La dichiarazione di non luogo a provvedere per mancata comparizione delle parti ha natura ordinatoria

A seguito della declaratoria di non luogo a provvedere emessa a causa della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, si impone la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 370 c.p.c., la quale rende salvi gli effetti del ricorso originario.

Così si esprime la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21776/19, depositata il 29 agosto. Il fatto. Il Tribunale di Napoli rigettava l’istanza di riassunzione proposta a seguito della declaratoria di non luogo a provvedere a causa della mancata comparizione ad una sola udienza. Contro il suddetto provvedimento, il richiedente propone ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., contestando la decisione impugnata nella parte in cui non è stata assimilata ad un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 181 c.p.c., dovendo di conseguenza il Giudice ritenere ammissibile la riassunzione del procedimento quando avvenga nei termini indicati dagli artt. 3 o 7 c.p.c La riassunzione del processo. La Suprema Corte accoglie il ricorso, ribadendo che nel procedimento attualmente regolato dall’art. 5- ter , l. n. 89/2001 nel quale la Corte d’Appello provvede ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c., in caso di mancata comparizione delle parti [], il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d’Appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari non luogo a provvedere” sulla domanda non comporta l’estinzione del giudizio ma è riconducibile al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo , rendendo necessaria la riassunzione del processo, che salva gli effetti del ricorso originario. Ciò posto, gli Ermellini affermano che la parte può chiedere la riassunzione solo quando la pronuncia di non luogo a provvedere” essendo priva dei caratteri della decisorietà e definitività non sia impugnabile mediante ricorso per cassazione, essendo, invece, quest’ultimo ammissibile qualora sia proposto avverso il provvedimento del Presidente della Corte d’Appello che neghi la fissazione di una nuova udienza richiesta tramite ricorso in riassunzione ex art. 181 c.p.c Avendo il Giudice disatteso i principi sopra menzionati in relazione al caso di specie, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 gennaio – 29 agosto 2019, n. 21776 Presidente Travaglino – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con decreto del 18/7/2017 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riassunzione proposta dal sig. P.D. all’esito della declaratoria di non luogo a provvedere, emessa nel procedimento promosso nei confronti del Ministero della Giustizia L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, in ragione della mancata comparizione ad una sola udienza. Avverso il suindicato provvedimento il P. propone ora ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., affidato ad unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Con requisitoria scritta del 19/12/2018 il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c., della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si duole non essersi considerato che il provvedimento impugnato è assimilabile a provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., sicché è ammissibile la riassunzione del procedimento ove avvenga nei termini ex art. 3 o 7 c.p.c. Lamenta non essersi considerato che il provvedimento impugnato preclude l’accertamento nel merito, e non può considerarsi privo di decisività laddove come nella specie sussistano termini di decadenza per far valere diritti soggettivi. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modi di affermare, in tema di procedimento camerale per equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter nel quale la corte d’appello provvede ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e ss., in caso di mancata comparizione delle parti ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio , il conseguente provvedimento collegiale con il quale la Corte d’appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari non luogo a provvedere sulla domanda non comporta l’estinzione del giudizio ma è riconducibile -sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 c.p.c., comma 1, che ha natura meramente ordinatoria, imponendo piuttosto la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originario ricorso v. Cass., 9/2/2015, n. 2415 Cass., 29/3/2010, n. 7549 . La parte ha pertanto la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, laddove, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, il provvedimento di non luogo a provvedere non è impugnabile con il ricorso per cassazione Cass., 25/10/2011, n. 22154 Cass., 20/02/2004, n. 3388 . È viceversa ammissibile, e deve essere accolto, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del Presidente della corte d’appello che neghi la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 181 c.p.c. proposto a seguito di provvedimento di non luogo a provvedere . Pur non avendo anche quest’ultimo provvedimento natura decisoria, esso conclude infatti in modo abnorme un processo contenzioso su diritti soggettivi, nè potendo invocarsi la riproponibilità della domanda ai sensi dell’art. 310 c.p.c., ostandovi il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 insuscettibile d’interruzione v. Cass., 14/05/2012, n. 7437, e conformemente, da ultimo, Cass., 21/1/2019, n. 1525. Contra, nel senso che il provvedimento di rigetto dell’istanza di riassunzione ex art. 303 c.p.c. formulata sull’assunto che il giudizio si era precedentemente interrotto ope legis per il verificarsi di un evento interruttivo e che, pertanto, non poteva essere cancellato dal ruolo, ha natura meramente interlocutoria, sicché, essendo privo dei requisiti di decisività e definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, v. peraltro Cass., 19/10/2017, n. 24633 . Orbene, là dove ha affermato che trattandosi di procedimento soggetto alle forme degli artt. 737 c.p.c. e segg. cfr., all’uopo, l’art. 35-ter o.p., comma 3 non può trovare applicazione l’istituto della riassunzione, ferma restando, naturalmente, la facoltà di riproporre la domanda , il Tribunale di Napoli ha nell’impugnato provvedimento invero disatteso il suindicato principio. Del medesimo s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata provvedimento e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.