessi ricorrenti. La Corte Costituzionale, con sentenza 3 dicembre 1964 n. 99, investita di questione di legittimità costituzionale relativa all’affidamento a un vicepretore onorario della supplenza di un giudice in un collegio di Tribunale ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 105, nel testo all’epoca vigente - che consentiva al presidente di Tribunale, in caso di mancanza o impedimento di un giudice del suo ufficio, qualora non fosse possibile avvalersi R.D. n. 12 del 1941, ex art. 97, di magistrati d’altre sezioni, di costituire il collegio integrandolo con un vicepretore, togato od onorario -, in base all’asserto che dell’art. 106 Cost., comma 2, derivi che il vice pretore onorario possa esercitare soltanto le funzioni ordinarie del pretore, e non quelle eccezionali e temporanee di supplenza e che pertanto sia violato, appunto, dall’art. 105 ord. giud., con una motivazione concisa del cui contenuto, in realtà, si sono nutriti, più o meno espressamente, tutti gli interventi successivi, anche di questa Suprema Corte così disattendeva L’art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso tuttavia, le funzioni del giudice singolo pretore e conciliatore possono essere esercitate da magistrati onorari. Questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e tantomeno della attribuzione di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la frase per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli” debba intendersi come indicazione generica dell’ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie. Anche senza tenere conto dell’argomento letterale la frase tutte le funzioni” comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza per decidere la questione, è sufficiente rilevare che, risolvendosi la nomina” nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporanee incarico di supplenza presso un collegio giudicante non può essere confusa con un precetto riguardante detto stato”. E già questa Corte ha avuto occasione di affermare che provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo stato” dei magistrati sentenza n. 156 del 1963 . La norma impugnata che pertanto non viola l’art. 106 Cost., risponde altresì ad esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice. E il vice pretore onorario può essere chiamato per singole udienze o singoli processi dopo il pretore e l’aggiunto giudiziario, secondo l’ordine fissato dallo stesso art. 105 . 4.6 Non può non rilevarsi che questa motivazione desta perplessità laddove afferma che l’art. 106, comma 2, non tratta dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e tantomeno della attribuzione di funzioni a determinati organi , in quanto l’espressione per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli dovrebbe intendersi come indicazione generica dell’ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie un argomento diretto, in effetti, a sostituire la parola funzione con la parola ufficio , che però non ne è sinonimo non a caso la pronuncia è stata criticata in dottrina, nelle note di commento . Non appare un consistente sostegno, poi, l’invocato precedente della sentenza n. 156 del 13 dicembre 1963. Questa aveva dichiarato infondata una questione di legittimità, proposta in riferimento agli artt. 25, 105 e 107 Cost., R.D. n. 12 del 1941, art. 101, nella parte in cui dispone che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del distretto può, su designazione del Procuratore generale, esser destinato, con decreto del presidente della Corte d’appello, a compiere temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito la questione non aveva investito la figura del giudice onorario, tant’è vero che nella motivazione della sentenza ben più articolata di quella della sentenza n. 99 del 1964, si nota per inciso non vi è alcun riferimento all’art. 106 Cost A ben guardare, la sentenza del 1964 avvia un fenomeno interpretativo di minimizzazione dell’art. 106 Cost., comma 2, nella parte in cui confina il legislatore ordinario in ordine al ruolo dei magistrati onorari. L’espressione giudici singoli diventa sinonimo d’altro, e quindi viene deprivata del suo semantico significato l’ argomento letterale non a caso si stima pure rimuovibile in assoluta misura Anche senza tenere conto dell’argomento letterale ., è sufficiente ecc. per essere assorbita da altri elementi, l’ ufficio e lo stato , quest’ultimo ulteriormente inserito come fonte di quella idoneità globale che si connette intrinsecamente con la ratio decidendi utilizzata per concludere, trasferente dal vaglio della condizione soggettiva del magistrato a quello - fondamento realmente dominante - della condizione oggettiva del sistema l’esigenza contingente. Infatti la sentenza n. 99 del 1964, come si è visto, nella parte conclusiva della motivazione, introduce il dispositivo che è stato poi sempre utilizzato per legittimare il conferimento di funzioni collegiali al giudice onorario l’affermazione dell’esistenza di ragioni contingenti e in quanto tali temporanee. Il che significa effettuare il classico bilanciamento dei valori costituzionali, contestualizzando quindi la norma e reputando prevalente sul limite dell’art. 106, comma 2, l’effettività della tutela giurisdizionale in situazioni alterate. 4.7 E a questo infatti dopo la conferma della sentenza n. 99 del 1964 compiuta per un caso analogo dall’ordinanza 8 aprile 1965 n. 36 si connette citando espressamente il precedente del 1964 la Corte Costituzionale, ritornando molti anni dopo sulla tematica, nella sentenza n. 103 del 6 aprile 1998. La questione di legittimità costituzionale qui derivava dalla partecipazione di un vicepretore onorario, quale supplente, nel collegio giudicante di un Tribunale civile , ed era stata conformata in relazione alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, come modificato dal decreto L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 disposizione conferente, al fine di esaurire le controversie civili pendenti, al presidente del Tribunale per particolari esigenze di servizio il potere di disporre supplenze ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 105, con possibilità pure di nominare anche più di due vicepretori onorari per sede di pretura in assenza delle condizioni ivi contemplate - qualora non possa provvedere a norma dell’art. 97 . Le censure di illegittimità erano state formulate in riferimento agli artt. 3, 102 Cost., art. 106 Cost., commi 1 e 2 e art. 97 Cost. e, specificamente, il riferimento all’art. 106, comma 2, derivava dall’asserto che la disciplina costituzionale della nomina dei magistrati onorari escluderebbe la possibilità che siano chiamati a comporre collegi giudicanti . A proposito allora dell’art. 106, comma 2, la Consulta reputa la questione infondata poiché si tratta comunque di supplenza che risponde a esigenze eccezionali , venendo applicata una norma rispondente a esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia . Dunque, quel che viene ritenuto legittimo è un impiego eccezionale e, insieme, limitato costituente un’apprezzabile risposta alla situazione di sovraccarico degli uffici . Per analogo caso la successiva ordinanza n. 400 del 12 dicembre 1998 alle ragioni esposte nella sentenza 103/1998 le esigenze eccezionali sottese alla supplenza effettuata dai vicepretori onorari nei collegi di Tribunale , aggiunge che il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del vice pretore onorario , stabilendo pure che le disposizioni del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, come dallo stesso decreto modificate o introdotte, per cui magistrati onorari possono essere addetti al Tribunale ordinario e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106 Cost., comma 2 il che è avvenuto mediante il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116. 4.8 Dunque, gli interventi della Corte Costituzionale si sono finora incentrati sulla partecipazione del magistrato onorario nel collegio del Tribunale quale supplenza contingente e sulla base di esigenze eccezionali . Questa Suprema Corte ha dato adito a un’apertura diversa e più ampia, comunque sempre in riferimento all’assunzione da parte dei magistrati onorari di funzioni collegiali in Tribunale. Limitando il vaglio alla giurisprudenza nomofilattica civile e ai suoi arresti più recenti, la sentenza 19 maggio 2008 n. 12644 delle Sezioni Unite, - che aveva vagliato un caso in cui, peraltro, il giudice onorario aveva deciso l’appello proposto avverso sentenza di giudice di pace, e quindi espletato funzioni d’appellòma non collegiali -, è massimata nel senso che i giudici onorari possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, mentre è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, sulla base del carattere eccezionale delle funzioni giurisdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l’art. 106 Cost., prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli con piena parificazione . Interessante è la motivazione in particolare laddove si affronta un motivo di ricorso denunciante difetto di giurisdizione, tentando evidentemente di attingere alla impostazione delle sentenze della Corte Costituzionale sopra esaminate. La denuncia, infatti, viene effettuata anche per violazione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10, sollecitandosi eventualmente il rilievo . della non manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale di tale ultima norma . per il suo contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107 e 111 Cost., essendosi il processo di merito svolto, per entrambi i gradi, dinanzi a giudici onorari , mentre la richiamata norma dell’ordinamento giudiziario consente che i giudicanti non togati tengano udienza soltanto nei casi di impedimento di quelli ordinari e svolgano quindi funzioni giurisdizionali solo in via eccezionale . Il giudice nomofilattico, allora, nega il difetto di giurisdizione la questione non attiene