Il custode giudiziario può attivarsi per il recupero delle spese dal momento della comunicazione del provvedimento di dissequestro

Il comma quarto dell’art. 150 d.P.R. n. 115/2002 così come novellato dalla legge n. 168/2005 prevede una formale avvertenza diretta sia all’avente diritto sia al custode, sulla scorta della quale le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione all’avente diritto, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione. È, dunque, la comunicazione all’avente diritto che permette il trasferimento dell’obbligazione consentendo così al custode - da quel preciso momento - di attivarsi per il recupero delle spese allo stesso dovute nei confronti dell’avente diritto.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 16850 depositata il 24 giugno 2019. Il fatto. Il titolare di una ditta operante nel settore della custodia giudiziaria di veicoli si opponeva al decreto con cui il giudice territorialmente competente, a fronte di un’istanza di liquidazione delle spese di recupero, trasporto ed indennità di custodia di un’autovettura sottoposta a sequestro penale, aveva liquidato le sole spese di trasporto e di custodia sino al trentesimo successivo al verbale di restituzione redatto dalle forze dell’ordine. A sostegno dell’opposizione il custode rilevava come, solo a seguito di suoi solleciti, il verbale di restituzione gli fosse stato comunicato a mezzo fax , con oltre quattro anni di ritardo rispetto alla data della sua emissione. Il Presidente del Tribunale adito rigettava con ordinanza l’opposizione ritenendo applicabile l’art. 150 d.P.R. n. 115/2005 e succ. mod. la cui ratio in materia di comunicazione al custode del provvedimento di dissequestro è quella di consentire a quest’ultimo il recupero tempestivo delle spese di custodia dall’avente diritto, a carico del quale sono poste quelle dovute per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Il magistrato escludeva, quindi, che dalla mancata comunicazione discendesse l’obbligo per il p.m. di liquidare le spese di custodia sino alla comunicazione stessa, potendo questa avere rilievo solo nell’ipotesi, insussistente nel caso di specie, in cui il custode avesse dedotto e dimostrato che, a causa di tale omissione, non avesse potuto recuperare dette spese. Il custode proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione. Nella specie, gli Ermellini hanno ritenuto infondato uno dei due motivi proposti dal custode per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 150 d.P.R. n. 115/2005 in quanto secondo gli stessi dalla lettura della norma in questione è agevole notare che non viene prevista alcuna comunicazione del provvedimento di restituzione al custode, ma solo all’avente diritto alla restituzione. I giudici proseguono affermando che, nella specie deve comunque rilevarsi che il tribunale si è fatto carico, sul piano interpretativo, di far discendere una conseguenza dal mancato tempestivo assolvimento da parte dell’autorità pubblica, dell’onere di comunicazione del provvedimento di dissequestro al custode, introdotto dall’art. 150 T.U In sostanza, pur non avendo come detto la norma finalità di incidere sulla determinazione del momento di trasferimento dell’obbligazione nei confronti del custode, il tribunale non nega alla norma un diverso impatto innovativo la previsione di una comunicazione al custode, avente la funzione di consentire l’attivazione del custode stesso per il recupero nei confronti dell’avente diritto, presupporrebbe che, in caso di ritardo nella sua effettuazione, sussista una responsabilità dei funzionari o dipendenti dello Stato, estesa a quest’ultimo. Concludendo. Ora, conclude il Collegio di legittimità, tale responsabilità, secondo i principi generali della responsabilità per danno, avrebbe però rilievo solo nell’ipotesi in cui il custode deduca e dimostri che, a causa di tale omissione, non abbia potuto recuperare dette spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre 2018 – 24 giugno 2019, n. 16850 Presidente Gorjan – Relatore Sabato Fatti di causa 1. S.A., titolare di omonima ditta operante nel settore della custodia giudiziale di veicoli, si è opposta - ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 recante il t.u. in materia di spese di giustizia - al decreto in data 10.10.2014 con cui il sostituto procuratore presso il tribunale di Siracusa, a fronte di un’istanza di liquidazione delle spese di recupero, trasporto e indennità di custodia sino al 25.1.2013 di un’autovettura sottoposta a sequestro penale in data 30.8.2008, aveva liquidato le sole spese di trasporto e di custodia sino al 30 giorno successivo al verbale di restituzione redatto dai carabinieri di Noto il 9.9.2008. A sostegno dell’opposizione la custode ha rilevato come, solo a seguito di suoi solleciti, il verbale di restituzione le fosse stato comunicato il 25.1.2013 via fax, con oltre quattro anni di ritardo rispetto alla sua emissione. 