Il collega di studio si dimentica di consegnare l’atto al difensore: valida comunque la notifica

Tardivo il ricorso per cassazione presentato oltre il termine indicato dall’art. 326 c.p.c. anche nel caso in cui la notifica della sentenza sia avvenuta mediante consegna a mani del collega di studio del difensore che si è dimenticato di consegnare a quest’ultimo l’atto.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 17166/19, depositata il 26 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale che dichiarava la paternità dell’attuale ricorrente nei confronti del figlio biologico, riconoscendo a favore di quest’ultimo, nonostante la maggiore età, un assegno di mantenimento pari a euro 400 mensili a carico del padre. Avverso il suddetto provvedimento, il padre propone ricorso per cassazione, mentre il figlio presenta un controricorso contenente l’eccezione di tardiva proposizione del suddetto ricorso. La notifica al difensore mediante consegna a mani del collega di studio. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, esaminando in via preliminare l’eccezione di tardiva proposizione dello stesso sollevata dal controricorrente. Quest’ultimo, infatti, sosteneva che, in relazione al termine breve di 60 giorni per impugnare, il ricorso per cassazione fosse stato proposto ben oltre tale termine, previsto dall’art. 326 c.p.c Il ricorrente, invece, affermava che la notifica della sentenza avveniva tramite consegna a mani del collega di studio, il quale si sarebbe dimenticato di consegnargli l’atto. La Suprema Corte dichiara fondata l’eccezione sollevata dal controricorrente, osservando che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte risulta validamente eseguita nel momento in cui viene consegnata una copia dell’atto ad un collega di studio, qualora quest’ultimo la accetti senza alcuna riserva. Dunque, spetta al procuratore destinatario della suddetta notificazione, ove ne contesti la ritualità, l’onere di provare l’inesistenza di qualsivoglia relazione collaborativa di stampo professionale con il summenzionato collega e, di conseguenza, la casualità della sua presenza nel proprio studio legale. Nel caso di specie, il ricorrente si limita ad allegare una mera dimenticanza del collega, dunque gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso poiché proposto tardivamente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 5 aprile – 26 giugno 2019, n. 17166 Presidente Valitutti – Relatore Tricomi Ritenuto che M.A. propone ricorso con due motivi corredati da memoria per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, in epigrafe indicata, nei confronti di F.M. , che replica con controricorso. La decisione impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato la paternità di M. nei confronti del figlio biologico F. e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha riconosciuto al figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, anche un assegno di mantenimento di Euro 400,00= mensili, oltre interessi dalla scadenza al saldo. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c Considerato che 1. In via preliminare ed assorbente va esaminata l’eccezione di tardiva proposizione del ricorso per cassazione, sollevata dal controricorrente. Questi, per dedurre l’avvenuta decorrenza del termine breve di sessanta gironi per l’impugnazione, sostiene che la sentenza venne notificata al M. nel domicilio eletto presso il difensore il 10 luglio 2017, mentre il ricorso per cassazione venne proposto il 23 gennaio 2018, quando il termine breve ex art. 326 c.p.c. era già scaduto. Il ricorrente - nella memoria - non contesta nè il fatto che la notifica sia stata effettivamente effettuata, nè la relativa data, ma afferma che il collega di studio si sarebbe dimenticato di consegnargli l’atto, e deduce la nullità della notifica osservando che non risultano indicate sull’atto le ragioni per le quali non venne consegnato a mani proprie del difensore costituito. 2. L’eccezione è fondata e va accolte. Come si evince dagli atti allegati al fascicolo del controricorrente, la sentenza venne notificata il 10 luglio 2017 a M.A. , elettivamente domiciliato presso lo studio legale del procuratore costituito O.G. sito ad omissis , mediante consegna a mani del collega di studio avv. S. Pagliorelli tale circostanza, attestata dall’Ufficiale giudiziario, risulta dirimente. Invero la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio Cass. n. 8537 del 6/4/2018 . Nella specie, il ricorrente nulla dice al riguardo, essendosi limitato ad allegare una dimenticanza del collega. 3. L’accoglimento dell’eccezione, assorbe la disamina del ricorso, che va dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese de giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge - Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 - Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.