Anche gli apparecchi telelaser mobili sono soggetti alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura

Per la Cassazione non vi è ragione apprezzabile per reputare che solo gli apparati fissi abbisognino di verifiche periodiche, al fine di valutarne funzionalità e taratura, restandone esonerati quelli mobili, per i quali basterebbe la mera constatazione del fatto che siano in grado di funzionare. Infatti, anche i dispositivi mobili risultano soggetti al normale decadimento dei loro componenti, in quanto esposti a potenziali rischi sia atmosferici che meccanici, forse più e non meno che gli apparati fissi.

Così con sentenza n. 31854/19 depositata il 5 dicembre. Il caso. Il Tribunale rigettava l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza che aveva disatteso l’opposizione al verbale di contestazione emesso dalla Polizia municipale per il superamento del limite di velocità. Il ricorrente adisce la Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dall’art. 45, comma 6, d.lgs. n. 235/1992, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015, affermando che il Giudice avrebbe errato nel reputare che la declaratoria d’incostituzionalità avesse vigenza dalla pubblicazione in G.U., dovendo, per contro, espletare pieno effetto a tutti i rapporti ancora pendenti. Dichiarazione di incostituzionalità. Secondo la Corte di Cassazione il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento poiché il Tribunale ha errato nell’affermare la retroattività delle pronunce d’incostituzionalità dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto è pacifico, al contrario, che la caducazione operata per effetto della declaratoria d’incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, dovendosi intendere con tale sintagma quei rapporti non più suscettibili di mutazioni . In particolare, precisa la Suprema Corte, è stato chiarito che l’art. 30 l. n. 87/1953, nella parte in cui stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti , quali quei rapporti per cui non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato. Pertanto, secondo gli Ermellini non può condividersi la conclusione a cui è giunta la sentenza impugnata, secondo la quale le apparecchiature telelaser mobili, utilizzate sotto il controllo degli operatori per il rilevamento della velocità non debbano essere soggette alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura, che la Corte Costituzionale ha imposto con la pronuncia n. 113/2015. Infatti, conclude il Collegio, non solo i dispositivi fissi, ma anche quelli mobili, poiché soggetti al normale decadimento dei loro componenti, alle interferenze atmosferiche, alle variazioni della tensione di alimentazione, ad urti, vibrazioni, shock meccanici, forse anche di più di quelli fissi, abbisognano di verifiche periodiche per la valutare il loro corretto funzionamento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 settembre – 5 dicembre 2019, n. 31854 Presidente Carrato – Relatore Grasso Fatto e diritto ritenuto che il Tribunale di Cuneo rigettò l’impugnazione avanzata da M.P. avverso la sentenza di primo grado, che aveva disatteso l’opposizione dal medesimo proposta al verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 2 e 8, elevato dalla Polizia municipale di Lesegno, per avere il predetto, alla guida di un’autovettura, superato il limite di velocità fissato in 50 km/h, poiché marciante a quella di 76 km/h, siccome rilevato da apparecchiatura tele-laser mobile, quando il mezzo distava m. 217,80 dallo strumento, segnalato da apposito cartello posto alla distanza di m. 260 da quest’ultimo ritenuto che il M. ricorre avverso la sentenza del tribunale di Cuneo sulla base di tre rubricati motivi e che il Comune di Lesegnano resiste con controricorso ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 235 del 1992, art. 45, comma 6, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113/2015 , dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per le ragioni di cui appresso, in sintesi - il Giudice aveva errato nel reputare che la declaratoria d’incostituzionalità avesse vigenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo, invece, espletare pieno effetto a tutti i rapporti ancora pendenti - non corrispondeva al vero che il giorno del rilevamento fosse stata effettuata la taratura dello strumento - la sentenza aveva ulteriormente errato nel non aver dichiarato inammissibile la documentazione tardivamente introdotta in giudizio dall’Amministrazione locale, non essendo consentito l’esonero dalla pronuncia, siccome al contrario affermato dalla statuizione, per la