Validità della notifica al collega di studio

Ai fini della validità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c. è da considerarsi persona addetta all’ufficio” colui che si qualifichi come collega di studio dell’avvocato destinatario dell’atto in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo.

È quanto si legge nella ordinanza n. 25477/19 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione depositata il 10 ottobre. Il caso. Con la sentenza n. 14/2014 il Tribunale fallimentare di Cagliari risolveva per inadempimento il concordato preventivo della Industria Pre.Edil s.r.l., decretandone contestualmente il fallimento. La Corte d’Appello di Cagliari confermava il provvedimento. Industria Pre.Edil s.r.l. ricorrendo in Cassazione, denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo, e cioè la carenza di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere della Banca di Credito Sardo s.p.a. in relazione alla domanda di fallimento. Il curatore del fallimento e la Banca di Credito Sardo s.p.a. resistevano con controricorso nel quale veniva sollevata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La notifica nel diritto fallimentare. L'articolo 18 l. fall. disciplina la procedura da seguire per proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento. Il reclamo può essere proposto, oltre che dal debitore, altresì da chiunque sia interessato mediante il deposito di un ricorso da presentarsi avanti alla Corte d'Appello. Tuttavia si ritiene necessario che tanto il ricorso, quanto il decreto di fissazione dell'udienza, siano congiuntamente notificati al curatore fallimentare ed alle altre parti a cura del reclamante. La ragione giustificatrice del reclamo è da ricercarsi nella necessità di conferire al debitore ovvero ai soggetti interessati al e nel fallimento uno strumento idoneo per agire avverso i vizi della sentenza dichiarativa di fallimento. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla violazione di norme processuali o al difetto di un presupposto di legge. La disposizione summenzionata abbrevia a trenta giorni i termini per ricorrere in Cassazione termine breve che è volto ad evitare il rischio di una impugnazione protratta nel tempo. I trenta giorni decorrono, secondo giurisprudenza costante dalla PEC della cancelleria. In merito, da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 29748/2018 ha sancito che la comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria della sentenza che decide il reclamo ex articolo 18 l. fall. è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Invero vi è ormai perfetta coincidenza tra l’attività che il cancelliere pone in essere per la notificazione e quella per la comunicazione. La comunicazione, come la notificazione []determina la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione . Nel caso di specie la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari era stata notificata dalla cancelleria al reclamante in data 10.09.2014, data da cui è decorso il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso per cassazione, con la conseguenza che la notifica effettuata da Industria Pre.Edil s.r.l. in data 25.02.2015 del ricorso per cassazione deve ritenersi irrimediabilmente tardiva. Validità della notifica. L’articolo 139 c.p.c. in tema di notificazioni ha lo scopo di garantire che la notifica degli atti processuali venga effettuata anche quando questa non può avvenire in mani proprie ai sensi dell’articolo 138 c.p.c Invero, vengono prescritte determinate modalità relative sia ai luoghi dove ricercare il destinatario residenza, dimora, domicilio , sia alle persone abilitate a ricevere l'atto cosiddetti consegnatari . Con particolare riferimento a quest’ultima figura si permette a tali soggetti di ricevere un atto processuale in mancanza della persona fisica destinataria. In particolare, i consegnatari coincidono con coloro che hanno un rapporto di solidarietà e di collaborazione diretta col destinatario, purché si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell'atto. Si pensi, ad esempio, ad un collega di studio. I luoghi in cui ricercare il destinatario primo comma e l’ordine delle persone che possono ricevere l’atto secondo e terzo comma costituiscono un numerus clausus . Pertanto, sarà possibile passare da una categoria all'altra solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto del consegnatario precedente. La norma, inoltre, specifica che il portiere o il vicino devono sottoscrivere una ricevuta che attesti l'avvenuta notifica, e l'ufficiale giudiziario deve comunicare al destinatario dell'atto l'avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata. In mancanza di tali adempimenti la notifica si deve considerare nulla. La notifica al collega di studio. Sul tema della notifica al collaboratore di studio si è espressa più volte la giurisprudenza. L’articolo 139 secondo comma c.p.c. include