Notifica telematica della copia per immagine della sentenza: scatta il termine breve

Con l’ordinanza del 19 luglio 2019, n. 19517 la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema del decorso del termine breve per l’impugnazione quando la notifica della sentenza è avvenuta in via telematica.

Il caso. Nel caso di specie era accaduto che il 15 settembre 2015 l’avvocato aveva proceduto a notificare all’indirizzo PEC dell’avvocato della controparte una sentenza emessa dal giudice di pace. Vi aveva proceduto, in primo luogo, chiedendo alla cancelleria la copia autentica della sentenza che era stata rilasciata. Successivamente l’avvocato aveva proceduto ad estrarre la copia informatica per immagine” della sentenza attestando nella relazione di notificazione cui aveva provveduto direttamente che la copia informatica era conforme all’originale rectius alla copia autentica della sentenza che notificava. Le tesi a confronto. Questa volta è duplice il motivo di interesse il primo è richiamare l’attenzione su come si procede alla notifica telematica della sentenza al fine del decorso del termine breve di impugnazione. Da una parte era stato sostenuto che l’appello avrebbe dovuto essere considerato tardivo dal momento che la notificazione della sentenza rispettava tutti i requisiti e non era stata neppure disconosciuta. Dall’altra parte, secondo l’avvocato di controparte – che aveva proposto appello il 22 ottobre 2015 e quindi tardivamente rispetto al termine breve quella notificazione non avrebbe potuto determinare il decorrere del termine breve. E ciò perché – a suo dire – il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza è accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione e che nel caso, non sussisteva la capacità in capo all’avvocato di estrarre copia autentica della sentenza resa in forma cartacea . Il secondo motivo di interesse rappresenta la infondatezza di quanto sostenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti, aveva ritenuto tempestivo l’appello perché in quel momento vi era – a suo dire - la necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale” per fare decorrere il termine breve perché era un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione dell’art. 16- undecies , comma terzo, d.l. n. 179/2012, [e quindi] dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione . La soluzione della Cassazione. Orbene, per la Cassazione il quadro normativo – differentemente dalla valutazione del Tribunale – è chiaro e inequivoco. In primo luogo, il primo comma dell’art. 18 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 prevede che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 . In secondo luogo, poi, il comma 2 dell’art. 3- bis l. n. 53/1994 prevede che quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone [nella relazione di notificazione, nda] la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata . Ne deriva che la notificazione nelle modalità prima ricordate notificazione della copia informatica per immagine” della sentenza che l’avvocato aveva attestato essere conforme alla copia autentica della sentenza così attestata dal Cancelliere erano sicuramente idonee al decorso del termine breve per l’impugnazione. Soprattutto, per la Cassazione non era pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza da cui è stato estratto il documento informatico per immagine al suo originale, poiché – nel caso di specie – tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all’Ufficio del Giudice di Pace .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 29 aprile – 19 luglio 2019, n. 19517 Presidente Amendola – Relatore Sestini Rilevato che A.O. convenne in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Pesaro, l’avv. P.P. per sentirne accertare la responsabilità professionale per la negligente proposizione di un ricorso avanti al Giudice del Lavoro di Rimini che era stato dichiarato nullo e per sentirla condannare al risarcimento dei danni la convenuta resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale, il pagamento del compenso per le prestazioni professionali effettuate il Giudice di Pace rigettò la domanda dell’attore e accolse la riconvenzionale della P. , riconoscendo alla stessa le spese di lite, con sentenza che venne impugnata dall’A. costituendosi in giudizio, la P. eccepì la tardività dell’appello, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza, e, nel merito, insistette nuovamente per il pagamento dei compensi o, in caso di soccombenza, per la compensazione fra gli stessi e l’importo da risarcire riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale ha affermato la responsabilità professionale dell’appellata, condannandola al risarcimento del danno nell’importo di 1.950,52 Euro, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, ponendo a carico dell’appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio ha proposto ricorso per cassazione - in proprio - l’avv. P.P. , affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria l’intimato ha resistito con controricorso. Considerato che il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e del D.M. n. 48 del 2013, art. 1, in riferimento al D.M. n. 44 del 2011, art. 18 e