superfluità di essa documentazione ritenuto che con il secondo motivo il M. denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 79, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1 e 2, nonché del D.M. 15 agosto 2007, assumendo quanto appresso - la rilevazione era stata effettuata quando il veicolo distava dallo strumento m. 217,8 e il cartello era posto a m. 260, or poiché, al momento in cui venne effettuata la rilevazione il mezzo aveva percorso solo m. 42,2 dal cartello, risultava essere stato violato l’art. 79, comma 3, cit., il quale per le strade a scorrimento più lento prescrive uno spazio di avvistamento di non meno di 80 m. ritenuto che con il terzo motivo il ricorso allega violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 1, L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 3, art. 2697 c.c. e art. 115, c.p.c., poiché - la sentenza aveva illegittimamente disapplicato la dichiarazione d’incostituzionalità di cui sopra - l’apparecchiatura Telelaser, attualmente in dotazione alle forze dell’ordine italiane, non può costituire fonte di prova idonea ai fini dell’accertamento della violazione del disposto dell’art. 142 C.d.S., in quanto non consente di fissare in modo chiaro ed inequivoco non solo la velocità ma soprattutto il veicolo di riferimento lasciando all’agente accertatore il compito di inserire manualmente sullo scontrino rilasciato dall’apparecchiatura - dopo la misurazione - il tipo di autovettura ed il numero di targa, in violazione del disposto dell’art. 35 reg. C.d.S. e non può attribuirsi alcuna fede privilegiata al verbale, trattandosi di fati e circostanze non caduti sotto la diretta osservazione degli accertatori Considerato che il primo motivo può essere accolto sulla base delle osservazioni che seguono a erra il Tribunale ad affermare che la retroattività delle pronunce d’incostituzionalità hanno effetto, sic et simpliciter” dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, essendo, invece, pacifico che la caducazione operata per effetto della declaratoria d’incostituzionalità priva ab origine di vigenza giuridica la norma investita dalla pronuncia, con il solo limite dei cd. rapporti esauriti, con tale sintagma dovendosi intendere quei rapporti non più suscettibili di mutazioni b sul punto la giurisprudenza di questa Corte è univoca si è, così, chiarito che la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, nella parte in cui stabilisce che le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione , deve essere interpretato nel senso che la decisione dichiarativa di incostituzionalità ha efficacia anche relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato Sez. 3, n. 1661, 27/1/2005, Rv. 578790 conf., ex multis, Cass. nn. 1273/2014, 19720/2013, 5146/2011, 2280/2007, 4549/2006, 11604/2005 c non può neppure condividersi la conclusione alla quale giunge la sentenza gravata quale seconda ratio decidendi , secondo la quale non sarebbero soggette alle periodiche verifiche di funzionalità e taratura, imposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, le apparecchiature mobili, impiegate sotto il controllo degli operatori d l’asserto, invero, offre un’interpretazione irragionevole della norma, siccome fatta vivere dalla Corte Costituzionale, stante che non sussistono ragioni apprezzabili nè, per vero1 la sentenza di merito ne individua per reputare che solo gli apparati fissi abbisognino di verifiche periodiche, al fine di valutarne funzionalità e taratura, restandone esonerati quelli mobili, per i quali basterebbe la mera constatazione del fatto che siano in grado di funzionare, del che darebbe atto il fatto stesso che abbiano funzionato per contro, anche i dispositivi mobili risultano soggetti al normale decadimento dei loro componenti, alle interferenze atmosferiche, a variazioni della tensione di alimentazione ed inoltre sono soggetti a urti, vibrazioni, shock meccanici più e non meno che gli apparati fissi, e è appena il caso di soggiungere che la circostanza che lo strumento sia stato correttamente montato e fatto funzionare dagli agenti operati non implica che dello stesso risulti essere stata verificata periodicamente taratura e funzionalità considerato che, accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti assorbimento proprio considerato che, tenuto conto di quanto esposto, la sentenza deve essere cassata con rinvio, assegnandosi al Giudice del rinvio anche il compito di regolare le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia al Tribunale di Cuneo, in persona di diverso magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.