all’astratto potere di giudicare del giudice adito in appello, ma piuttosto a un difetto del concreto potere di decidere del giudice onorario in appello, cioè ad una mancanza di legittimazione a decidere di questo e qualifica poi manifestamente infondata l’eccezione della pretesa illegittimità costituzionale della decisione nei due distinti gradi, da giudici entrambi onorari, con riferimento allo straripamento di potere, che dovrebbe riconoscersi nella fattispecie, solo perché due distinti giudicanti non di professione hanno deciso la causa in primo grado e in appello, pur essendo eccezionale , nel quadro dei principi costituzionali, l’intervento dei giudici non togati, che invece nel presente processo hanno operato essi soltanto in via esclusiva, per entrambi i gradi di merito. E ciò perché come riconosciuto già dalla citata Cass. 22 febbraio 2008 n. 4578 il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 10, ha introdotto nel R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, che stabilisce l’assegnazione degli affari ai giudici onorari di Tribunale in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari escludendo soltanto i procedimenti cautelari pertanto essi possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza, per la quale non vi sia un espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati. Non appare in contrasto con gli articoli della Costituzione indicati in ricorso la norma dell’ordinamento giudiziario citata, essendo il presente giudizio petitorio e avendo svolto in appello le sue funzioni un giudice onorario, cui il processo è stato assegnato dal presidente del Tribunale, non diversamente da quanto accade per l’attribuzione di ogni processo di secondo grado ai giudici togati argomento, quest’ultimo, che intrinsecamente spinge oltre lo spazio di assegnazione ai giudici togati, tant’è che subito dopo frena rimarcando il non esser stato addotto che il decidente abbia tenuto udienza, anche se un magistrato togato avrebbe potuto decidere . Viene poi esclusa ogni disuguaglianza tra le parti della causa in esame e altri cittadini, per i quali il giudizio di appello avverso una decisione di primo grado del giudice di pace è stato adottato da un magistrato ordinario . In quest’ottica la totale possibilità di sostituzione, implicitamente, equipara la qualità del servizio e infatti - prosegue il giudice nomofilattico nessuna delle norme della Costituzione richiamate è stata violata, essendo prevista dall’art. 106 Cost., la nomina di giudici onorari, per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli , con piena parificazione a questi dei giudicanti onorari, se regolarmente nominati . E in conclusione Manifestamente infondata è poi l’eccezione sollevata d’illegittimità costituzionale della norma indicata dell’ordinamento giudiziario, solo perché non impedisce o comunque consente, che l’esercizio delle funzioni d’appello sia attribuito a un giudice onorario invece che ordinario, quando la pronuncia impugnata sia stata emessa da altro magistrato onorario . 4.9 Quest’ottica viene recepita da Cass. sez. 2, 2 agosto 2010 n. 18002, che riconosce la composizione dei collegi d’appello nei tribunali ordinari legittima anche con giudici onorari, a questi ultimi rimanendo sbarrata esclusivamente l’assegnazione dei procedimenti possessori e cautelari ante causam in forza del R.D. n. 12 del 1942, art. 43 bis, senza rischi di incostituzionalità Ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari ante causam e quelli possessori . , dichiara la massima . In motivazione, richiamato l’allora vigente R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, drasticamente si dichiara che, nel settore civile, il dato normativo consente . di ritenere che, in assenza di specifici divieti di ordine sistematico, i g.o.t. possano anche essere chiamati a fare parte dei collegi eventualmente di appello , benché l’art. 106 Cost., comma 2, ne preveda la nomina per l’esercizio delle funzioni attribuite a giudici singoli , residuando divieto esclusivamente per procedimenti possessori e cautelari ante causam un’affermazione del genere, paradossalmente, sembra invertire la gerarchia delle fonti, facendo prevalere l’ordinamento giudiziario sull’art. 106 Cost., comma 2. Peraltro, a ben guardare, si è dinanzi piuttosto ad uno svuotamento di significato alla norma costituzionale che, al contempo, viene esattamente individuata come pertinente, e dunque potenzialmente ostativa. 4.10 Questo disinnesco del limite inserito nel sistema dall’art. 106 Cost., comma 2, in forza di un supporto specificamente ravvisato nel R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, quanto ai giudici onorari di Tribunale è proseguito, alla luce di quell’esigenza di bilanciamento dei valori che, pur con la modalità implicita concretizzata nella concisione motivazionale, avevano indicato le sentenze del giudice delle leggi. Sempre tra le pronunce maggiormente significative, si è nuovamente manifestato in Cass. sez. 1, 9 novembre 2016 n. 22845, così massimata I giudici onorari - sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio - possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’art. 106 Cost., cosicché, in ipotesi siffatte, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Nè a diversa conclusione può indurre il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari , espressione quest’ultima da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l’impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell’ottica di un’efficiente amministrazione della giustizia artt. 97 e 111 Cost. . A fronte di una censura denunciante nullità della decisione di primo grado perché emessa da un giudice onorario di tribunale anziché da un giudice togato, in violazione del R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, che avrebbe attribuito agli onorari esclusivamente una funzione vicaria, ossia di sostituzione dei giudici togati in caso di loro assenza ed impedimento - laddove prevedeva che i g.o.t. non potessero tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza di giudici ordinari -, sostenendo che, diversamente, si sarebbero violati gli artt. 3, 24, 97, 102, 106 e 111 Cost., la motivazione della sentenza merita un approfondito esame, in quanto illustra in modo ampio e chiaro le ragioni del rigetto di tale censura così da fornire una completa ricostruzione del dispositivo ermeneutico ormai strutturato per questa tematica. Prende le mosse, già significativamente, dal doversi escludere che la figura del giudice ordinario sia da considerarsi eccezionale nel nostro ordinamento costituzionale , ciò fondando proprio sul primo e dell’art. 106 Cost., comma 2, desumendone che il nostro sistema ordinamentale conosce due diverse e parallele forme di reclutamento dei magistrati , il concorso per i togati e la nomina per i giudici onorari, i quali, attesa la legittimità della loro presenza nell’ordinamento giudiziario proprio a norma dell’art. 106, sono ricompresi tra i magistrati ordinari di cui all’art. 102 Cost. e art. 1 c.p.c Pertanto è da escludere l’illegittimità costituzionale del R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, sulla base del preteso carattere eccezionale delle funzioni giurisdizionali attribuibili ai giudici onorari, atteso che l’art. 106 Cost., prevede la nomina di giudici onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli con piena parificazione dei primi a questi ultimi si cita S.U. 12644/2008 . E, per quanto qui interessa, si giunge ora al nucleo del ragionamento Tali rilievi hanno, quindi, consentito alla successiva giurisprudenza di precisare altresì che, sebbene l’art. 106 Cost., faccia riferimento alle funzioni attribuite a giudici togati singoli, giacché questi ultimi sono chiamati - nelle materie previste dalla legge - a comporre collegi nei tribunali ordinari, è ben possibile che anche i giudici onorari siano chiamati ad integrare gli stessi collegi, potendo ivi svolgere perfino le funzioni di giudice di appello cfr. Cass. 18002/2010 , essendo irrilevante anche ogni diversa previsione da parte delle Circolari del CSM, trattandosi di fonti normative di secondo grado . cfr. Cass. 1376/2012 727/2013 466/2016 . Se ne deve inferire, dunque, che i giudici onorari sono legittimati a decidere ogni processo ed a pronunciare qualsiasi sentenza - monocratica o collegiale - per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati . Nè a diversa conclusione potrebbe indurre il tenore letterale del R.D. n. 12 del 1941, art. 43-bis, comma 2, laddove riproduce, per i giudici onorari, l’art. 34, comma 1, riguardante i vice pretori onorari, ma con l’eliminazione dell’inciso di regola riferito al divieto di tenere udienza, se non in caso di inadempimento o mancanza dei giudici ordinari . Tale previsione, infatti, se, da un lato, sembra voler ridurre i margini di flessibilità della disposizione, dall’altro non impedisce di conferire l’incarico onorario in caso di impedimento o mancanza del giudice togato, da intendersi quest’ultima come comprensiva di quelle situazioni eccezionali di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali un ugualmente eccezionale ricorso all’impiego della magistratura onoraria conserva, nella sostanza, una funzione suppletiva e costituisce misura sicuramente apprezzabile, nell’attuale situazione di sovraccarico degli uffici giudiziari, in un’ottica di efficienza dell’amministrazione della giustizia, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 97 e 111 Cost Ne consegue che, non soltanto l’affidamento ai giudici onorari della decisione di qualsiasi controversia civile non contrasta con i parametri costituzionali indicati dal ricorrente, ma - ben al contrario - è finalizzato a garantire il soddisfacimento delle esigenze di incremento della produttività e, quindi, di maggiore efficienza dell’organizzazione giudiziaria, scaturenti dal progressivo aumento della domanda di giustizia . In tale