Revocazione e decorrenza della sospensione del termine per il ricorso per cassazione

Le Sezioni Unite affermano che l’art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo come, del resto l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento.

Così le Sezioni Unite con la sentenza n. 21874/19, depositata il 30 agosto. Il caso. L’agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione avverso la pronuncia della commissione tributaria regionale e formulava contestuale istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione. con decreto veniva accolta l’istanza di sospensione. E con sentenza la C.T.R. rigettava la domanda di revocazione. L’amministrazione finanziaria ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale già oggetto del giudizio di revocazione. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine cd. breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. e per l’illegittimità della sospensione accordata dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c. Sospensione del termine breve per il ricorso per cassazione. La sezione tributaria ha rilevato che sulla questione processuale relativa al momento di decorrenza della sospensione del termine per ricorrere in Cassazione per il caso di accoglimento dell'istanza ex art. 398, comma 4, c.p.c., la giurisprudenza della Corte non è univoca, giacché, ad un orientamento giurisprudenziale, storicamente prevalente, secondo cui il periodo di sospensione decorrerebbe dalla data di emanazione del relativo provvedimento da parte del giudice della revocazione, si contrappone altro orientamento secondo il quale, in ipotesi di accoglimento dell'istanza da parte del giudice a quo, il periodo di sospensione del termine decorrerebbe dal momento della presentazione dell'istanza. La decorrenza della sospensione. Il Primo Presidente ha, dunque, chiesto l’intervento delle Sezioni Unite al fine di stabilire se, qualora la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione, conseguente a proposizione del giudizio di revocazione, sia concessa, tale periodo di sospensione decorra dal momento della proposizione dell’istanza contestuale all’introduzione del procedimento per revocazione , o dal momento della decisione del giudice di concedere la sospensione suddetta . La questione da risolvere concerne un problema esegetico che emerge dalla norma del quarto comma dell’art. 398 c.p.c., nel testo sostituito dall’art. 65 della l. n. 353/1990. La pronuncia delle Sezioni Unite. A composizione del contrasto viene pronunciato il principio di diritto alla luce del quale l’art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo come, del resto l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice . Fonte ilprocessocivile.it

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 2 luglio – 30 agosto 2019, n. 21874 Presidente Mammone – Relatore Frasca Fatti di causa 1. Con ricorso dell’agosto 2004 M.L. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Perugia il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso della somma di Euro 308.169,09 o in subordine di Euro 197.834,83 oltre interessi quale ritenuta operatagli dall’Enel - di cui era stato dipendente - in veste di sostituto di imposta, con aliquota del 34,24%, sull’importo erogatogli il 22 novembre 2000 in via provvisoria e il 15 gennaio 2001 in via definitiva. 2. Con sentenza n. 30/4/05, la C.T.P. accoglieva la domanda subordinata del M., ritenendo gli importi percepiti dal contribuente tassabili nella diversa misura del 12,50% ex art. 42, comma 4, TUIR e per l’effetto ordinava all’Agenzia delle Entrate di restituire al ricorrente la somma di Euro 152.067,85. 3. La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle Entrate e con sentenza n. 23/5/07 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria respingeva l’appello. 4. Avverso detta pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 2466 del 2012, accoglieva il gravame, rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale umbra per la prosecuzione del giudizio. 5. Provvedendo in sede di rinvio la C.T.R., con sentenza n. 98/1/13 pubblicata il 15 luglio 2013, accoglieva la domanda del contribuente e condannava l’Amministrazione alla restituzione dell’intera somma trattenuta. 6. A seguito della notifica della sentenza da parte del M., avvenuta in data 13 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data 3 ottobre 2013, proponeva ricorso per revocazione avverso la pronuncia della C.T.R. e formulava contestuale istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione. 6.1. Con decreto del 22 ottobre 2013, comunicato alle parti il successivo 23 ottobre, veniva accolta l’istanza di sospensione e successivamente, con sentenza n. 262/1/2014 comunicata alle parti in data 14 aprile 2014, la C.T.R. rigettava la domanda di revocazione. 7. Con successivo atto notificato dal punto di vista della ricorrente in data 8 maggio 2014, l’Amministrazione finanziaria ha, quindi, proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 98/1/13, già oggetto del giudizio di revocazione. 7.1. Il M. ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine c. d. breve di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c. e, gradatamente, per illegittimità della sospensione accordata dal giudice della revocazione ex art. 398 c.p.c., comma 4. Secondo il controricorrente, in particolare, poiché la sentenza n. 98/1/13 della Commissione Tributaria Regionale era stata notificata in data 13 settembre 2013, il ricorso - pur tenendosi conto del periodo di sospensione feriale che all’epoca operava dal 1 agosto al 15 settembre e del periodo di sospensione del termine di impugnazione per l’adozione della sua sospensione da parte del giudice della revocazione - sarebbe stato comunque introdotto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c Tanto ha sostenuto il resistente sul presupposto che, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione coinciderebbe con la data di comunicazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4. 