al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, poiché la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata - in via telematica - in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, comma 3, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione , dal che conseguiva la necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale per far decorrere il termine breve di impugnazione, concludendo pertanto che risultava congruo, proprio per l’incertezza che circondava la materia, il decorrere del solo termine lungo, termine entro il quale il presente appello è stato presentato la ricorrente assume, in senso contrario, che la notifica della sentenza era stata ritualmente effettuata a norma della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, ed ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal D.M. n. 48 del 2013, mediante allegazione alla PEC della copia informatica dell’originale cartaceo della sentenza e asseverazione della sua conformità all’originale conclude pertanto che l’appellabilità della sentenza era soggetta al termine breve di 30 giorni dalla data del 15.9.2015 e che la notifica dell’appello effettuata in data 22.10.2015 - risultava dunque tardiva aggiunge che la notifica telematica non era mai stata disconosciuta ed aveva pertanto raggiunto lo scopo di consentire la conoscenza dell’atto il controricorrente rileva che il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza è accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione e che, nel caso, non sussisteva la capacità in capo all’avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea , dato che l’avvocato non può autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematico , e considerato che il Giudice di pace non beneficia del processo telematico, onde non v’è alcun fascicolo telematico da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore la notifica era dunque inesistente, in quanto è stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza il motivo è fondato, in quanto il D.M. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal D.M. n. 48 del 2013, art. 1, stabilisce che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici comma 1 e che l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’art. 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notifica, a norma della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 5 comma 4 la L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, prevede al comma 2 che, quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal D.L. n. 179 del 2012, art. 3 bis, convertito in L. n. 221 del 2012 tale ultima norma stabilisce al comma 3 che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione nel caso di specie, l’esame diretto degli atti - consentito alla Corte a fronte della deduzione di un vizio refluente in error in procedendo - permette di rilevare che la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, è stata notificata il 15.9.2015 all’indirizzo PEC del difensore dell’A. la sentenza risulta completa di attestazione di conformità all’originale oltreché di formula esecutiva rilasciata dal cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro la relazione di notifica contiene l’attestazione di conformità all’originale effettuata dal notificante avv. P. tale notifica risulta conforme alle norme sopra richiamate, dato che il documento trasmesso in via telematica è stato estratto dall’originale analogico ed è stato attestato conforme all’originale nella relazione di notificazione né risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza da cui è stato estratto il documento informatico per immagine al suo originale, poiché - nel caso di specie - tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all’Ufficio del Giudice di Pace ne discende che la notifica della sentenza deve ritenersi ritualmente effettuata in data 15.9.2015, facendo decorrere il termine breve di impugnazione, e che risulta pertanto tardivo l’appello notificato il 22.10.2015 accolto pertanto il primo motivo e cassata la sentenza in relazione ad esso, il ricorso può essere deciso nel merito - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto - con affermazione della tardività dell’appello e dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado restano assorbiti il secondo motivo con cui si contesta la sussistenza della responsabilità professionale dell’avv. P. e il terzo e il quarto motivo attinenti alla domanda riconvenzionale proposta dalla P. , in relazione alla quale opera il giudicato di accoglimento formatosi sulla prima sentenza il quinto motivo attinente alla liquidazione delle spese di lite di secondo grado resta anch’esso assorbito in quanto la cassazione della sentenza comporta la necessità di riliquidare le spese del giudizio di appello non anche di quelle di primo grado, in quanto la relativa statuizione è coperta dal giudicato le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i restanti, cassa e, decidendo nel merito, dichiara la tardività dell’appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado condanna A.O. al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 1.200,00 oltre accessori, e di quelle del presente giudizio, liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.