prospettiva è evidente che la sottrazione ai g. o. t. dei soli procedimenti cautelari e possessori ante causam . si giustifica con l’intento del legislatore di evitare che possano essere affidati ai giudici onorari provvedimenti emessi a seguito di una delibazione sommaria, di mera verosimiglianza dell’esistenza del diritto azionato, che possono essere addirittura idonei ad anticipare gli effetti della decisione definitiva, e che - in tale ultima ipotesi - non sono neppure soggetti alla necessaria verifica nel giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa . . Conclusione, questa, che desta qualche perplessità, in quanto da un lato detta instaurazione facoltativa è rimessa appunto alla volontà dispositiva delle parti per cui la sua eventualità corrisponde, a ben guardare, a quella dell’accordo che le parti possono raggiungere durante una causa attinente a diritti disponibili, per poi attribuirgli effetto nelle varie modalità previste , e dall’altro non riesce realmente a sradicare dallo stesso art. 43 bis, una pregnanza dimostrativa della differenza tra giudici togati e giudici onorari di Tribunale ha deciso conformemente a questo arresto, da ultimo,Cass. sez. 2, ord. 24 gennaio 2019 n. 2047 . L’elemento dominante, comunque, è ancora una volta quello della esigenza di fronteggiare un sovraccarico di domande di giustizia che si reputa non potrebbe essere affrontato senza lasciare uno spazio sensibile e dunque efficace all’utilizzazione dei giudici onorari. Il che supera ormai il criterio della temporaneità/contingenza da cui questa soluzione aveva preso le mosse nella sua fonte originaria, ovvero le sentenze della Corte Costituzionale sopra ricordate, per raggiungere quello che in dottrina è stato anche definito un bilanciamento mascherato tra efficienza e garanzia giurisdizionali. 4.11 Tutte le pronunce sin qui considerate, comunque, concernono l’esercizio di funzioni proprie del Tribunale e in un simile quadro è agevole inserire anche la figura dell’onorario che svolge le funzioni di giudice di pace, pure considerata nel recente riordinamento di cui al D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che peraltro non incide sulle peculiarità della figura dell’onorario ausiliario delle Corti d’appello. Se, peraltro, l’ufficio in cui il giudice onorario è inserito - originariamente, ovvero all’epoca della Costituzione, conciliatore e pretore, e ora, a parte la figura, si ripete peculiare, in esame, giudice di pace e giudice onorario di tribunale limitandosi in questa sede il vaglio alle funzioni giudicanti - è stato, fino all’introduzione dell’ausiliario delle Corti d’appello, un ufficio in cui le funzioni da giudice singolo erano le uniche o comunque le prevalenti, inserire l’onorario nelle Corti d’appello radicalmente inverte, tanto che come sopra si è visto la L. n. 98 del 2013, art. 62, puntualizza che la nuova figura non è destinata ai procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado . E allora, non si può non ritornare a riflettere sul contenuto del testo dell’art. 106 Cost., comma 2, che presenta, in effetti, un bivio ermeneutico/strutturale considerare che il baricentro interpretativo risieda nell’espressione tutte le funzioni oppure collocarlo nella definizione giudici singoli . Scegliendo la prima opzione, il significato sembra poter essere del tutto aperto , per non dire indefinito, dal momento che è sostenibile che ogni funzione - e quindi tutte le funzioni – viene affidata a giudici singoli , i quali la esercitino da soli giudice monocratico oppure insieme ad altri giudici singoli, cioè ad altri giudici che compongono così un collegio giudice collegiale . Le strutture collegiali, invero, potrebbero essere intese come costituite da una fusione di più giudici singoli. Tuttavia, una simile interpretazione, astrattamente configurabile, a ben guardare diventa paradossale, perché esime dal significato, rendendola pleonastica, la presenza di un aggettivo - singoli - nel riferimento ai giudici . E ciò è violazione del canone conservativo insito in ogni ermeneutica canone che, sinora, per quanto emerge dai casi di interpretazione sopra descritti, potrebbe dirsi non essere stato propriamente contestualizzato ed equilibrato, bensì compresso fino a sfiorare l’involuzione del dettato qui rilevante dell’art. 106, comma 2, in una norma fantasma . Il baricentro non può quindi che ritornare proprio all’espressione giudici singoli , di cui il riferimento alle funzioni diventa così il prodromo. Il testo normativo, allora, non appare manifestamente infondato ritenere che limiti i giudici onorari alla funzione di giudice monocratico e la presenza nel suddetto prodromo dell’aggettivo tutte ben può giustificarsi logicamente con la possibile configurazione di una pluralità di species del genus monocratico come si è verificato all’epoca della formazione della Costituzione e attualmente . Se così è, l’eccezione sollevata dalle ricorrenti non appare manifestamente infondata. A prescindere - come questa sede esige - dall’interpretazione dell’art. 106, comma 2, in relazione ai giudici di pace e ai g.o.t., per gli ausiliari delle Corti d’appello la funzione è a un alto livello di equivalenza rispetto a quella dei consiglieri togati, dal momento che gli ausiliari la esercitano tramite l’inserimento, pur se non più di uno per volta, nel collegio composto da altri due giudici, questi togati. La conseguente assimilazione alla funzione che così espletano gli altri componenti dunque è totale, perché i tre consiglieri svolgono una attività giurisdizionale interdipendente. 4.12 Non appare poi ineludibilmente prospettabile una concreta situazione di sovraccarico che legittimi l’utilizzazione del giudice onorario al pari e nelle modalità di quella del giudice togato ragione interpretativa, come si è visto, di cui più volte si è avvalsa la giurisprudenza di questa Suprema Corte sviluppando ed espandendo il concetto di eccezionalità contingente inserito nel quadro normativo dalla Consulta. Non è infatti una condanna certa per la Corte d’appello in cui l’ausiliario viene inserito la permanenza di un sovraccarico insostenibile con il personale togato per un periodo di ben dieci anni, e ciò anche in considerazione dei plurimi interventi legislativi che negli ultimi tempi sono stato effettuati per sgravare la macchina giurisdizionale, nell’ottica di una plurima degiurisdizionalizzazione valorizzante gli strumenti alternativi le c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution , e non esenti da venature punitive per l’abusiva lato sensu fruizione del singolo deteriorante l’efficacia a livello collettivo del servizio giustizia. Una siffatta durata dell’incarico, comunque, per quanto controllata come sopra si è visto, è del tutto idonea a stabilizzare l’esercizio della funzione collegiale da parte del giudice onorario, anche sotto questo aspetto in sostanza non dissimile dalla durata della presenza che, sovente, mantiene un giudice togato in una corte territoriale. Significativo per confermare la natura dell’istituto come non realmente vincolata a una situazione di necessità straordinaria/contingente è pure il raffronto con un successivo intervento di tal genere, la costituzione dell’ausiliario con funzione di legittimità la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 971, nell’ambito appunto della disciplina del magistrato ausiliario per la definizione delle cause tributarie in Corte di Cassazione, ne limita la nomina alla durata di tre anni, non prorogabili . 4.13 Tirando le fila di quanto si è rilevato, allora, può riconoscersi la sostenibilità - id est, la non manifesta infondatezza - che nella funzione conferita agli ausiliari delle corti territoriali non sussista alcunché di singolo , in quanto i giudici sono inglobati in un organo collegiale, e che la situazione di temporaneità si sia divaricata completamente dal correlato concetto di contingenza per convertirsi in una vera e propria stabilità. È altresì considerabile che l’avere il legislatore ordinario esternato una ratio di intervento temporale in una situazione di difficoltà del sistema giurisdizionale come già si è visto, il Titolo III della legge istitutiva è intitolato Misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile non significa che sempre e comunque nell’ottica di questa ratio le norme sprigionino effetto, ben potendo invece, tramite l’effetto che in realtà discende dal loro oggettivo dettato, non corrispondere all’intento del legislatore. Peraltro, in considerazione di quanto già sopra rimarcato, il punctum dolens della compatibilità con l’art. 106 Cost., comma 2, non può essere sedato sorreggendo l’espansione del ruolo del giudice onorario soltanto con una aperta ratio enunciata dal legislatore ordinario. La norma costituzionale correrebbe, altrimenti, un vero e proprio rischio di disapplicazione oppure, anche e l’ipotesi non è peregrina, alla luce di certi tratti rinvenuti nella giurisprudenza , di degradazione nella gerarchia delle fonti per venire subordinata alla legge ordinaria. Come si è visto, ciò si potrebbe ritenere essersi infiltrato almeno parzialmente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte tramite una interpretazione costituzionalmente orientata che si potrebbe forse qualificare oltrepassante il ruolo nomofilattico del giudice di legittimità per creare una qualche intrusione in quel che compete al giudice delle leggi. Invero, la necessità di correlare tra loro i valori costituzionali per identificarne ermeneuticamente la portata, anche quanto all’incidenza sulle leggi ordinarie, è un principio tanto generale quanto noto. Tuttavia, nel caso in cui la norma costituzionale sia chiaramente conformata in modo tale da mostrarsi radicalmente incompatibile con un testo normativo di legge ordinaria, lo strumento della interpretazione orientata non può sostituire l’onere di rimettere alla Consulta la valutazione anche dell’equilibrio tra la norma costituzionale e il valore parimenti costituzionale cui eventualmente si rapporti tale norma ordinaria, diversamente confondendosi la nomofilachia - tutela di quanto è sostenibile ed evincibile mediante gli strumenti ermeneutici - con la vigilanza strutturale sull’attività del legislatore ordinario in rapporto alla Costituzione. 