8. La Sezione Tributaria fissava la trattazione del ricorso per l’udienza del 13 novembre 2018 ed in vista di essa il resistente depositava memoria. 8.1. All’esito della camera di consiglio, con ordinanza n. 3262 del 5 febbraio 2019, il Collegio della Sezione Tributaria ha rimesso gli atti al Primo Presidente, previo rilievo che sulla questione processuale relativa al momento di decorrenza della sospensione del termine per ricorrere in cassazione per il caso di accoglimento dell’istanza ex art. 398 c.p.c., comma 4, la giurisprudenza della Corte non è univoca, giacché, ad un orientamento giurisprudenziale, storicamente prevalente, secondo cui il periodo di sospensione decorrerebbe dalla data di emanazione del relativo provvedimento da parte del giudice della revocazione, si contrappone altro orientamento secondo il quale, in ipotesi di accoglimento dell’istanza da parte del giudice a quo, il periodo di sospensione del termine decorrerebbe dal momento della presentazione dell’istanza. 8.2. Nell’ordinanza interlocutoria la Quinta Sezione ha sottolineato che la scelta dell’una o dell’altra soluzione riveste carattere decisivo ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, giacché nel caso di specie il termine breve per proporre ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 98/1/13 della Commissione Tributaria Regionale, il cui decorso era stato provocato dalla notifica avvenuta il 13 settembre 2013, stante l’operare della sospensione feriale sino al 15 successivo, era iniziato dal 16 settembre 2013, di modo che - essendo stato il provvedimento di sospensione comunicato alle parti il 23 ottobre 2013 ovvero, secondo il criterio di computo ex numeratione dierum di cui all’art. 155 c.p.c., quando erano già decorsi trentasette giorni dal 16 settembre 2013 e, tenuto conto che la comunicazione della sentenza conclusiva del giudizio di revocazione, dalla quale riprende a decorrere, ex art. 398 c.p.c., il termine per proporre ricorso in cassazione, era avvenuta in data 14 aprile 2014 - ne conseguirebbe che a ove si ritenesse che il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, era rimasto sospeso, a seguito dell’introduzione del giudizio per revocazione, solo a decorrere dal provvedimento di accoglimento della sospensione del suddetto termine comunicato il 23 ottobre 2013 , il ricorso dovrebbe ritenersi tardivo, poiché ai trentasette giorni già decorsi occorrerebbe aggiungere, a partire dal 14 aprile 2014, ulteriori ventitrè giorni, sicché il ridetto termine risulterebbe scaduto il 7 maggio 2014, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto il successivo 8 maggio ovvero il sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata b qualora, viceversa, si prendesse come riferimento per il computo del periodo di sospensione la diversa data in cui è stata presentata la relativa istanza 3 ottobre 2013 , collegata all’introduzione del giudizio per revocazione, il ricorso sarebbe da considerare tempestivo. 8.3. Sulla base di tali rilievi la Quinta Sezione, sottolineata anche la valenza nomofilattica della questione, in quanto di puro diritto processuale e, quindi, suscettibile di generare l’affermazione di un principio utilizzabile in tutti i casi in cui lo stesso problema abbia a riproporsi, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di stabilire se, qualora la sospensione dei termini per il ricorso in cassazione, conseguente a proposizione del giudizio di revocazione, sia concessa, tale periodo di sospensione decorra dal momento della proposizione dell’istanza contestuale all’introduzione del procedimento per revocazione , o dal momento della decisione del giudice di concedere la sospensione suddetta . 9. Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ed è stata fissata la trattazione nell’odierna pubblica udienza, in vista della quale non v’è stato deposito di memorie. Ragioni della decisione 1. La questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere concerne un problema esegetico che emerge dalla norma dell’art. 398 c.p.c., comma 4, nel testo sostituito dalla L. n. 353 del 1990, art. 68 con decorrenza dal 1 gennaio 1993. Esso ha il seguente tenore La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l’uno o l’altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta . 2. Com’è noto, il testo appena riprodotto ha rovesciato il principio, espresso dalla formulazione precedente della norma e rimasto immutato dall’entrata in vigore del Codice del 1940, il quale disponeva esattamente in senso opposto, cioè che La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione . Il senso della norma prima dell’indicata novella era che la revocazione proposta contro una sentenza assoggettabile tanto ad essa quanto a ricorso per cassazione, una volta proposta e tanto ove fosse stata proposta prima quanto ove fosse stata proposta durante la pendenza del giudizio di cassazione doveva essere necessariamente esaminata prima del ricorso per cassazione. La ragione di questa posposizione della trattazione del rimedio di legittimità a quello revocatorio risiedeva ed era giustificabile sulla base di esigenze di ordine logico concernendo i due rimedi la stessa sentenza e segnando l’eventuale fruttuoso esperimento del primo, quello della revocazione, il venir meno della sentenza con una decisione a sua volta impugnabile non più con la revocazione art. 403 c.c., comma 1 , ma solo con il ricorso per cassazione comma 2 della stessa norma , e comportando pertanto l’accoglimento del rimedio revocatorio, sebbene in via non definitiva, il venir meno dell’oggetto del ricorso per cassazione ancora proponibile o proposto al momento della proposizione della revocazione, risultava ragionevole sospendere il corso del termine per il ricorso per cassazione o lo stesso giudizio di cassazione se instaurato La sospensione automatica, peraltro, durava fino alla comunicazione della sentenza che avesse pronunciato sulla revocazione, non occorrendo attendere che la pronuncia acquistasse acquistato autorità di cosa giudicata Cass. n. 495 del 1961 n. 3068 del 1960 n. 2483 del 