Procura a margine contenuta in un allegato notificato successivamente: il ricorso è inammissibile

Si dichiara inammissibile un ricorso quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare l’anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso stesso.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 25038/19, depositata l’8 ottobre. La vicenda. Una s.r.l. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC con procura alle liti indicata a mergine, per richiedere la cassazione della sentenza di secondo grado, regolarmente depositata e notificata, con ricezione attestata dal legale del ricorrente. La parte controricorrente produce memoria per rilevare l’assenza di procura speciale alle liti a margine del ricorso notificato a mezzo PEC e l’inidoneità della procura allegata in un secondo momento e separatamente dal ricorso stesso. L’anteriorità della procura speciale alle liti. Occorre ricordare, con riferimento al ricorso in oggetto che, si dichiara inammissibile un ricorso quando manca la procura speciale alle liti volta a dimostrare l’anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso o quando mancano altri elementi idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso. Nel caso in esame la procura a margine si nota che è contenuta in un allegato al ricorso, notificato separatamente e successivamente alla proposizione di quest’ultimo. L’originale del ricorso risulta privo della procura alle liti digitale a margine, idonea ad attestare il requisito di sottoscrizione del ricorso da parte di un avvocato abilitato e munito di procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 365 c.p.c La società ricorrente, infatti, per far sì che il proprio ricorso non fosse considerato inammissibile dal Supremo Collegio, avrebbe dovuto produrre la procura speciale in originale, dimostrando che il mandato alle liti era allegato al ricorso, poiché è fondamentale che la sottoscrizione della parte sia contenuta dell’originale dell’atto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 11 giugno – 8 ottobre 2019, n. 25038 Presidente Amendola – Relatore Fiecconi Rilevato in fatto 1. Con ricorso per cassazione proposto da Mattrix S.r.l, notificato via PEC in data 22 marzo 2018, con procura alle liti indicata a margine, viene richiesta la cassazione della sentenza n. 17/2018 della Corte d’appello di Venezia, depositata in data 10 gennaio 2018 e notificata in data 23 gennaio 2018, con ricezione attestata dal legale del ricorrente in data 5 aprile 2018. Il ricorso dell’attrice qui ricorrente è affidato a due motivi, inerenti al rigetto della domanda risarcitoria svolta nei confronti della convenuta Teamsystem S.p.A., già ESA Software S.p.A, La parte resistente ha notificato controricorso per resistere. Progetto 3000 ha notificato in data 2 maggio 2018 ricorso incidentale sull’assunto che la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione di decadenza in ordine ai vizi e sulle domande proposte. Teamsystem s.p.a. produceva memoria per rilevare l’assenza di procura speciale alle liti a margine del ricorso notificato per via digitale e la inidoneità della procura allegata successivamente e separatamente. 1. Il ricorso di Mattrix s.r.l. è avverso la sentenza della Corte d’appello che in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria - dopo aver accertato l’inadempimento della convenuta Teamsystem S.p.A., già ESA Software S.p.A., ha condannato quest’ultima a restituire all’attrice appellante quanto ricevuto a titolo di acconto in relazione a un contratto d’appalto stipulato nel 2002, in forza del quale la convenuta Teamsystem, allora ESA Software s.p.a., si era impegnata a realizzare un prototipo di dispositivo per operare intercettazioni telefoniche su più linee a favore dell’attrice, operante nel settore la Corte d’appello aveva tuttavia respinto la richiesta di danni conseguenti all’inadempimento, correlati sia ai danni emergenti che al lucro cessante, danni derivanti dalla mancata partecipazione a gare di appalto presso la pubblica amministrazione, nonché il danno all’immagine quantificato in e 500.000,00. Nel giudizio di primo grado era intervenuta la subappaltatrice Progetto 3000 S.r.l., su chiamata della convenuta Teamsystem, già ESA Software s.p.a., per contestare ogni responsabilità in merito in via preliminare, la medesima aveva eccepito la decadenza della domanda nei suoi confronti per non aver mai ricevuto alcuna denuncia dei vizi ex art. 1660 c.c Nel giudizio di appello le spese di lite tra Teamservice e Progetto 3000 venivano compensate in quanto la terza chiamata non aveva dimostrato di avere esattamente adempiuto la sua prestazione. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve rilevarsi che sulla copia informatica e sull’originale del ricorso informatico per cassazione vi è evidenza della carenza di mandato alle liti, indicato invece nel ricorso come apposto a margine dell’atto digitale. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, quando manca la procura speciale alle liti idonea a dimostrare la anteriorità della procura rispetto alla proposizione del ricorso, o comunque mancano altri elementi - equipollenti idonei a dimostrare in modo certo l’anteriorità del conferimento della procura rispetto alla notificazione del ricorso cfr. Sez. U, Sentenza n. 6334 del 05/07/1994 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10821 del 16/08/2000 Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15662 del 11/06/2019 . 3. La procura a margine è invece contenuta in un allegato al ricorso, riprodotto quale allegato 4, che è stato notificato separatamente e successivamente, e fa riferimento al controricorso notificato dalla controparte, conferendo mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza impugnata. In breve, l’originale del ricorso risulta privo della procura digitale a margine o di un atto equipollente idoneo ad attestare il requisito di cui all’art. 365 c.p.c. di sottoscrizione del ricorso da parte di avvocato abilitato e munito di procura speciale alle liti. 4. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto produrre la procura speciale in originale, dimostrando che il mandato alle liti era allegato al ricorso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, essendo necessario che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale dell’atto. 5. Il ricorso incidentale della terza chiamata è conseguentemente inefficace, essendo stato notificato oltre il termine breve per impugnare la sentenza. 6. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore della resistente compensa le spese tra le altre parti. P.Q.M. La Corte I. dichiara inammissibile il ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale, condannando la ricorrente principale al pagamento delle spese a favore della resistente Teamsystem sp.a. già ESA Software s.p.a., liquidate in Euro3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie al 15 %, e ulteriori oneri di legge II. compensa le spese processuali tra le altre parti III. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.