5. Reputa, pertanto, questo collegio che la questione di legittimità costituzionale sollevata quale eccezione dalle ricorrenti in riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, delle norme racchiuse nel Titolo III, Capo I, della L. 9 agosto 2013, n. 98 - artt. 62-72, ovvero delle norme che istituiscono e regolano la figura di un giudice onorario destinato esclusivamente alla funzione giurisdizionale collegiale, non sia manifestamente infondata. Quanto, invece, al riferimento agli artt. 3, 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, la questione appare manifestamente infondata, giacché, in sintesi, quel che si prospetta è una qualità inferiore del servizio giurisdizionale che verrebbe fornito nel caso in cui un giudice onorario sia un componente del collegio della Corte d’appello che pronuncia la decisione argomento irragionevole, in considerazione del fatto che, appunto, si tratta di un organo collegiale, in cui sono inclusi anche due togati, uno dei quali presiede il collegio. Sia nel caso in cui l’onorario sia mero componente, sia nel caso in cui sia relatore e/o estensore - come quello in esame -, anche a prescindere dai requisiti di conoscenza ed esperienza richiesti dalla legge all’art. 64 , la collegialità conduce ad una equiparazione completa del funzionamento del collegio rispetto all’ipotesi in cui sia composto esclusivamente da giudici togati, anche in ordine alla qualità della decisione. Anche l’ulteriore argomento per cui la disparità di trattamento verrebbe subita pure in considerazione dell’assoggettamento del giudice onorario al controllo annuo della produzione di almeno novanta provvedimenti definitori non gode di alcuna consistenza, tale numero non essendo certo oltrepassante la media produttività che viene posta in essere anche dal giudice togato. Infine, l’asserto di un’abdicazione, tramite la figura dell’ausiliario della corte territoriale, ai principi di terzietà ed indipendenza del giudice a sua volta non trova ictu ocull alcun effettivo riscontro nella normativa qui censurata. 6. In conclusione, dovendosi ritenere rilevante - non potendosi definire il giudizio indipendentemente da essa - e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, sollevata dai ricorrenti quale eccezione di incostituzionalità delle suddette norme in riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, in quanto norme prevedenti e regolanti l’attribuzione a magistrato onorario, quale ausiliario di Corte d’appello, delle funzioni di giudice collegiale, in luogo delle funzioni di giudice singolo costituzionalmente imposte, ai sensi della L. 11 marzo 1952, n. 87, art. 23, comma 2, si dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il presente giudizio, mandando altresì la cancelleria per l’espletamento degli incombenti di cui all’ultimo comma del suddetto articolo. P.Q.M. Vista la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, in riferimento all’art. 106 Cost., comma 2, ai sensi della L. 11 marzo 1952, n. 87, art. 23, rimette gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il presente giudizio e mandando la cancelleria per l’espletamento degli incombenti di legge.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza interlocutoria 18 giugno – 9 dicembre 2019, n. 32032 Presidente Amendola – Relatore Olivieri Fatto La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 13.11.2017 n. 6230, ha confermato la decisione di prime cure e rigettato l’appello proposto da V.D. , ritenendo provato il concorso di colpa di quest’ultimo -nella misura del 20% nella causazione del sinistro stradale verificatosi in omissis , da attribuire alla prevalente colpa dell’altro conducente M.G. , non essendo emersi dalle risultanze istruttorie elementi tali da dimostrare che il V. avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il Giudice di appello 1-ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra il sinistro e la invalidità accusata dal V. , essendo la stessa manifestazione di una patologia pregressa ha escluso un maggiore danno morale in difetto di specifiche allegazioni 2-ha ritenuto non provato il danno materiale, non essendo stati riscontrati dai verbalizzanti segni di urto sul veicolo 3-ha confermato la parziale compensazione delle spese di lite disposta in primo grado, essendo stata accolta la domanda solo parzialmente. La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata dal V. con quattro motivi deducendo 1 illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. da 62 a 72 di conversione con modificazione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in relazione agli art. 3m Cost., art. 25 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2 e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 2 - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , con riferimento alla diagnosi di trauma cranico 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 32 Cost., dell’art. 1 Carta di Nizza degli artt. 1223, 1226, 2056, 2059 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , con riguardo al criterio di liquidazione del danno ed alla mancata personalizzazione del danno morale 4 omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , con riguardo allo scadimento del rendimento scolastico del soggetto leso ai fini dell’accertamento del danno non patrimoniale , ai quali resiste con controricorso UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a Non ha svolto difese M.G. cui il ricorso è stato notificato, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 26.2.2018. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c., comma 1. Diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013, n. 98, artt. 62-72, di conversione con modifiche del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in relazione ai parametri costituzionale dell’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., e conseguentemente dichiarata la nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene il ricorrente che l’intervento del Legislatore con il quale è stata prevista la nomina dei Giudici ausiliari di appello non risponde ad esigenze emergenziali di carattere temporaneo, ma introduce una misura strutturale con la quale si viene a costituire una magistratura parallela a quella professionale, con conseguente violazione del limite, stabilito dall’art. 106 Cost., comma 2, entro il quale al Legislatore è consentito procedere alla nomina dei magistrati onorari, ed ulteriore violazione dei parametri costituzionali dell’art. 25, comma 1 precostituzione per legge del giudice naturale e dell’art. 111 Cost., comma 2 posizione di terzietà ed indipendenza del giudice nonché del principio di eguaglianza art. 3 Cost. in relazione al diverso trattamento riservato al cittadino che vede trattata la sua causa in appello da un Giudice onorario anziché da un Giudice professionale. 2. I termini della questione vanno individuati nella denuncia di illegittimità delle disposizioni del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 65, 66, 67 e 68, recante Disposizioni urgenti per il rilancio della economia convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione al parametro di cui all’art. 106 Cost., comma 2. 3. I motivi della rimessione sono dati a dalla rilevanza della questione. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, in caso di annullamento delle disposizioni impugnate e di conseguente invalida costituzione del collegio giudicate di appello in quanto la decisione della controversia è stata assunta con la partecipazione deliberativa di un componente che non poteva integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giurisdizionale in grado di appello , comporterebbe necessariamente la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. b dalla non manifesta infondatezza della questione. Le coordinate costituzionali sono fornite dall’art. 25 Cost., comma 1, Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge dall’art. 102 Cost., comma 1, secondo cui La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario , e dall’art. 106 Cost., comma 1 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e comma 2, per cui la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli . 4. Il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, Ordinamento giudiziario , dispone che L’ordine giudiziario è costituito, dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali, e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero comma 1 e che Appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale della sezione di corte d’appello per i minorenni, ed inoltre, gli assessori della corte d’assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie comma 2 . L’elenco contenuto nel comma 2 della indicata norma dell’ordinamento giudiziario non esaurisce, tuttavia, tutte le categorie dei magistrati dell’Ordine giudiziario, tenuto conto che nel decreto L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cd. decreto del fare , agli artt. 62-72, è prevista anche la nomina di Giudici ausiliari , da destinare alle Corti d’appello, ai quali è attribuito lo stato giuridico di magistrati onorari art. 72, comma 1 , e che in attuazione alla legge delega 28 aprile 2016 n. 57 Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace è stato emanato il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57 che unifica le attuali tipologie di magistrati onorari, prevedendo la figura del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario , ed attribuisce al primo per quanto qui interessa funzioni giurisdizionali proprie dell’ ufficio giudiziario del Giudice di Pace o, alternativamente, funzioni giurisdizionali nell’ambito della struttura organizzativa denominata ufficio per il processo istituita presso i tribunali. Pure se quest’ultimo decreto legislativo non è oggetto di applicazione nel procedimento pendente avanti questa Corte, tuttavia fornisce elementi utili a comprendere in che modo il Legislatore ha inteso relazionare le funzioni del giudice onorario alla attività dei collegi giudicanti. Fermo il principio tendenziale per cui al giudice onorario vanno attribuiti compiti meramente preparatori e strumentali studio, ricerca di dottrina, predisposizioni schemi di provvedimenti, assistenza anche in camera di consiglio D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, comma 10 all’esercizio della funzione giurisdizionale, che rimane riservato al magistrato professionale, possono allo stesso essere delegati dal magistrato professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile, poteri giurisdizionali istruttori e decisori concernenti singoli atti adozione di provvedimenti semplici e ripetitivi , provvedimenti anticipatori di condanna in seguito a non contestazione del credito, assunzione di testimoni, attività conciliativa delle parti, liquidazione dei compensi agli ausiliari inerenti anche procedimenti riservati al tribunale in composizione collegiale purché non di particolare complessità art. 10, comma 11 , ed in alcuni casi delimitati quanto alle materie non sensibili ed al ridotto valore della causa può allo stesso essere delegata anche la pronuncia di provvedimenti definitori art. 10, comma 12, lett. da a a . I giudici onorari di pace destinati all’ufficio per il processo del tribunale possono essere assegnatari di un proprio ruolo, quantitativamente contingentato art. 9, comma 4, ed art. 10, comma 5 , con esclusione di determinate materie di competenza collegiale e dei giudizi di appello avverso i provvedimenti del Giudice di Pace art. 11, comma 6 , ed ancora possono essere destinati a comporre i collegi civili tranne i collegi in materia fallimentare e quelli delle sezioni specializzate e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all’art. 11 , e dunque soltanto quando a si verifichi almeno una delle particolari condizioni -descritte nella norma correlate al numero delle pendenze o delle sopravvenienze dei procedimenti complessivi dell’ufficio ovvero di ciascun giudice professionale, od ancora alla diminuzione della attività dei giudici dovuta a vacanze ed assenze non temporanee , ed ancora quando b sussistano situazioni straordinarie e contingenti alle quali non può provvedersi con misure organizzative diverse. Tuttavia il provvedimento di destinazione del giudice onorario ad integrare la composizione dei collegi non può essere adottato, quanto alla materia civile, per i procedimenti fallimentari e quelli attribuiti alle sezioni specializzate deve osservare il limite della presenza nel collegio di un unico magistrato onorario ed al giudice onorario possono, comunque, essere assegnati solo i procedimenti che risultino pendenti presso il collegio nei dodici mesi dal verificarsi di una delle condizioni di cui all’art. 11 art. 12, comma 1 . I giudici onorari di pace , possono altresì, essere destinati a compiti di supplenza anche nella composizione di collegi , nei casi di assenza od impedimento temporanei del magistrato professionale, e in presenza di specifiche esigenze di servizio art. 13 . 5. La disciplina normativa sopra richiamata evidenzia due esigenze concomitanti da un lato la ordinaria attribuzione al giudice onorario destinato all’ufficio per il processo di singole competenze preparatorie-strumentali, istruttorie, delegate-provvedimentali, ovvero quando ricorrano situazioni straordinarie e contingenti l’assegnazione di procedimenti affidati alla competenza del tribunale in composizione monocratica dall’altro la eccezionale previsione della assegnazione al giudice onorario di funzioni giurisdizionali collegiali, oltre che per esigenze meramente episodiche e temporanee supplenza anche in caso di vacanze di organico o per ragioni relative al complessivo carico di lavoro dell’ufficio o dei singoli giudici professionali. Il discrimine tra competenze monocratiche e collegiali corrisponde come si vedrà di seguito al canone costituzionale di cui all’art. 106 Cost., ed alla interpretazione che di esso ha fornito il Giudice delle Leggi ma che appare sottoposto ad integrale revisione a seguito della introduzione legislativa DL n. 69/2013 del Giudice ausiliario di appello GA il quale a non è nominato per concorso, ma con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del CSM, in base alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge artt. 63 e 64 b acquisisce lo stato giuridico di magistrato onorario D.L. n. 98 del 2013, art. 72, comma 1 . c è naturaliter incardinato per la durata di anni cinque prorogabile di altri cinque art. 67, commi 1 e 2 nell’organo collegiale, esercitando le relative funzioni giurisdizionali, essendo chiamato a definire nel collegio in cui è relatore almeno novanta procedimenti per anno art. 68, comma 1 d non incontra alcun limite -di materia o valore nell’assegnazione dei procedimenti civili art. 62, comma 1 , con la eccezione dei soli procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado art. 62, comma 2 e interviene a comporre i collegi, secondo la pianta organica definita presso ciascuna Corte d’appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico art. 65, comma 1 , in funzione della esigenza di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza secondo le priorità individuate dai presidenti delle Corti di appello con i programmi previsti dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 37, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 . 6. Orbene, come ripetutamente statuito dal Giudice delle Leggi, l’invocato art. 106 Cost., comma 2, rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate Corte Cost. ordinanza 30 novembre 1988, n. 1055 id. ordinanza n. 132 del 1989 . Tuttavia la Corte costituzionale nelle poche pronunce che si sono occupate della questione della nomina dei magistrati onorari, ha ritenuto compatibile con il dettato costituzionale la supplenza di un magistrato componente di collegio con un magistrato onorario l’originario art. 105 Ord. giud. consentiva la sostituzione in mancanza di giudici professionali con il vice pretore onorario . In particolare con la sentenza del 7 dicembre 1964 n. 99 e con la successiva ordinanza dichiarativa di manifesta infondatezza del 23 aprile 1965 n. 36 la Corte costituzionale, sollecitata a verificare la compatibilità costituzionale dell’art. 105 dell’Ord. Giud. nella parte in cui consentiva, qualora non fosse dato ricorrere alla supplenza mediante altri magistrati professionali, di destinare un vice pretore onorario della stesse sede, a comporre il collegio giudicante del Tribunale ha fornito una interpretazione dell’art. 106, comma 2 La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli volta a distinguere tra la nomina attributiva di status che ricollega il magistrato onorario all’Ufficio giudiziario monocratico al tempo, la Pretura ed invece le funzioni esercitabili dal magistrato addetto a quell’Ufficio monocratico che, se pure soltanto per fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, possono non coincidere con le funzioni monocratiche del pretore, trovando titolo nel conferimento di un incarico di supplenza in motivazione L’art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso tuttavia, le funzioni del giudice singolo pretore e conciliatore possono essere esercitate da magistrati onorari. Questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell’esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno della attribuzione di funzioni a determinati organi, non sembra dubbio che la frase per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli debba intendersi come indicazione generica dell’ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie. , pervenendo in tal modo ad escludere un vulnus al principio della regola del concorso di cui all’art. 106 Cost., comma 1 Anche senza tenere conto dell’argomento letterale la frase tutte le funzioni comprenderebbe non soltanto quelle ordinarie, ma anche le funzioni temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza , per decidere la questione, è sufficiente rilevare che risolvendosi la nomina nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non può essere confusa con un precetto riguardante detto stato . E già questa Corte ha avuto occasione di affermare che i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo stato dei magistrati sentenza n. 156 del 1963 , tanto più che la norma di cui all’art. 105 Ord. giud. risponde altresì ad esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice ibidem . Investita della questione di legittimità costituzionale della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90 che al comma 5 prevedeva al fine di esaurire le pendenze alla data 30 aprile 1995 la possibilità per il presidente del tribunale di disporre supplenze dei componenti dei collegi giudicanti, con vice pretori onorari, anche in assenza delle condizioni richieste dall’art. 105 Ord. giud. la Corte costituzionale nella sentenza 6 aprile 1998 n. 103, e nella successiva ordinanza 12 dicembre 1998 n. 400, ribadiva ancora che la differenza tra nomina come attribuzione di status ed assegnazione precaria rendeva compatibile l’istituto della supplenza ricondotta alla seconda ipotesi con l’art. 106 Cost., evidenziando come il limite di tenuta della norma di legge rimaneva superato laddove si fosse invece operata la trasformazione dell’incarico in un sostanziale incardinamento nell’ufficio, e il magistrato addetto ad un ufficio monocratico qual è il vice pretore onorario fosse stato trasformato in magistrato appartenente ad un organo collegiale , superamento che nella specie non si verificava in considerazione a della limitazione della sostituzione collegiale con un solo magistrato onorario ed esclusivamente per singole udienze o processi come previsto dall’allora vigente art. 97, comma 4, Ord. giud. b della necessità di dovere fare fronte a esigenze eccezionali dell’amministrazione della giustizia ed esclusivamente in via temporanea. 