1960 n. 2012 del 1960 n. 1334 del 1960, n. 405 del 1960 n. 6109 del 1987 n. 2385 del 1991 n. 7361 del 1996, secondo la quale Ai sensi dell’art. 398 c.p.c., u.c., la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e non fino al passaggio in giudicato di tale sentenza. Infatti, con l’espressione sentenza che ha pronunciato la revocazione il legislatore non ha inteso riferirsi alla sentenza passata in giudicato, ma alla sentenza impugnabile, atteso che il riferimento legislativo a sentenza che chiude un determinato procedimento, fatto da norma imperativa, di stretta interpretazione, non può essere esteso ad un istituto diverso, caratterizzato ed autonomo, quale è quello del giudicato. . Vigente la disciplina originaria del comma 4 dell’art. 398, allorquando, per effetto della comunicazione della sentenza sulla revocazione fosse ripreso il corso del termine per il ricorso per cassazione sospeso oppure il giudizio di cassazione già pendente, si ponevano problemi correlati agli esiti del giudizio revocatorio, secondo che la sentenza assoggetta a ricorso per cassazione fosse stata revocata in tutto oppure in parte oppure la revocazione fosse stata rigettata o dichiarata inammissibile. Ma non è questa la sede per evocarli. 2.1. Mette conto, invece, di ricordare che le Sezioni Unite Cass., Sez. Un. 251 del 1988 avevano sottolineato che l’effetto sospensivo si verificava in modo automatico senza che fosse rilevante la validità e l’ammissibilità della domanda di revocazione, potendo semmai la proposizione di una domanda di revocazione a scopi meramente defatigatori comportare le sanzioni di cui agli artt. 86 e 96 c.p.c Questa precisazione delle Sezioni Unite risultava occasionata da una criticità che presentava il sistema del testo originario della norma dell’art. 398, comma 4 essa, infatti, si prestava certamente, proprio in ragione dell’automatismo non essendo nemmeno richiesta un’istanza di parte dell’effetto sospensivo del corso del termine per il ricorso per cassazione o del giudizio per cassazione già introdotto, ad un possibile abuso di tutela processuale da parte del litigante che, pur consapevole della insussistenza della fondatezza del rimedio revocatorio, poteva essere indotto a sperimentarlo per procrastinare la definizione del giudizio e la consecuzione del giudicato con l’espletamento del giudizio di cassazione. 2.2. Il testo novellato dell’art. 398 c.p.c., comma 4, demandando al giudice della revocazione la decisione, su istanza di parte, di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, se già pendente qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta e, quindi, affidando ad esso una valutazione prognostica sommaria sull’esito del giudizio di revocazione e, dunque, sulla idoneità della domanda revocatoria a far venire meno in tutto o in parte la sentenza revocanda assoggettata o assoggettabile a ricorso per cassazione , è stato ispirato proprio dall’esigenza di evitare i possibili abusi ricollegabili alla previsione precedente dell’automatismo sospensivo. L’effetto della riforma del 1993 ha comportato, naturalmente, che, qualora la sospensione non venga disposta o comunque richiesta, il corso del giudizio di revocazione e quello del giudizio di cassazione può svolgersi in modo parallelo, salva la valutazione da parte del giudice del primo e della Corte di Cassazione quanto al secondo degli effetti dell’eventuale sopravvenienza prima della propria decisione della decisione sull’altro giudizio. Problema su cui qui non ci si deve soffermare. 3. Venendo all’esame della questione rimessa alle Sezioni Unite, va considerato che è principio conforme ad una regola generale affermata da questa Corte quello secondo cui, quando un provvedimento è in astratto assoggettabile a due distinti rimedi impugnatori aventi diverso oggetto e finalità, ove il legislatore non abbia diversamente disposto dettando una regola diversa, la proposizione di uno di essi con la notificazione, implicando conoscenza legale del provvedimento impugnato ed impugnabile con l’altro rimedio, determina comunque a carico dell’esercente l’impugnazione la soggezione del diritto di esperire quell’altro rimedio non più nel termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., bensì nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. sempre che il termine lungo non si consumi nel corso dell’ipotetica durata di quest’ultimo . Questa regola opera anche nel concorso fra la revocazione naturalmente se trattasi di revocazione ordinaria sempre e se trattasi di revocazione straordinaria qualora la situazione legittimante sia conosciuta nei termini indicati dall’art. 326 c.p.c., comma 1 ed il ricorso per cassazione e, pertanto, se la parte proponga la prima in una situazione nella quale, non essendo stato determinato in altro modo, come con la notificazione della sentenza, il decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., la decisione risulti fino a quel momento impugnabile nel termine lungo che ancora sia in corso, la notificazione della domanda di revocazione se la forma di introduzione sia quella dell’atto di citazione, com’è per il rito ordinario o il deposito del ricorso nel caso di previsione in seno al rito processuale cui è soggetta la causa della impugnazione con la forma del deposito del ricorso , determinano a carico del proponente la domanda di revocazione l’inizio del decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione tale termine si sovrappone purché utilmente cioè a condizione che il suo operare sia irrilevante per il decorso nelle more della sua possibile durata del termine lungo già in corso al termine lungo fino a quel momento regolatore del diritto di impugnazione e ciò sia per revocazione che per il ricorso per cassazione . Altrettale effetto, com’è noto, si verifica per la parte destinataria della revocazione, qualora a sua volta abbia interesse a ricorrere per cassazione contro la sentenza. 