La consumazione del diritto di impugnazione e gli effetti dell’eccezione in caso di litisconsorzio

Qual è la sorte del diritto di impugnazione, laddove la notifica non si perfezioni risultando il destinatario trasferito in altro luogo? Gli Ermellini rispondono al quesito ed affrontano inoltre il tema del litisconsorzio necessario e degli effetti dell’eccezione proposta da uno dei convenuti in relazione a fatti comuni anche agli altri.

Con la sentenza n. 25403/19, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dai soci di una cooperativa avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva respinto la loro domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non sofferti per la perdita di somme depositate sui rispettivi libretti di deposito. Diritto di impugnazione. Decidendo sul ricorso, con il quale vengono dedotte diverse censure riferite alla regolarità del procedimento notificatorio dell’atto di appello, gli Ermellini affermano che quando viene tentata la notificazione di un’impugnazione per la cui proposizione l’ordinamento richiede che si realizzi, appunto con la notificazione dell’atto di impugnazione, prima il contatto” con la controparte e dopo quello con il giudice adito mediante il deposito e l’iscrizione a ruolo e il procedimento notificatorio non si perfeziona perché il destinatario risulta trasferito in altro luogo, poiché la notificazione non si è perfezionata e, dunque, non ha determinato i suoi effetti secondo il modello legale correlato al procedimento notificatorio prescelto, l’esercizio del diritto di impugnazione non può dirsi avvenuto e, dunque, il relativo diritto, ferma la possibilità di un nuovo esercizio nel termine cui è soggetto, ove questo scada, non si può intendere consumato in modo da precludere, se ne ricorrano le condizioni, l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334 c.p.c. . Aggiunge inoltre la sentenza che, laddove sia stata notificata un’impugnazione in modo nullo, il diritto di impugnazione si deve ritenere esercitato sebbene in modo irrituale e, potendo il superamento di tale irritualità avvenire con la rinnovazione della notificazione con gli effetti di cui all’art. 291 c.p.c., una volta decorso il termine cui quel diritto era assoggettato, non è concepibile che possa svolgersi impugnazione incidentale tardiva . Il diritto di impugnazione è infatti in tal caso effettivamente consumato, essendo suscettibile di sanatoria solo mediante rinnovazione della notifica dell’originaria impugnazione invalidamente notificata. Litisconsorzio. Passando ad esaminare il profilo relativo al litisconsorzio, il Collegio, pur distinguendo il caso in cui l’obbligazione solidale viene dedotta con un litisconsorzio che al momento della domanda è facoltativo ma che diviene necessario per effetto dell’esercizio del potere di domanda del o dei coobbligati convenuti, precisa che la natura del litisconsorzio impone un regolamento comune della vicenda processuale e, quindi, assegna alle parti la qualità di litisconsorti necessari processuali . In sede di impugnazione, assume rilevanza dunque la regola di cui all’art. 331 c.p.c., perché il carattere necessario ed unitario dell’accertamento comune rispetto a tutte le parti non può venir meno in ragione dell’esito del giudizio di primo grado quanto al comune accertamento rispetto alle posizioni di ognuna e segnatamente dei coobbligati solidali . Nel caso in cui dunque un soggetto agisce invocando la responsabilità extracontrattuale contro due o più convenuti sulla base di titoli di responsabilità distinti e con la domanda chieda in via alternativa l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità o un generico accertamento della stessa, postulandone la condanna in via solidale ex art. 2055 c.c., la domanda determina un litisconsorzio necessario quanto alle modalità di svolgimento. In sede di impugnazione la causa sarà dunque inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e l’impugnazione deve coinvolgere tutte le parti. Ma non è tutto. La sentenza aggiunge che, nei casi di litisconsorzio necessario determinato dal tenore della domanda, si deve ritenere che l’introduzione da parte di uno dei convenuti di un fatto integrante eccezione, il quale in considerazione alla fattispecie considerata risulti comune a tutti gli altri convenuti come fatto storico rilevante, giovi anche agli altri. Resta comunque ipotizzabile gli altri convenuti rinunzino all’eccezione stessa. Tale principio trova applicazione sia per le eccezioni in senso lato che per quelle in senso stresso, ancorché riservate al potere di deduzione di parte posto che la domanda è stata proposta dall’attore con richiesta di un accertamento unitario del rapporto unico comune da cui origina il diritto verso ognuno dei convenuti o dei diversi rapporti che per effetto del collegamento normativo esistente nella specie la comune efficacia causativa del danno derivante da ognuno da cui origina il diritto verso ognuno risultano avere fatti in comune .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 febbraio – 10 ottobre 2019, n. 25403 Presidente Travaglino – Relatore Frasca