7. Osserva il Collegio che la evoluzione del quadro normativo esistente al tempo delle pronunce della Corte costituzionale non sembra privare di attualità la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 106 Cost., comma 2, laddove l’asse portante di quelle decisioni deve essere rinvenuto pur sempre nella distinzione tra provvedimenti che attengono allo stato giuridico e provvedimenti che per ragioni contingenti volte ad assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede o ad una funzione diversa la distinzione tracciata dalla sentenza 13 dicembre 1963 n. 156 della Corte costituzionale è nella diversa natura dei provvedimenti di assegnazione, di carattere permanente e di carattere provvisorio . Le modifiche introdotte all’Ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, l’art. 42 bis, comma 2, dispone -al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari l’art. 43 bis nel testo vigente fino alla abrogazione disposta dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 33, comma 1, lett. a , disponeva ai commi 1 e 2 I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. l’art. 105 è stato inoltre abrogato dal D.Lgs. 18 febbraio 1998, n. 51 , art. 30, comma 2, non hanno, infatti, modificato, nè avrebbero potuto, i limiti costituzionali entro i quali può espandersi l’impiego del magistrato onorario per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli . 8. Tanto premesso, occorre osservare che le sentenze della Corte di legittimità che si sono occupate della materia, sotto il profilo del dedotto vizio di nullità-inesistenza della sentenza per la illegittima composizione del collegio giudicante, avendone fatto parte un vice pretore onorario in violazione degli artt. 158 e 161 c.p.c., nonché della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 18 e 21 , hanno tutte riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di supplenza del magistrato onorario Vice pretore onorario, Giudice onorario di tribunale GOT destinato ad integrare il collegio giudicante, evidenziando al riguardo come alcuna limitazione catione materiae fosse stata introdotta dalla legge, neppure per le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 11178 del 14/12/1996 id. Sez. L, Sentenza n. 26812 del 07/11/2008 , ma ribadendo il principio statuito nelle sentenze della Corte costituzionale secondo cui, al di fuori dell’assegnazione temporanea supplenza poteva essere attribuito al magistrato onorario soltanto l’esercizio delle funzioni attribuite al singolo Giudice togato così Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12207 del 20/08/2003, in relazione a sentenza del Tribunale pronunciata dal giudica onorario aggregato -GOA in funzione monocratica ed ancora relativamente alla formazione delle tabelle per la ripartizione interna degli affari giurisdizionali, quanto alla assegnazione delle procedure esecutive ai giudici onorari, secondo la previsione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, come aggiunto dal citato D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 10, comma 1 Corte Cass. Sei 3, Sentenza n. 5342 del 05/03/2009 ancora con riferimento ai giudici onorari aggregati presso i tribunali -GOA istituiti dalla L. 22 luglio 1997, n. 276 Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 19/09/2014 . Non sembra percorribile, pertanto, una linea interpretativa evolutiva orientata costituzionalmente alla istituzionalizzazione id est al di fuori di provvedimenti eccezionali di assegnazione temporanea o, comunque, limitati e circoscritti ad uno scopo assolutamente peculiare, predeterminato e definito quanto ad oggetto e durata dell’assegnazione ai magistrati onorari di funzioni giudicanti riservate ai componenti di organi giudiziari collegiali. 9. Non nega il Collegio che una interpretazione per così dire ampia dell’art. 106 Cost., comma 2, consentirebbe di riferire il limite di compatibilità costituzionale alla assegnazione di tutte quelle funzioni che ciascun magistrato togato può esercitare in quanto tale, in tal modo potendo riconoscersi al magistrato onorario le stesse funzioni che vengono riconosciute al singolo magistrato professionale in qualità di componente di un organo collegiale ma così operando più che un superamento in via di interpretazione evolutiva si determinerebbe un aggiramento del principio affermato nelle precedenti sentenze della Corte costituzionale, secondo cui il limite di compatibilità con l’art. 106 Cost., comma 2, è stato storicamente identificato con l’assegnazione al giudice onorario delle competenze giurisdizionali proprie dell’ufficio giudiziario che poteva essere assegnato ad un singolo Giudice, e che trova la sua ragione nel riservare ai Giudici ordinari che costituiscono l’Ordine giudiziario, la decisione delle questioni maggiormente rilevanti, sia dal punto di vista della materia e del valore, sia per la loro maggiore complessità e difficoltà tecnica nella soluzione delle questioni giuridiche che vengono in rilievo, tanto valendo per il primo grado di giudizio, mentre la funzione di revisio prioris istantiae riservata al grado impugnatorio, quale momento di controllo di merito di una precedente decisione giurisdizionale, in quanto funzione attribuita originariamente ad un organo collegiale, impediva proprio alla stregua della assenza di una funzione giudicante attribuita al Giudice singolo tanto la composizione del collegio unicamente con magistrati onorari, quanto un impiego generalizzato e stabile del magistrato onorario quale componente del collegio. È bene vero che tale distinzione veniva a svolgere un ruolo discriminante quando esisteva ancora l’ufficio di Pretura in cui si realizzava una piena coincidenza tra le funzioni giurisdizionali assegnate al singolo magistrato e la competenza dell’ufficio giudiziario , mentre oggi tale coincidenza si rinviene soltanto nell’ufficio monocratico del Giudice di Pace, che però è già assegnato per legge ad un magistrato onorario la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha istituito il giudice di pace, definito magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario art. 1 comma 2 , con la conseguenza che l’abolizione dell’ufficio giudiziario singolo rendeva attuale la esigenza di attribuire una diversa estensione semantica al sintagma tutte le funzioni attribuite a giudici singoli , tenuto conto che negli altri uffici giudiziari Tribunale Corte d’appello la funzione giudicante era esercitata collegialmente non si trattava quindi di uffici giudiziari assegnati a singoli giudici. La difficoltà esegetica poteva, tuttavia, ritenersi accantonata in seguito alla istituzione del Giudice unico di tribunale D.Lgs. n. 51 del 1998 , atteso che numerose delle competenze dell’ufficio giudiziario Tribunale venivano a concentrarsi nel singolo giudice che, esercitando le funzioni decisorie monocratiche, si immedesima nell’ufficio giudiziario stesso. La riforma legislativa del 1998 veniva, infatti, a scindere le funzioni collegiali da quelle monocratiche attribuite ai magistrati assegnati al medesimo ufficio giudiziario artt. 50 bis-50 quater c.p.c., della Sezione VI bis, Capo I, Titolo I, Libro I, del codice di rito, introdotti dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 56 artt. 281 bis e 281 nonies c.p.c., Capo III bis e ter, Titolo I, Libro II, del codice di rito, introdotti dal medesimo D.Lgs. art. 68 proprio la separazione di tali funzioni all’interno del medesimo ufficio giudiziario, consentiva, pertanto, di individuare ancora il discrimine posto dalla norma costituzionale all’impiego del giudice onorario, nella assegnazione esclusivamente dell’esercizio di funzioni monocratiche attribuite al singolo giudice togato, in tal modo essendo state interpretate ed avendo trovato applicazione nella prassi organizzativa, nonostante l’assenza di espressi divieti concernenti l’esercizio delle funzioni collegiali da parte dei giudici onorari, le disposizioni dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario nel testo emendato dall’ultima modifica del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144, e successivamente abrogate dal D.Lgs. n. 13 luglio 2017, n. 116, art. 33, comma 1, lett. a . 