3.1. Atteso il concorso fra i due mezzi di impugnazione mette conto di ricordare che può anche verificarsi che, nella pendenza del termine lungo, venga proposto il ricorso per cassazione e tale situazione a sua volta dà luogo al decorso del termine breve per la proposizione della revocazione in termini Cass. n. 3294 del 2009 anteriormente Cass. n. 386 del 1985 n. 6759 del 2009 n. 11176 del 1993 . 3.1.1. Nel processo tributario, peraltro, prima della modifica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, operata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc , applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016, ma non rilevante nel caso di specie, giacché è stata proposta prima la revocazione , viceversa, la situazione appena descritta non si poteva verificare, atteso che nella formulazione in vigore prima della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015 che così recitava Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa le revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. , si riteneva che l’istanza di revocazione è ammessa solo nei confronti di sentenze che, involgendo accertamenti di fatto, non siano ulteriormente impugnabili sul punto controverso o che non siano state impugnate nei termini, con la conseguenza che la richiesta di revocazione è inammissibile allorché una sentenza, involgente accertamenti di fatto, sia impugnabile o sia stata impugnata coi mezzi ordinari di gravame Cass. n. 5827 del 2011 . A seguito dell’indicata modifica normativa questa particolarità di disciplina è scomparsa si veda Cass. ord. n. 327 del 2018, secondo cui In tema di impugnazioni nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 1, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. cc , applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal 1 gennaio 2016, la revocazione cd. ordinaria è ammissibile anche se la stessa sentenza sia stata oggetto di ricorso per cassazione, in conformità, peraltro, all’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo cui la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo , norma operante nel processo tributario, stante il generale rinvio al codice di procedura civile di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 . 3.2. Può altresì accadere - ed è quel che è accaduto nella specie che, a seguito della pronuncia suscettibile di impugnazione con revocazione e con ricorso per cassazione, una parte notifichi la sentenza così determinando l’inizio del corso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. e l’irrilevanza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. frattanto in corso dal momento della pubblicazione della decisione. In tal caso, la parte che intenda proporre revocazione deve tenere conto di tale termine e se la propone e lo interrompe si verifica la conseguenza che tale interruzione - giusta il disposto del comma 4 dell’art. 398 - non vale anche per il decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione iniziato a decorrere a sua volta dal momento della notificazione della sentenza, atteso che quel termine non è interrotto. Il termine continua a decorrere e la sua interruzione agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione si può avere solo a seguito di provvedimento del giudice, che, naturalmente, per essere utile al riguardo, deve intervenire prima che il termine breve per il rimedio di legittimità sia maturato o comunque in modo utile per impedirne l’eventuale maturazione. 3.3. La rilevanza della questione che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere concerne sia l’ipotesi in cui la proposizione mediante notificazione della citazione o deposito del ricorso, secondo il rito cui il processo è soggetto della domanda di revocazione avvenga nella pendenza del termine lungo, sia quella in cui avvenga nella pendenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2. 4. Diverse pronunce delle sezioni semplici affermano che il momento iniziale della sospensione dei termini per il ricorso in cassazione, concessa dal giudice della revocazione ex art. 398 c.p.c., comma 4, coincide con la data di emanazione del provvedimento e non con quella di presentazione dell’istanza. Tale orientamento, come riconosciuto dalla stessa ordinanza interlocutoria, è quello storicamente prevalente dopo la novella del 1990. In particolare, si rammenta Cass. n. 1196 del 2006, secondo cui La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale sia per la parte notificante che per la parte destinataria alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 68 . Tale effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte che peraltro può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione , e ciò non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella specie appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere . Confermativa del richiamato principio è la sentenza n. 309 del 2012, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso per decorso del termine breve prima dell’invocato provvedimento di sospensione, afferma che non la mera proposizione della revocazione o dell’istanza ma il provvedimento del giudice ha effetto sospensivo . In linea di continuità con le menzionate pronunce anche Cass. n. 7261 del 2013 non massimata , che dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso in cassazione, in parte motiva afferma che qualora il giudice della revocazione, in accoglimento dell’istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere in cassazione, l’effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento, e non della semplice richiesta della parte . Tale principio di diritto ha trovato ulteriore conferma in Cass. n. 12701 del 2014 che ha tra l’altro valorizzato - sulla scia di quanto precedentemente osservato da Cass. n. 22395 del 2006 e da Cass. n. 12703 del 2007 - la modifica apportata dalla L. n. 353 del 1990 all’art. 398 c.p.c., che nella previgente formulazione riconosceva alla proposizione della revocazione un automatico effetto sospensivo del termine per ricorrere per cassazione . Si legge nella citata pronuncia, infatti, che A seguito della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 68, la disciplina