Sul ricorso iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione del quale il Giudice dispone l’iscrizione a ruolo ordinario

Il provvedimento del Presidente del Tribunale che dispone l’iscrizione della causa a ruolo ordinario, prima iscritta al ruolo di volontaria giurisdizione nel termine di legge, ha una valenza meramente interna di una causa già ritualmente instaurata e va solo a sanare una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31999/19, depositata il 6 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Crotone dichiarava inammissibile l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi alla difesa svolta a favore di un imputato nell’ambito di un procedimento penale. Il Giudice osservava che il decreto era stato comunicato il 14 dicembre 2016, mentre l’opposizione era stata proposta, in data 5 luglio 2017, oltre il termine perentorio dei 30 giorni. Avverso la decisione propone ricorso l’avvocato lamentando che erroneamente sia stata dichiarata la tardività dell’opposizione, posto che il ricorso era stato depositato il 9 gennaio 2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. In seguito, era stata ordinata l’iscrizione della causa nel ruolo ordinario da parte del Presidente del Tribunale, senza che tale adempimento potesse pregiudicare l’opposizione già pendente. Valenza meramente interna dell’iscrizione a ruolo. La Cassazione, ritenendo fondato tale motivo di ricorso, osserva che il Giudice ha ritenuto tardiva l’opposizione rilevando che il provvedimento impugnato era stato comunicato in data 14 dicembre 2016, risultando il ricorso iscritto il 5 luglio 2017, ossia oltre il termine dei 30 giorni. Esaminando gli atti, la Suprema Corte evince che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 9 gennaio 2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione nel termine di legge. Dunque, il Presidente del Tribunale, con il provvedimento del 10 gennaio 2017, si è limitato a disporre l’iscrizione della causa a ruolo ordinario, avvenuta il 5 luglio 2017, dando atto del deposito del ricorso in data 9 gennaio 2017. Chiarisce dunque la Suprema Corte che il provvedimento presidenziale aveva una valenza meramente interna di una causa già ritualmente instaurata, ed aveva sanato una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso . Infatti, essendo stata assicurata la presa di contatto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, si è conseguito pienamente lo scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell’opposizione. In relazione a tale motivo, pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 24 settembre – 6 dicembre 2019, n. 31999 Presidente D’Ascola – Relatore Fortunato Fatti di causa Il Tribunale di Crotone ha dichiarato inammissibile l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, proposta dall’avv. C.P. avverso il decreto di liquidazione dei compensi relativi alla difesa svolta in favore di M.F. nell’ambito del procedimento penale n. 798/2016. Il Giudice di merito ha osservato che il decreto era stato comunicato in data 14.12.20.6, mentre l’opposizione era stata proposta il 5.7.2017 e, quindi, oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. La cassazione di questo provvedimento è chiesta dall’avv. C. sulla base di quattro motivi di ricorso. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4 e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il giudice di merito, prima di pronunciare d’ufficio l’inammissibilità dell’opposizione, avrebbe dovuto sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, consentendo il pieno esercizio delle facoltà difensive. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 4, e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che, essendo stata rilevata d’ufficio la tardività dell’opposizione, occorreva concedere alle parti un termine per il deposito di memorie difensive per controdedurre sui profilo di tardività dell’opposizione. Il terzo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che erroneamente sia stata dichiarata la tardività dell’opposizione. Difatti, il ricorso era stato depositato in data 9.1.2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. Successivamente, il Presidente del Tribunale, cui erano stati rimessi gli atti, aveva ordinato l’iscrizione della causa a ruolo ordinario, senza che tale adempimento, effettuato in data 5.7.2017, potesse pregiudicare, la già pendente opposizione. Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza e l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il giudice erroneamente definito il processo con pronuncia in rito, omettendo di definire ii merito dell’opposizione e le doglianze sollevate dal ricorrente. 2. I primi due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente sono infondati. L’art. 101 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile al presente giudizio introdotto con ricorso depositato dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 , in sostanziale conformità con l’orientamento di legittimità elaborato con riferimento all’art. 183 c.p.c., sancisce che il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, a pena di nullità , un termine per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, ottemperando al dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette a sorpresa o della terza via , poiché adottate in violazione del principio della parità delle armi ., Tale dovere comporta l’impossibilità di definire la causa sulla base di una questione di puro fatto o mista di fatto o di diritto su cui le parti non abbiano avuto modo di interloquire. Questa Corte ha precisato che non sussiste la nullità della sentenza se il giudice abbia - invece - esaminato d’ufficio una questione di puro diritto - quale quella denunciata - senza procedere alla sua segnalazione alle parti. Da tale omissione può derivare solo un’error iuris in iudicando o in iudicando de iure procedendi , la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se la violazione sia in concreto sussistente Cass. s.u. 20935/2009 Cass. 2984/2016 Cass. 15037/2018 , il che priva di rilievo, nello specifico, la mancata sottoposizione della questione all’esame delle parti. 3. II terzo motivo è fondato. Il giudice ha ritenuto tardiva l’opposizione, rilevando che il provvedimento impugnato era stato comunicato il 14.12.2016, mentre il ricorso risultava iscritto in data 5.7.2017, quindi oltre il termine di trenta gg. di cui al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 15 applicabile all’opposizione ex art. 170 t.g.u.s, in virtù del rinvio contenuto in detta disposizione e dell’assimilazione del decreto all’ordinanza che definisce il giudizio ex art. 702 bis c.p.c. cfr. Corte Cost. 106/2016 . Dall’esame diretto degli atti si evince che però il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 9.1.2017 ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione nel termine di legge. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 10.1.2017, si è dunque limitato a disporre l’iscrizione della causa al ruolo ordinario, avvenuta in data 5.7.2017, dando peraltro atto del deposito del ricorso in data 9.1.2017. Il suddetto provvedimento presidenziale aveva - quindi - una valenza meramente interna di una causa già ritualmente instaurata, ed aveva santo una mera irregolarità non idonea a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contratto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell’opposizione cfr., per l’applicazione del principio, Cass. 15662/2018 Cass. 9772/2016 Cass. 22479/2016 . Per effetto dell’accoglimento della terza censura, il quarto motivo deve dichiararsi assorbito. Sono quindi respinti i primi due motivi di ricorso, è accolto il terzo ed è assorbito il quarto. Il provvedimento impugnato è cassato con riferimento al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Giudice dei Tribunale di Crotone, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quarto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Crotone, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.