10. Come è stato precedentemente anticipato, risulta del tutto evidente che, se si abbandona il criterio della coincidenza della funzione attribuita al singolo magistrato con la competenza dell’ufficio giudiziario monocratico , e se si sposta invece l’attenzione dall’ ufficio giudiziario attribuito al singolo giudice esclusivamente alle funzioni giudiziarie esercitate dal singolo giudice non limitate soltanto a quelle giudicanti , viene immediatamente in rilievo che anche il magistrato assegnato alla Corte d’appello esercita singolarmente la propria funzione giurisdizionale, sia nel caso di delega delle funzioni istruttorie, sia attraverso la partecipazione alla funzione deliberativa del collegio, dovendo quindi trarsene la logica conseguenza che al magistrato onorario, possono essere attribuite indifferentemente tutte le funzioni attribuite al singolo magistrato professionale, ed in particolare può essere concesso anche di partecipare uti singulo al collegio analogamente a quanto è pacificamente previsto in relazione alla supplenza del componente professionale del collegio temporaneamente impedito , con l’unico limite, forse, del divieto della costituzione di un organo giudiziario collegiale composto esclusivamente o prevalentemente da magistrati onorari tale limitazione è tradizionalmente ribadita da tutte le riforme legislative in materia di magistratura onoraria D.L. n. 69 del 2013, art. 68, comma 1 D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 12, comma 1, terzo alinea e riflette con riferimento alle funzioni giudiziarie esercitabili dal magistrato non assunto per concorso quella stessa esigenza, strumentale all’affermazione della garanzia della precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost., cui provvedono in caso di supplenza e di applicazione dei magistrati professionali gli art. 97, comma 4, - È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio e 110, comma 6, - Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato del R.D. n. 12 del 1941 . Una tale soluzione praticabile in relazione ad istituti volti a provvedere esigenze di carattere temporaneo e che non possono essere altrimenti soddisfatti non sembra collimare, tuttavia, con i principi trasmessi dalle pronunce sopra richiamate del Giudice delle Leggi. Ed infatti, anche a ritenere superata la tesi secondo cui il limite imposto all’impiego della magistratura onorario dall’art. 106 Cost., comma 2, debba essere riferito alle competenze assegnate al giudice cui è affidato un ufficio giudiziario monocratico , estendendo quindi la piena corrispondenza delle funzioni esercitabili dal giudice onorario a tutte quelle esercitabili dal singolo giudice professionale, permane sempre la necessità di riconoscere, alla stregua della norma costituzionale, quella fondamentale alterità tra la figura professionale e quella onoraria del magistrato, che si riflette anche sul piano dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto espressione costitutiva ed identificativa dello status del magistrato Corte Cost., sentenza 13 dicembre 1963, n. 156 . Pertanto, anche a non incontrare ostacoli nella nomina di magistrati onorari all’esercizio di tutte le funzioni attribuite al singolo giudice professionale, ivi incluse quelle esercitate collegialmente, tuttavia rimane ineludibile, se si vuole salvaguardare l’applicazione del precetto costituzionale, il carattere meramente temporaneo di detta assegnazione, diversamente venendosi a costituire mediante un impiego generalizzato e stabilizzato del magistrato onorario una figura parallela di giudice che si affianca a quello professionale esercitando gli stessi poteri e le stesse competenze degli uffici giudiziari nei quali è incardinato. Al riguardo appaiono del tutto condivisibili le osservazioni formulate con riferimento allo schema di Decreto Legislativo attuativo della Legge delega 28 aprile 2016, n. 57 dal Consiglio superiore della magistratura nel parere approvato con delibera 15 giugno 2017, secondo cui non potrebbe darsi, neppure seguendo un percorso ermeneutico evolutivo, una totale piena equiparabilità della magistratura onoraria a quella professionale nell’esercizio delle funzioni giudiziarie Va infatti considerato che l’attribuzione di competenze così significative, sul piano tecnico ed economico, come quelle previste dalla legge delega e dallo schema, presuppone livelli di professionalità mediamente propri del giudice togato selezionato sulla base di complessa procedura concorsuale, che svolge il lavoro di magistrato a tempo pieno ed esclusivo ed è sottoposto a quadriennali valutazioni di professionalità e ad un sistema disciplinare più articolato e penetrante di quello previsto per i giudici onorari . Non si può poi sottacersi che l’affidamento di controversie di non banale livello tecnico ed economico postula l’attribuzione, al magistrato che le istruisce e soprattutto le giudica, di uno status che, anche sul piano della percezione sociale, fornisca nel complesso adeguate garanzie in ordine alla qualità della risposta giurisdizionale. Sotto questo profilo, non appare ragionevole assegnare cause di valore economico così elevato a magistrati che non esercitano l’attività in via esclusiva ed ai quali è riservato un livello retributivo modesto, come quello delineato a regime dallo schema . 11. Se la deroga alle previsioni dell’art. 102 Cost., comma 1, e art. 106 Cost., comma 1, mediante l’intervento nell’esercizio delle funzioni giudiziarie di soggetti che non costituiscono l’Ordine giudiziario, può trovare certamente bilanciamento in esigenze di natura organizzativa degli uffici giudiziari, anch’esse aventi fondamento costituzionale art. 97 Cost. , e nella conseguente applicazione di misure atte a garantirne il funzionamento, non è dubbio allora che sia assolutamente imprescindibile circoscrivere i limiti entro i quali è consentito l’impiego del magistrato onorario nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate al magistrato professionale, ovverossia individuare in relazione a quali interessi, anch’essi di rilevanza costituzionale, possa operarsi il bilanciamento in esito al quale l’art. 106 Cost., comma 1, diviene recessivo. Nelle richiamate pronunce della Corte costituzionale la questione era venuta in considerazione sotto l’aspetto dell’istituto della supplenza e della applicazione i cui elementi caratterizzanti erano forniti 1 dall’urgenza ed eccezionalità del provvedere, onde non interrompere il funzionamento del servizio o dell’organo 2 dalla temporaneità dell’intervento sostitutivo. Pertanto non confliggono con gli artt. 25 e 107 Cost., i provvedimenti provvisori adottati in via contingente e temporanea per ragioni volte ad assicurare la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale in dipendenza dei vuoti permanenti o temporanei determinatisi negli organi giudiziari a causa di decessi, promozioni, trasfèrimenti, ecc., o, rispettivamente, a causa di infermità, di congedi e di altri impedimenti temporanei Corte Cost. n. 156/1963, citata, con riferimento agli istituti della applicazione e della supplenza di magistrati professionali . Non confligge con l’art. 106 Cost., il conferimento ad un vice pretore onorario di un incarico di mera supplenza presso un organo collegiale, in quanto non determina una investitura dello status , laddove il provvedimento sia temporaneo e venga emesso per ragioni contingenti quali l’impossibilità di costituire presso un piccolo tribunale il collegio giudicate per mancanza di un giudice, ed il magistrato onorario sia chiamato in sostituzione per singole udienze o singoli processi Corte Cost. sentenza, 7 dicembre 1964, n. 99 . Viene esclusa la violazione dell’art. 106 Cost., comma 1 e 2, qualora, in presenza di esigenze eccezionali dell’amministrazione giudiziaria nella specie per sopperire allo scopo dell’esaurimento delle controversie civili pendenti alla data del 30.4.1995 la L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90 , si faccia luogo a provvedimento di assegnazione provvisoria supplenza di magistrati onorari in organi collegiali, sempre che, per non trasformare l’incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento nell’ufficio , sia prevista la chiamata dei vice pretori per singole udienze o singoli processi e la supplenza sia limitata nel tempo, essendo recuperata in tal caso la garanzia di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. attraverso gli istituti della astensione e ricusazione, in quanto ritenuti rimedi bastevoli stante l’occasionalità delle funzioni espletate Corte Cost. sentenza, 6 aprile 1998, n. 103 Corte Cost. ordinanza, 12 dicembre 1998, n. 400 . 12. Orbene la normativa del D.L. n. 69 del 2013 sospettata di incostituzionalità non sembra rispondere ad alcuno dei limiti inderogabili posti dalla giurisprudenza costituzionale a non risponde al criterio della eccezionalità e contingenza della esigenza organizzativa che richiede l’assegnazione provvisoria dell’incarico al magistrato onorario l’art. 62, comma 1, del decreto legge individua lo scopo generale dell’intervento legislativo nell’ agevolare la definizione dei procedimenti civili compresi quelli in materia di lavoro e previdenza , dunque si tratta di uno scopo genericamente acceleratorio, ribadito anche dall’art. 68, comma 2, che specifica l’obiettivo da raggiungere, declinandolo in termini di incremento della produttività il giudice ausiliario deve definire nel collegio in cui è relatore e a norma dell’art. 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno , e che emerge in modo inequivoco dalla relazione di accompagnamento al disegno di L. n. 1248 della XVII Legislatura, in cui viene in evidenza la necessità che non riveste carattere meramente contingente ma che si palesa cronica e generalizzata di garantire un significativo apporto in termini di smaltimento dell’arretrato al fine di realizzare lo scopo di primaria importanza di ridurre la durata della causa ed i tempi di definizione del processo. Tale essendo lo scopo dell’intervento legislativo, difetta del tutto l’elemento cronologico fondamentale che circoscrive la durata dell’impiego sostitutivo integrativo del giudice onorario nella composizione dei collegi giudicanti, rendendolo compatibile con l’art. 106 Cost., comma 1 e 2, non essendo individuato, neppure per relationem , un limite temporale da osservare in funzione della risoluzione della situazione eccezionale di emergenza , diversamente da quanto, invece, era stato previsto nel caso dei provvedimenti di supplenza extra ordinem disciplinati dalla L. n. 353 del 1990, art. 90, per cui la situazione di eccezionalità e la efficacia di detti provvedimento veniva in ogni caso a cessare, secondo quanto disposto dalla L. 22 luglio 1997, n. 27, con l’introduzione delle nuove sezioni stralcio del tribunale e diversamente anche dalla stessa L. n. 27 del 1997 che aveva disposto la nomina di giudici onorari aggregati GOA , costituiti in sezioni stralcio allo scopo di definire i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995 , con esclusione di quelli già assunti in decisione e di quelli per i quali è prevista riserva di collegialità art. 1, comma 1, della legge , circoscrivendo quindi l’ambito oggettivo delle cause destinate ai giudici onorari e, per relationem, anche il tempo dell’intervento sostitutivo b non