del concorso fra l’istanza di revocazione della sentenza d’appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione. Ciò comporta che, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell’istanza medesima, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’istante di agire in giudizio .omissis , atteso che egli dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere la decisione sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere . Nella fattispecie, l’istanza di sospensione era stata accolta dal giudice adito ma il provvedimento era intervenuto oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto di citazione per revocazione. Più di recente, con specifico riferimento al rito del lavoro, l’opzione interpretativa dominante è stata nuovamente ribadita da Cass. n. 13189 del 2017 non massimata , che, in motivazione ha affermato che la disciplina del concorso fra l’istanza di revocazione della sentenza d’appello e il ricorso per cassazione è caratterizzata, in linea generale, dall’insussistenza di un effetto sospensivo automatico, conseguente all’istanza di revocazione, del termine per proporre il ricorso per cassazione, sicché il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione, in caso di accoglimento della relativa istanza, coincide con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, e riprende a decorrere dal momento in cui la sospensione cessa . Da ultimo, il principio secondo cui, in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del giudice della revocazione, il termine iniziale di decorrenza del periodo di sospensione non coincide con la data di presentazione dell’istanza, ma con quella di emanazione del provvedimento previsto dall’art. 398 c.p.c., comma 4, ha trovato ennesima conferma in Cass. n. 8759 del 2018 non massimata . 4.1. In alcune pronunce di questa Corte si è invece - in difformità dall’orientamento dominante - sostenuto un orientamento favorevole alla decorrenza della sospensione del termine per ricorrere in cassazione dalla proposizione dell’istanza di sospensione. Tali pronunce hanno ritenuto che il momento di decorrenza del periodo di sospensione dei termini per il ricorso in cassazione, nel caso in cui sia stata accolta la relativa richiesta dal giudice della revocazione, coincida con la data di presentazione dell’istanza. In particolare, Cass. n. 9239 del 2013 ha affermato che Proposta revocazione di sentenza d’appello con contestuale istanza di sospensione e disposta dal giudice, che reputi non manifestamente infondata l’impugnazione, la sospensione del termine per esperire ricorso per cassazione, gli effetti della sospensione si producono dal momento della proposizione dell’istanza di parte, non potendo il ritardo nella deliberazione del giudice risolversi in danno dell’istante, e perdurano fino alla comunicazione della sentenza che pronunci sulla revocazione, secondo l’espressa previsione dell’art. 398 c.p.c., u.c., con la conseguenza che dalla data dell’avvenuta comunicazione riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione . In senso analogo si è, altresì, recentemente espressa Cass. n. 11832 del 2017, la quale, in motivazione, si è così espressa deve ritenersi che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per cassazione produce i suoi effetti dal momento della presentazione dell’istanza di parte, contestualmente alla proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, non potendo il ritardo del giudice nella deliberazione sulla istanza medesima risolversi in danno all’istante, e la sospensione dura sino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione secondo quanto previsto dall’art. 398 c.p.c., con la conseguenza che da tale data riprende a decorrere, per la parte residua, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione . Tale ultima pronuncia, peraltro, si riferisce ad un caso sovrapponibile, quanto allo svolgimento dei fatti, a quello sub iudice, in quanto la sentenza oggetto di impugnazione era stata autonomamente notificata e nelle more del termine breve per proporre ricorso in cassazione era stata proposta, contro la stessa sentenza, domanda di revocazione con contestuale istanza di sospensione. 5. Questo essendo lo stato della giurisprudenza delle Sezioni Semplici, ritengono le Sezioni Unite che il contrasto vada sciolto a favore dell’orientamento maggioritario. 5.1. Rilevano anzitutto le Sezioni Unite che la lettera della legge siccome espressa dall’art. 398 c.p.c., comma 4, specie se interpretata al lume dell’intenzione del legislatore della riforma di cui al 1993 e comunque della diversa previsione normativa non lascia dubbi sul fatto che l’operare della sospensione del termine consegua soltanto in dipendenza e, dunque, per effetto dell’adozione, da parte del giudice della revocazione, del provvedimento di sospensione del corso del termine o, nel diverso caso di pendenza del giudizio di cassazione, di tale giudizio . Ne segue che il testo legislativo deve intendersi nel senso che se non viene adottato il provvedimento la sospensione non si può verificare. La norma quando dice che il giudice davanti al quale è proposta la revocazione . può sospendere . il termine per la proposizione del ricorso per cassazione o il relativo giudizio se pendente , individuando un provvedimento del giudice ed attribuendogli l’efficacia sospensiva, secondo il senso comune delle parole, non può che implicare che tale efficacia possa estrinsecarsi ed operare solo quando il provvedimento sia pronunciato. Il fatto che il provvedimento sia sollecitato da un’istanza di parte avrebbe potuto essere considerato rilevante dal legislatore ai fini di una diversa operatività dell’effetto sospensivo disposto dal provvedimento, cioè aa o nel senso di prevedere che quell’effetto operasse dal momento della proposizione dell’istanza e dunque retroattivamente con la conseguenza di incidere sul termine per la proposizione del ricorso ma a condizione che esso, in quanto prima non sospeso, non si fosse ancora consumato bb o nel senso di prevedere sempre quella retroattività