Autovelox nel senso opposto alla marcia: annullato il verbale per eccesso di velocità

Deve ritenersi illegittima la sanzione amministrativa emessa per violazione dei limiti di velocità rilevata da un autovelox posizionato nel senso opposto di marcia.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31411/19, depositata il 2 dicembre. La vicenda. Il Giudice di Pace di Isernia accoglieva l’opposizione avverso un verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia municipale per eccesso di velocità. Il Comune proponeva appello ribadendo la legittimità del verbale ma il Tribunale confermava la decisione affermando l’illegittimo posizionamento dell’autovelox sul lato opposto rispetto a quello autorizzato dall’Ente proprietario della strada. Il Comune ha dunque proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, invocando l’art. 4 d.l. n. 121/2002, conv. in l. n. 168/2008, che conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità, senza che sia specificato il senso di marcia. Posizionamento dell’autovelox. La doglianza risulta infondata in quanto, come affermato dallo stesso Comune, l’apposizione dello strumento di rilevazione della velocità era stato autorizzato per entrambi i sensi di marcia ma la struttura era poi stata realizzata tramite apposizione di un unico prefabbricato di rilevazione considerato operativo per entrambi i sensi di marcia. La Corte sottolinea invece che il prefabbricato installato era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcio e non anche delle auto provenienti dalla direzione opposto. Era infatti a tal fine necessaria l’installazione di un altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato dai necessari elementi di identificazione. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 giugno – 2 dicembre 2019, n. 31411 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Fatti di causa S.G. , con ricorso del 24.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8. Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e con sentenza n. 624 del 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato. Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. Si costituiva S.G. chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 759 del 2016 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l’apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia omissis ossia da omissis , anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall’Ente proprietario della strada. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia con ricorso affidato a due motivi. S.G. in questa fase non ha svolto attività giudiziale. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso il Comune di Macchia di Isernia lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all’art. 245 c.p.c Secondo il ricorrente sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione. 1.1.- Il motivo è inammissibile sia perché il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perché generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e, soprattutto, non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata. 2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c., omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 e del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nonché in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni . Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anziché sul lato sinistro dir. di marcia omissis non tenendo presente che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico, poi, il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. omissis ricadente nel Comune di Macchia di Isernia e precisamente al Km. lato sinistro direzione di marcia e Km. lato destro direzione di marcia . 2.1.- Il motivo è infondato perché, come lo stesso ricorrente riconosce, l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia. La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che l’autovelox in questione posto sul lato destro della careggiata nella direzione di marcia omissis non era idoneo a rilevare la velocità degli autoveicoli che percorrevano l’altro senso di marcia. Il che determina l’illegittimità derivata dall’impugnato verbale di contestazione essendovi . un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo . . In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre liquidare le spese del presente giudizio di cassazione dato che S. , intimato, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.