risponde al criterio della temporaneità o meglio provvisorietà del provvedimento di assegnazione del magistrato onorario il presidente della Corte d’appello, infatti, assegna alle diverse sezioni dell’ufficio giudiziario – D.L. ex art. 65, comma 4, e art. 66 il giudice ausiliario, il quale è collocato nella pianta organica ad esaurimento con indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte territoriale art. 65, comma 1 ed acquisisce lo stato giuridico di magistrato onorario art. 72, comma 1 . L’assegnazione del giudice onorario ausiliario all’ufficio collegiale con attribuzione di tutti i poteri riservati al magistrato professionale, senza alcuna previsione di un termine di durata relazionato alla esigenza organizzativa non altrimenti risolvibile, viene a commutarsi in una sostanziale nomina attributiva di status, come tale incompatibile con l’art. 106 Cost., commi 1 e 2. non risponde ancora al criterio della provvisorietà dell’assegnazione dell’incarico collegiale la durata della nomina del GA che è stata fissata in cinque anni prorogabile per altri cinque art. 67, comma 1 e 2 , e dunque per un tempo complessivo di gran lunga eccedente il triennio previsto per tutti gli altri magistrati onorari e pari allo stesso periodo massimo previsto tabellarmente per i magistrati professionali nella permanenza nel medesimo ufficio. Non è dato, pertanto, ravvisare l’indispensabile requisito di occasionalità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie che, soltanto, impedisce di riconoscere nel provvedimento di assegnazione secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale uno stabile inserimento del giudice onorario nell’ufficio giudiziario o nell’organo collegiale cui è stato destinato, come avviene per i magistrati professionali con la nomina e l’assegnazione di status il decennale esercizio di funzioni giudiziarie collegiali da parte del giudice ausiliario presso la sezione della Corte d’appello cui è stato assegnato, lo converte, infatti, in componente fisso del collegio giudicante, competente a pieno titolo alla trattazione di tutti i procedimenti, senza limitazioni di materia o valore, assegnati a quella sezione con l’unica limitazione, prevista in via generale dall’art. 62, comma 2, del decreto legge dei procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado , e con la costituzione di un proprio ruolo di cause delle quali è nominato relatore, venendo in tal modo del tutto disatteso il criterio, indicato dal Giudice delle Leggi, volto a delimitare oggettivamente l’incarico affidato al giudice onorario, attraverso la limitazione della applicazione al collegio per una singola udienza o un singolo processo , che appunto in considerazione della eccezionalità e temporaneità della assegnazione renderebbe compatibile con l’art. 106 Cost., comma 1 e 2, il provvedimento di incarico all’esercizio delle funzioni collegiali. 13. Conclusivamente gli art. 62 Finalità ed ambito di applicazione , art. 65, comma 1, Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari , art. 66, commi 1 e 4, Presa di possesso , 67 Durata dell’incarico , art. 68, commi 1 e 2, Collegi e provvedimenti. Monitoraggio , comma 1, e art. 72 Stato giuridico ed indennità , D.L. 21 giugno 2013, n. 69, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, non risultano coerenti con le norme costituzionali così come interpretate dalla giurisprudenza del Giudice delle Leggi che riservano l’esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari nominati per concorso art. 102 Cost., comma 1, e art. 106 Cost., comma 1 , limitando l’accesso da effettuarsi anche mediante nomina elettiva di magistrati onorari soltanto a tutte le funzioni attribuite a giudici singoli art. 106 Cost., comma 2 , rimanendo in conseguenza esclusa l’assegnazione del giudice onorario all’esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di sostituzioni od integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori, in conseguenza di situazioni organizzative temporanee ed eccezionali tali che, a causa di vacanze di organico od impedimenti del magistrato professionale, ne impediscano la composizione ed il regolare funzionamento. Non può non evidenziarsi, al proposito, la palese difformità in cui le norme del decreto legge si atteggiano rispetto alle successive ben diverse soluzioni adottate proprio in relazione all’esercizio delle funzioni collegiali ed all’esercizio delle funzioni nei giudizi impugnatori dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che se, da un lato, esclude che al giudice onorario addetto all’ufficio per il processo possano essere assegnati i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace art. 11, comma 6, n. 2 , dall’altro, limita l’accesso del giudice onorario agli organi collegiali civili solo quando sussistono particolari condizioni di emergenza organizzativa dell’ufficio, circoscrivendone l’attività alla trattazione dei soli giudizi già pendenti al momento dell’assegnazione e con esclusione della materia fallimentare e di quelle attribuite alle sezioni specializzate art. 12 . Pertanto la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente, in relazione al parametro dell’art. 106 Cost., comma 2, oltre che rilevante ai fini della decisione della causa, deve essere ritenuta non manifestamente infondata, non essendo possibile a giudizio di questa Corte salvaguardare la compatibilità costituzionale delle norme di legge denunciate attraverso una soluzione ermeneutica orientata dell’enunciato tutte le funzioni attribuite a giudici singoli contenuto nell’art. 106, comma 2, volta a riconoscere la piena ed assoluta identità di funzioni giudiziarie esercitabili dal magistrato professionale e da quella onorario, posto che tale soluzione ermeneutica renderebbe priva di autonoma portata precettiva la disposizione della norma costituzionale indicata a parametro, con evidenti riflessi anche sulla portata sistematica che deve essere, invece, riconosciuta al combinato disposto dall’art. 102 Cost., comma 1, con l’art. 106 Cost., comma 1, da cui emerge l’ineludibile opzione del Costituente che l’esercizio della giurisdizione venga affidato in via generale ai soli magistrati professionali. 14. Manifestamente infondata è invece la medesima questione sollevata in relazione all’art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., comma 2. La ingiustificata disparità di trattamento intesa quale applicazione a situazioni identiche di norme regolatrici differenti, è ipotesi che esula dalla censura prospettata dal ricorrente secondo cui la irragionevolezza delle norme sul giudice ausiliaro discenderebbe dalle altre norme di legge che disciplinano la magistratura onoraria tra cui l’art. 43 bis Ord. giud. ed il D.Lgs. n. 116 del 2017, atteso che le norme del decreto legge trovano eguale applicazione a tutte indifferentemente le controversie devolute alla competenza delle Corti d’appello essendo appena il caso di aggiungere che laddove fosse in ipotesi ritenuta la compatibilità delle norme di legge con l’art. 106 Cost., comma 2, l’assunto del ricorrente di un ingiustificato diverso trattamento tra le cause assegnate in Corte d’appello al relatore professionale od a quello onorario od ancora tra le cause assegnate ad un collegio composto di soli magistrati professionali o invece composto anche da un giudice onorario, sarebbe smentito sia dall’esercizio collegiale della funzione giudicante, alla quale concorrono anche -ed in composizione prevalente i magistrati professionali sia dai meccanismi di controllo di qualità della decisione, interni ed esterni al collegio deliberazione a maggioranza verifiche relative alla diligenza del magistrato onorario che impediscono di attribuire una diversa valenza ai provvedimenti definitori a seconda della composizione dei collegi giudicanti. La garanzia del giudice precostituito per legge non va incontro a lesione, laddove l’assegnazione al collegio del giudice ausiliario non è disposta in vista della celebrazione di uno specifico processo, in quanto le disposizioni censurate non comportano deroghe alla competenza dell’ufficio giudiziario e rientrano tra quelle che compongono il quadro normativo dal quale desumere le regole prefissate dalla legge secondo criteri oggettivi e generali per l’identificazione del giudice competente, non sussistendo la denunciata violazione dell’art. 25 Cost., comma 1, in quanto la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario nè a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall’art. 25 Cost., comma 1, cfr., oltre alla già richiamata ordinanza n. 152 del 2001, sentenza n. 419 del 1998 e ordinanza n. 159 del 2000 . Corte Cost. ordinanza, 15 marzo 2002, n. 63 . Inconsistente poi il denunciato vulnus all’art. 111 Cost., comma 2, neppure peraltro argomentato, prevedendo le norme del decreto legge l’applicazione anche al magistrato onorario degli istituti dell’obbligo di astensione e della ricusazione. 15. In conclusione va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo rilevante e non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 62 Finalità ed ambito di applicazione , art. 65, comma 1, Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari , art. 66, commi 1 e 4, Presa di possesso , art. 67 Durata dell’incarico , art. 68, commi 1 e 2, Collegi e provvedimenti. Monitoraggio , comma 1, e 72 Stato giuridico ed indennità , D.L. 21 giugno 2013, n. 69, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello, in relazione ai parametri di cui all’art. 106 Cost., comma 2 ed all’art. 102 Cost., comma 1, e art. 106 Cost., comma 1. P.Q.M. Vista la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza Solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, siccome in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., comma 1 e 2. Sospende il giudizio in corso sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte Costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.