anche se il termine si fosse consumato, con la conseguenza di un ripristino per così dire ex post del diritto di impugnare in Cassazione entro la residua parte del termine non ancora decorsa al momento della presentazione della istanza. Tuttavia, nella norma dell’art. 398 c.p.c., comma 4 il legislatore non ha usato alcuna espressione che consenta di giustificare l’ipotesi appena individuata e ciò nè secondo l’una nè secondo l’altra opzione. Il testo legislativo, dunque, non contiene certamente una previsione espressa, in uno di detti sensi e nemmeno elementi letterali che consentano di desumerne uno di essi. 5.2. Occorre domandarsi a questo punto se la norma, ricostruita sulla base di un’esegesi meramente letterale, presenti delle criticità, che possano indurre - sempre a condizione che essa, naturalmente, lo consenta al di là del suo tenore e sulla base dell’applicazione di criteri esegetici non limitati a quello letterale - ad intenderla in uno di quei modi. Ciò, secondo un’esegesi che si ispiri all’intenzione del legislatore e, dunque, di carattere teleologico. Nel verificare tale alternativa, ove la risposta fosse negativa, occorrerà domandarsi se a questo punto la norma non ponga problemi di legittimità costituzionale. Il Collegio anticipa fino d’ora la conclusione negativa delle due verifiche cui ora procede. 5.3. Iniziando dalla prima verifica, si rileva che l’unico argomento che potrebbe essere addotto per giustificare un’esegesi della norma nel senso che l’efficacia del provvedimento di accoglimento dell’istanza di sospensione debba retroagire al momento della proposizione dell’istanza di sospensione salva, poi, la scelta fra le due alternative sopra indicate potrebbe essere - come, del resto, è sostenuto dall’orientamento minoritario - che il tempo che il giudice della revocazione impiega a provvedere sull’istanza di sospensione non deve andare a danno dell’istante, cioè non deve risolversi nel pregiudizio dell’esigenza che con l’istanza egli, sulla base della previsione di legge, intende soddisfare. Occorre, dunque, domandarsi quale possa essere questa esigenza. È evidente che - quando naturalmente, è questo il caso che interessa, l’istanza venga proposta con la domanda di revocazione in pendenza del termine lungo o breve per il ricorso per cassazione o, per la idoneità della domanda di revocazione, per quanto si è detto, a far decorrere il termine breve per esso contestualmente al suo decorso si tratta dell’esigenza di non esercitare, fino a quando non sia decisa la revocazione e non sia stata comunicata la relativa decisione, il diritto di impugnare con il ricorso per cassazione. È ad essa che è funzionale la sospensione del corso del relativo termine. Detta esigenza può riguardare la stessa parte che ha impugnato con la revocazione, ma potrebbe riguardare anche la parte contro la quale è stata proposta la revocazione ipotesi possibile, se alla sentenza di appello siano addebitabili, in ragione del suo contenuto, errori revocatori fonte di soccombenza a carico di una parte ed errori deducibili con il ricorso per cassazione a carico della controparte, come può accadere nel caso di soccombenze reciproche. 5.4. Ebbene, poiché i presupposti per impugnare con la revocazione e con il ricorso per cassazione nascono con la sentenza assoggettabile ai due rimedi, il pregiudizio che, una volta proposta la revocazione e chiesta la sospensione del termine per il ricorso per cassazione riceve la parte se frattanto questo termine decorre senza che il giudice provveda si risolve solo nel non poter beneficiare della sospensione di esso e, dunque, nell’onere, avendo corso il termine, di esercitare il diritto di impugnazione con il ricorso per cassazione prima che tale termine - non sospeso dalla proposizione dell’istanza in attesa del provvedimento del giudice - si consumi. 5.4.1. Si tratta di un pregiudizio che, però, risulta del tutto apparente, in quanto la norma dell’art. 398 c.p.c., comma 4, con la previsione del potere di rivolgere istanza al giudice della revocazione ai sensi del suo secondo inciso a1 non solo non contempla l’istanza di parte come avente ad oggetto esclusivamente la sospensione del termine per il ricorso per cassazione, ma la prevede anche - ed in via alternativa e, dunque, con una valutazione di indifferenza dell’oggetto della tutela riconosciuta ed un collegamento ad un mero dato temporale - sub specie di istanza proponibile quando il giudizio di cassazione sia già iniziato e dunque come diretta ad ottenere la sospensione di esso e non del termine, ed inoltre come istanza comunque utile, qualora proposta quando il termine non sia decorso, a giustificare comunque, se il giudice della revocazione l’accolga, la sospensione del giudizio di cassazione che frattanto sia stato iniziato proprio per impedire la consumazione del termine, non sospeso dalla proposizione della revocazione e dalla contestuale istanza di sospensione b1 ma, inoltre, colloca la relativa previsione dopo una norma, quella del primo inciso, che, ponendo sullo stesso piano la regola della non sospensione del termine per il ricorso per cassazione e quella della non sospensione del corso del relativo procedimento, chiaramente esclude che la possibilità poi riconosciuta nel secondo inciso di un’istanza di sospensione dell’uno o dell’altro, possa esprimere la tutela di un interesse della parte a beneficiare della possibilità di non proporre ricorso per cassazione fino a che il giudice della revocazione non provveda sulla sua istanza. 5.4.2. In altri termini, poiché il primo inciso del comma 4 detta una regola ponendo sullo stesso piano il decorso del termine per il ricorso per cassazione e la pendenza del giudizio di cassazione, non è possibile già sulla base di tale previsione assegnare all’istanza di sospensione del termine, cui il secondo inciso ammette la parte, il valore di esprimere una previsione di tutela per cui fino a che il giudice della revocazione non si sia pronunciato il termine non debba decorrere o continuare a decorrere. Solo se la norma del primo inciso avesse previsto che la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione e non avesse dettato anche la previsione di non sospensione del giudizio di cassazione, si sarebbe potuto ritenere che, una volta assicurata alla parte dal legislatore nel secondo inciso la possibilità di ottenere con un’istanza una decisione concessoria della sospensione, sarebbe stato coerente con l’intentio legis che, proposta l’istanza, fino al provvedimento del giudice, la parte potesse beneficare della sospensione del corso del termine. 