Ricorso per cassazione improcedibile senza la relata di notifica della sentenza impugnata

Laddove il ricorrente si sia limitato a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21941/19, depositata il 2 settembre. I fatti. La Corte d’Appello di Milano rigettava il gravame avverso la sentenza di prime cure con cui era stata parzialmente accolta la domanda di rimessione in pristino e risarcimento del danno in relazione all’accertamento dell’usucapione di un terreno. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione. Improcedibilità del ricorso. Il Collegio rileva preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della documentazione comprovante l’avvenuta notifica della sentenza impugnata. Il ricorrente infatti si è limitato a produrre copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, circostanza che conduce inevitabilmente alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, salvo che la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque a disposizione del giudice in quanto prodotta dal controricorrente o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio e salvo che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, l’onere di deposito a pena di improcedibilità entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. della copia della decisione impugnata unitamente alla relazione di notifica è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile delle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività del diritto di impugnazione . Aggiunge inoltre la Corte che nessun rilievo si può riconoscere al deposito della predetta documentazione una volta decorso il termine perentorio previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c. come ribadito dalla sentenza n. 8312/19, con cui le Sezioni Unite hanno ristretto sotto tale profilo l’ambito dell’improcedibilità al c.d. ambiente digitale”, vale a dire ai soli atti notificati a mezzo PEC e quindi con esclusione degli atti riguardanti notifica avvenuta nella forma tradizionale cartacea, come avvenuto nella specie . In conclusione, la Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 28 febbraio – 2 settembre 2019, n. 21941 Presidente Oricchio – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il del 23 aprile 2014 e notificata il 3 luglio 2015, ha rigettato l’appello proposto da C.L.C. , C.G. e C.M.M. avverso la sentenza del Tribunale di Vigevano n. 301 del 2012, e nei confronti di R.C. , Ro.Ca. e R.L. . 1.1. Il Tribunale - adito dai sigg. R. con domanda di accertamento dell’usucapione del terreno sito tra il loro edificio e quello di proprietà dei sigg. C. , di rimessione in pristino dello stato dei luoghi alterato dai lavori di ristrutturazione e di risarcimento del danno - aveva accolto parzialmente la domanda e, per l’effetto, aveva condannato i convenuti alla rimessione in pristino dei luoghi, secondo quanto indicato dal CTU. 2. La Corte d’appello ha confermato la decisione. 3. Ricorrono per la cassazione della sentenza C.L.C. , C.G. e C.M.M. , sulla base di due motivi. Resistono R.C. , Ro.Ca. e R.L. . I ricorrenti hanno depositato documenti ed entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è improcedibile per mancato tempestivo deposito della documentazione comprovante l’avvenuta notifica della sentenza impugnata. 2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ex plurimis, Cass. Sez. U. 16/04/2009, n. 9005 , la previsione - contenuta dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione - a tutela dell’esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nel caso in cui - come nella specie avvenuto il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, salvo che la sentenza con la relata di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla parte controricorrente ovvero acquisito mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio Cass., Sez. U. 02/05/2017, n. 10648 , e salvo che il ricorso per cassazione sia stato notificato entro 60 giorni dal deposito della sentenza impugnata, rimanendo in tal caso esclusa in radice la formazione del giudicato Cass. 10/07/2013, n. 17066 . Nelle richiamate ipotesi, che qui non ricorrono, risulta soddisfatta la ratio sottesa all’art. 369, n. 2, citato di consentire alla Corte la verifica, sin dal momento del deposito del ricorso, della tempestività dell’impugnazione. Al contrario, nessun rilievo si può riconoscere al deposito della predetta documentazione una volta decorso il termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, come ribadito da ultimo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8312 del 26/02/2019, che ha ristretto sotto tale profilo l’ambito applicativo della sanzione di improcedibilità limitatamente al cosiddetto ambiente digitale , vale a dire ai soli atti notificati a mezzo PEC, e quindi con esclusione degli atti riguardanti notifica avvenuta nella forma tradizionale cartacea, come avvenuto nella specie. La documentazione depositata dai ricorrenti in data 30 gennaio 2019 è quindi priva di rilevanza. 3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.