nell’elenco dei possibili consegnatari l’addetto all’ufficio del destinatario”. Con tale locuzione si richiede, più in generale, una situazione di comunanza di rapporti che faccia presumere che il ricevente l’atto porterà a conoscenza del destinatario effettivo l’atto ricevuto. Costituisce principio oramai stratificato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio ex multis Cass. n. 8537/2018, Cass. SSUU n. 14792/05 . In altri termini è da considerarsi addetto all’ufficio”, e quindi incluso tra le persone cui la copia dell’atto può essere validamente consegnata ai sensi dell’articolo 139 c.p.c. colui che si qualifichi come collega di studio dell’avvocato destinatario dell’atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 26 settembre – 10 ottobre 2019, n. 25477 Presidente Didone – Relatore Amatore Rilevato che 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari - decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18 presentato da T.G. , quale socio della società fallita omissis omissis s.r.l. in liquidazione nei confronti del fallimento della omissis omissis s.r.l. in liquidazione e della Banca di Credito Sardo s.p.a. avverso la sentenza n. 15 del 2014 emessa dal Tribunale fallimentare di Cagliari sentenza con la quale era stato risolto per inadempimento il concordato preventivo della predetta società ed era stato decretato contestualmente il fallimento di quest’ultima - ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, il reclamo così proposto. La corte del merito ha, in primo luogo, ribadito la legittimazione processuale della Banca di Credito Sardo s.p.a. a proporre ricorso per la risoluzione del concordato preventivo, posto che era stata dimostrata l’esistenza di un credito di cui era titolare la R.A.S. per Euro 991.143 in seguito ad una transazione intercorsa con la fallita e che, per altro, in base alla L. n. 66 del 1976, art. 3, era previsto un mandato ex lege in favore della predetta banca per la gestione dei crediti regionali ha, altresì, accertato il grave inadempimento della società in concordato agli obblighi assunti con il concordato. 2. La sentenza, pubblicata il 26.8.2014, è stata impugnata da T.G. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il curatore del fallimento omissis omissis s.r.l. in liquidazione e Banca di Credito Sardo s.p.a. hanno resistito con controricorso. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Considerato che 1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la insussistenza del credito azionato da Banca di Credito Sardo s.p.a. e dunque la carenza di interesse ad agire e della legittimazione ad agire in capo a quest’ultima società. Osserva il ricorrente come il credito di cui si era professata titolare la Banca di Credito Sardo s.p.a. era da considerarsi un credito contestato e dunque ancora sub judice e comunque di cui non era stata fornita la prova dei relativi fatti costitutivi, tanto ciò era vero che il detto credito non era stato ammesso al passivo fallimentare della fallita. Si evidenzia dunque che - se, al più, la banca poteva, sulla base del credito contestato, essere ammessa alla procedura negoziata della crisi di impresa come creditore sub judice non poteva certo dirsi legittimata a presentare istanza di fallimento. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo, e ciò in relazione al profilo, pur dedotto come motivo di gravame, della carenza di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere della Banca di Credito Sardo s.p.a., in relazione alla domanda di fallimento, posto che la corte territoriale aveva esaminato la dedotta censura solo limitatamente alla domanda di risoluzione del concordato. 3. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione sollevata contemporaneamente dalle difese delle parti controricorrenti. Invero, emerge dalla lettura dell’incarto processuale cfr. allegato 4 del fascicolo della curatela fallimentare, che integra la documentazione depositata dal ricorrente, anche ai fini della procedibilità del ricorso cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 10648/2017 che la sentenza della Corte di appello di Cagliari era stata notificata dalla cancelleria al reclamante T.G. in data 10 settembre 2014 presso lo studio del difensore domiciliatario Luigi Amat di San Filippo , data da cui è decorso il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, per la presentazione del ricorso per cassazione, con la conseguenza che la notifica effettuata dall’odierno ricorrente in data 25 febbraio 2015 del ricorso per cassazione deve ritenersi irrimediabilmente tardiva. Va aggiunto che le menzionate circostanze fattuali, così documentalmente provate, non sono state neanche contestate dalla difesa del ricorrente. Sul punto le argomentazioni svolte dal T. , nella memoria difensiva da ultimo depositata, non sono, tuttavia, condivisibili. Si deduce, infatti, l’inesistenza ovvero la nullità della notificazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 139 c.p.c., in ragione della mancata corretta individuazione da parte dell’ufficiale giudiziario del soggetto consegnatario della copia dell’atto notificato, e cioè di A. Angioni , nella qualità di collega di studio cfr. sempre all. 4, sopra richiamato . Invero, costituisce principio oramai stratificato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, ai fini della validità della notifica eseguita, a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 2, mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all’ufficio del destinatario, non è richiesta la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il consegnatario dell’atto notificando ed il destinatario della notifica, ma è necessaria e sufficiente una tale situazione di comunanza di rapporti tra destinatario e consegnatario da far presumere che l’atto ricevuto dal secondo venga portato a conoscenza del primo. Pertanto, è da considerare addetto all’ufficio , ed incluso tra le persone cui la copia dell’atto può essere validamente consegnata ai sensi della disposizione citata, colui che si qualifichi collega di studio dell’avvocato destinatario dell’atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2704 del 19/04/1983 conf. 594/82, mass. n. 418340 conf. 5159/81, mass. n. 415952 conf. 3134/80, mass. n. 406920 si leggano anche, nel senso sopra richiamato Sez. 1, Sentenza n. 6113 del 26/11/1984 Sez. 2, Ordinanza n. 737/1986 Sez. L, Sentenza n. 32/1987 Sez. U, Sentenza n. 8186 del 05/11/1987 Sez. U, Sentenza n. 307/1989 Sez. 2, Sentenza n. 7720/1990 Sez. L, Sent.n. 6 194/1995 Sez. 1, Sentenza n. 13031/1995 Sez. L, Sentenza n. 10789 del 03/12/1996 Sez. L, Sentenza n. 11470/1997 Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 28/01/2003 Sez. 3, Sentenza n. 1605/2005 Se z. U, Sentenza n. 14792 del 14/07/2005 . Ebbene, il ricorrente - per dimostrare la fondatezza del suo assunto difensivo - ha depositato, da ultimo a copia delle certificazioni fiscali degli avvocati Pierpalo Murgia e Luigi Amat di San Filippo dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di rapporti di lavoro con soggetti estranei ai predetti titolari dello studio b certificazione rilasciata dall’ordine degli avvocati di Cagliari attestante che nessun praticante legale con cognome Angioni ha svolto attività di pratica forense presso il sopra menzionato studio legale c copia estratto dell’albo degli avvocati dal quale si evincerebbe che nessun avvocato corrispondente al cognome Angioni ha lo studio presso la omissis e che l’unico avvocato, con l’iniziale del nome A. , corrisponde a Antonello Angioni, con studio in , al diverso indirizzo di omissis d dichiarazione datata 21 luglio 2015 da parte dell’Avv. Luigi Amat di San Filippo attestante la circostanza di aver sempre esercitato la professione in proprio, senza l’ausilio o la collaborazione di dipendenti . Ciò posto, osserva la Corte come - pur dovendosi ritenere che l’assenza del rapporto di colleganza professionale possa essere provata con qualsiasi mezzo idoneo di prova, non rientrando tra i fatti oggetto di accertamento fidefacente privilegiato da parte dell’ufficiale giudiziario cfr. anche Cass. 8799/2000 - la documentazione allegata dal ricorrente non sia in alcun modo probante, non potendo la stessa escludere in assoluto il rapporto di colleganza professionale svoltosi, eventualmente, anche in via di fatto, senza alcuna formalizzazione contrattuale e, comunque, la presenza del consegnatario della notifica A. Angioni nello studio del destinatario della stessa, presenza questa sì attestata dall’ufficiale giudiziario con accertamento sindacabile solo attraverso la presentazione di querela di falso, perché circostanza avvenuta innanzi al pubblico ufficiale e da quest’ultimo direttamente accertata. Sul punto, deve essere chiarito che l’ufficiale giudiziario ha accertato la presenza, nello studio dell’Avv. Luigi Amat di San Filippo, di altro avvocato rispondente al nominativo di A. Angioni e che si è qualificato innanzi al pubblico ufficiale procedente come collega di studio , di talché tale dichiarazione collega di studio dell’avvocato consegnatario dell’atto ricevuta e descritta dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, non contestata in alcun modo con l’istanza di querela di falso , e la natura del rapporto dichiarato intercorrente fra consegnatario ed avvocato destinatario della notifica , fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, avesse, poi, provveduto ad effettuare la consegna al destinatario medesimo. E tanto basta per ritenere che la notifica si sia correttamente perfezionata. Ne discende l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della sua evidente tardività. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti FALLIMENTO omissis s.r.l. in liquidazione e INTESA SANPAOLO s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.ù