5.4.3. A sua volta il secondo inciso del comma 4, prevedendo che il provvedimento del giudice possa sospendere il termine per il ricorso per cassazione o il giudizio di cassazione, evidenzia anch’esso, in coerenza con la regola del primo inciso, che l’interesse tutelato non è quello della parte istante alla sospensione del termine ma, in realtà 1a questo se il provvedimento interviene quando il termine pende 1b e l’altro alla sospensione del giudizio di cassazione quando il giudizio è stato introdotto. Il primo interesse risulta tutelato solo in via eventuale e, dunque, il disposto della norma, specie se si tiene conto del primo inciso di essa, in realtà tutela i due interessi con una valutazione di equivalenza si vuoi dire, cioè, che, se l’istanza è proposta quando il termine è in corso e il giudice provvede dopo che il termine è scaduto ed il giudizio è iniziato, l’interesse tutelato, per quello che prevede la norma, è comunque soddisfatto e non può dirsi che sia sacrificato. 5.5. In definitiva, l’interesse tutelato con l’istanza di cui al secondo inciso dell’art. 398 c.p.c., comma 4 non è quello alla sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione, ma quello alla sospensione del giudizio di cassazione se iniziato. E, pertanto, non è possibile ritenere che l’attesa del provvedimento del giudice della revocazione sull’istanza proposta quando il termine per il ricorso di legittimità non è decorso, se l’istanza non lo sospendesse ed il provvedimento arrivasse dopo la sua consumazione, implicherebbe la lesione di un diritto dell’istante ad ottenere un provvedimento sulla sua istanza idoneo a soddisfarla tale diritto non c’è, perché il diritto riconosciuto è di ottenere una valutazione del giudice della revocazione sulla sospensione del termine o del giudizio di cassazione. Sicché, secondo un’esegesi teleologica dell’art. 398 c.p.c., comma 4, il ritenere che l’istanza proposta in pendenza del termine per il ricorso per cassazione possa produrre il suo effetto, ove accolta, solo una volta intervenuto il provvedimento positivo, con la conseguenza che la sospensione del termine opera solo se esso ancora non sia decorso, operando altrimenti quella del giudizio, risulta del tutto conforme alla volontà del legislatore, poiché per l’ordinamento è indifferente che l’intervento di tale provvedimento possa spiegare effetti sospensivi sul termine o sul giudizio, essendo la regola quella per cui il giudizio di revocazione non sospende nè l’uno nè l’altro, salvo il provvedimento del giudice della revocazione. 5.6. Anche l’esegesi teleologica della norma - ammesso che sia necessaria di fronte al dettato normativo letterale - giustifica, dunque, la conclusione che l’istanza di sospensione a seguito della proposizione della revocazione non ha alcun effetto sospensivo del corso del termine per il ricorso per cassazione. 5.7. Si aggiunga, per completezza, che, sempre sul piano dell’esegesi teleologica, non è di poco momento che l’istanza di sospensione di cui al secondo inciso dell’art. 398 c.p.c., comma 4, non può essere presentata prima della proposizione della domanda di revocazione, ma solo - salva la possibilità di presentarla anche successivamente - con essa. Ora, è palese che anche per tale ragione la funzione dell’istanza non potrebbe essere identificata nell’esigenza di bloccare il decorso del termine per il ricorso per cassazione o di impedirne il decorso, volta che si consideri che la proposizione della revocazione comunque è idonea a far decorrere quel termine. 5.8. È da avvertire che se l’esegesi teleologica avesse giustificato una diversa conclusione ci si sarebbe dovuti interrogare sul se, supposto l’effetto della sospensione del corso del termine per il ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell’istanza di cui al secondo inciso dell’art. 398, comma 4, esso dovesse conservare efficacia soltanto per il caso di accoglimento del provvedimento di sospensione oppure anche per il caso di rigetto. Detto che la seconda alternativa si sarebbe posta in manifesta contraddizione con la scelta del legislatore del 1990, in quanto avrebbe attribuito alla proposizione della revocazione, sebbene per il tramite dell’istanza, un effetto automaticamente sospensivo sebbene limitato nel tempo fino all’adozione del provvedimento sull’istanza, la prima alternativa avrebbe comportato il verificarsi, a seguito della proposizione dell’istanza sospensiva, non già di una sospensione effettiva, bensì di una sospensione risolutivamente condizionata al provvedimento positivo di sospensione, con la conseguenza che l’inerzia della parte nel proporre ricorso per cassazione sarebbe stata esiziale nel caso di rigetto del provvedimento ove dal momento dell’istanza frattanto il termine fosse decorso. Questa seconda soluzione, l’unica praticabile, sarebbe stata palesemente pericolosa per la parte, atteso che essa avrebbe dovuto astenersi dal proporre ricorso per cassazione nelle more del provvedimento nella consapevolezza dell’alea dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, questo secondo potenzialmente esiziale rispetto al diritto di ricorrere per cassazione frattanto non esercitato. 6. Occorre a questo punto domandarsi se l’esegesi della norma cui si è proceduto sia sotto il profilo letterale che quello teleologico, evidenzi criticità riferibili alla norma come tale e che, dunque, potrebbero indurre a ravvisare in essa la lesione di norme costituzionali e segnatamente del diritto di azione nel suo amminicolo rappresentato dal diritto di impugnazione riconosciuto dall’ordinamento con la previsione del ricorso per cassazione. Nessuna criticità è ravvisabile. 6.1. Di fronte alla sentenza che ritenga impugnabile con il mezzo della revocazione per i profili per cui è previsto e con il mezzo del ricorso per cassazione per i profili per cui è previsto a sua volta, la parte, essendo posta nella condizione di individuare le possibili ragioni di entrambe le impugnazioni per effetto della conoscenza legale della sentenza e nel medesimo momento e ciò almeno per la revocazione ordinaria, è pienamente consapevole che la proposizione della revocazione non la esime dal rispetto del termine per il ricorso per cassazione e se si affida alla richiesta di sospensione rivolta al giudice della revocazione e in attesa dell’adozione del provvedimento su di esso fa decorrere il detto termine, così rendendo privo di oggetto l’eventuale successivo provvedimento sospensivo del giudice della revocazione, non può che imputare a se stessa di aver consumato il diritto di ricorrere per cassazione. Diritto che, del resto, ha già configurato quanto ai suoi contenuti quando ha proceduto all’esame della sentenza per proporre la revocazione, mentre, se si tratti della parte destinataria della revocazione, a sua volta, in disparte la pregressa conoscenza della sentenza che possa avere avuto, essa è posta nella condizione di dover esercitare il diritto di ricorrere per cassazione in non diversa guisa di come sarebbe stato se avesse ricevuto la notificazione della sentenza. 6.2. Si rileva ancora che, per il caso di revocazione c.d. straordinaria in cui la conoscenza dei vizi si collochi oltre il termine per l’esercizio del diritto di impugnare con il ricorso per cassazione, il problema dell’applicazione dell’art. 398 c.p.c., comma 4 si può porre solo in termini di sospensione del giudizio di cassazione se quella conoscenza si collochi nella pendenza di esso, alla proposizione della revocazione non potrà riconoscersi alcun effetto sospensivo di detto giudizio, occorrendo invece l’istanza. 6.3. D’altro canto, l’essere la ricostruzione qui avallata logico corollario della scelta effettuata dal legislatore nel 1990 ed espressa nel primo inciso dell’art. 398 c.p.c., comma 4, giustifica la precisazione che anche questa scelta del legislatore non appare in alcun modo confliggere con il diritto di difesa, giacché, avendo i due mezzi di impugnazione natura di c.d. impugnazioni a motivi limitati ed essendo i motivi deducibili con l’uno diversi da quelli deducibili con l’altro, il fatto che si dirigano contro la stessa sentenza e che dunque l’esercizio del diritto di impugnazione debba assumere come proprio oggetto censure distinte rende pienamente ragionevole imporre alla parte che potrebbe far valere tali censure la tendenziale contemporaneità del decorso del termine per la proposizione di entrambi e di seguito il possibile svolgimento contemporaneo dei relativi giudizi in mancanza di sospensione o del termine per il ricorso per cassazione o del giudizio di cassazione la conoscenza della sentenza è, infatti, utile per predisporre sia l’una che l’altra impugnazione. Da ultimo, si rileva che, giusta quanto osservato al paragrafo precedente sull’interesse tutelato dalla sospensione, nella valutazione di costituzionalità dell’esegesi qui condivisa nessuna incidenza può avere il principio per cui la durata del processo non deve andare a detrimento delle ragioni di chi esercitata la tutela giurisdizionale. 7. Raggiunta la conclusione che solo il provvedimento positivo del giudice della revocazione sull’istanza di sospensione determina l’effetto sospensivo del termine per il ricorso per cassazione e analogamente, del corso del giudizio di cassazione, se già introdotto, dovendo escludersi che la mera proposizione dell’istanza, sebbene a seguito dell’accoglimento, determini quell’effetto, le Sezioni Unite ritengono opportuno sottolineare che tale effetto, essendo destinato a regolare il comportamento della parte che eventualmente abbia ancora una parte di termine per proporre il ricorso per cassazione, si verifichi solo quando essa ne è notiziata. Ne discende che, essendo la forma del provvedimento di sospensione quella dell’ordinanza, atteso che nel silenzio della legge l’applicazione del principio di cui all’art. 131 c.p.c., comma 2 la evidenzia come forma idonea, sia in analogia con quanto prevede l’art. 367 c.p.c., comma 1, sia in generale con la regola comune alle ipotesi di sospensione del processo, l’effetto può verificarsi ilico et immediate se l’ordinanza è pronunciata in udienza, in quanto essa - secondo il combinato disposto degli artt. 134 e 176 c.p.c. - si intende comunicata alle parti presenti o che dovevano comparirvi, mentre se è pronunciata fuori udienza, dal momento della comunicazione di cancelleria. 8. Deve, dunque, enunciarsi, a composizione del contrasto, il seguente principio di diritto L’art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo come, del resto l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice . 9. Venendo all’applicazione del principio di diritto enunciato è palese che essa comporta la constatazione della tardività del ricorso e, quindi, della sua inammissibilità la comunicazione della sentenza decisiva della revocazione avvenne il 14 aprile 2014, sicché - giusta quanto rilevato sub a del paragrafo 8.2 dei fatti di causa , il termine per la proposizione del ricorso per cassazione veniva a scadenza il 7 maggio 2014, mentre il ricorso in esame è stato notificato dal punto di vista della notificante l’8 maggio 2014, cioè il sessantunesimo giorno dalla notifica della sentenza al netto dell’efficacia sospensiva della revocazione . 10. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. L’essere stata la decisione assunta a seguito di una situazione di contrasto nella giurisprudenza della Corte ed a risoluzione del contrasto, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tenuto conto del regime dell’art. 92 applicabile alla lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.