2. Con ordinanza depositata il 24.3.2015 il presidente designato del tribunale di Siracusa ha rigettato l’opposizione. 2.1. A supporto della decisione il decidente ha considerato non applicabile alla fattispecie l’art. 84 disp. att. c.p.p. che non prevedeva la comunicazione al custode del provvedimento di restituzione , in quanto ratione temporis abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299. 2.2. Il presidente ha ritenuto, invece, applicabile l’art. 150 del D.P.R. medesimo che effettivamente prevede la comunicazione del provvedimento di restituzione al custode ma ha considerato che la ratio della norma in materia di comunicazione al custode è quella di consentire al custode il recupero tempestivo delle spese di custodia dall’avente diritto, a carico del quale sono poste quelle dovute per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione . Ha quindi escluso che dalla mancata comunicazione discendesse l’obbligo per il p.m. di liquidare le spese di custodia sino alla comunicazione stessa, potendo questa avere rilievo solo nell’ipotesi , insussistente nel caso di specie, in cui il custode deduca e dimostri che, a causa di tale omissione, non abbia potuto recuperare dette spese . 3. Avverso l’ordinanza, non appellabile ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 6, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. S.A. su due motivi. Gli intimati procuratore della repubblica e ministero della giustizia non hanno svolto difese. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 29494 del 7 dicembre 2017 altra sezione di questa corte, data la novità della questione e la rilevanza nomofilattica , ha rinviato a nuovo ruolo anche ai fini delle verifiche necessarie circa la spettanza tabellare della materia all’esito di tanto il processo è stato chiamato nuovamente all’odierna pubblica udienza innanzi a questa sezione tabellarmente competente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 150, lamentandosi avere erroneamente l’ordinanza del tribunale affermato che la mancata comunicazione del provvedimento di restituzione al custode non incida sul trasferimento dallo stato all’avente diritto dell’obbligo di corresponsione degli oneri di custodia, di modo che l’omissione o il ritardo avrebbero rilievo solo per il caso in cui il custode deduca e dimostri che, a causa di tale disguido, non abbia potuto recuperare detti oneri. 2. Il motivo è infondato, con assorbimento del secondo motivo con cui si lamenta violazione dell’art. 168 del predetto t.u., per non avere il provvedimento impugnato esattamente quantificato le spettanze. 2.1. Come rettamente ricordato nell’ordinanza impugnata, la fattispecie era originariamente governata dall’art. 84 disp. att. c.p.p. che, sotto la rubrica Restituzione delle cose sequestrate , dettava 1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall’autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. 2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’art. 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione . 2.2. Come è agevole notare dalla lettura della norma, non era prevista alcuna comunicazione del provvedimento di restituzione al custode, ma solo all’avente diritto alla restituzione. Era comunque previsto che, decorsi trenta giorni dalla comunicazione all’avente diritto, fosse costui e non l’erario tenuto al pagamento delle spese di custodia e conservazione. Quindi la previsione della comunicazione e la fissazione di un termine di scaturigine legislativa congiuntamente costituivano il substrato giuridico per la traslazione degli oneri sull’avente diritto, sì stimolando questi ad adoperarsi per la sollecita esecuzione della restituzione a sua iniziativa e cura, senza alcun ulteriore intervento delle autorità pubblica, intervento la cui previsione avrebbe inciso pesantemente sul piano organizzativo. 2.3. Dal 1 luglio 2002, con l’introduzione del sopra menzionato t.u. in materia di spese di giustizia, la norma è stata sostituita dall’art. 150 dello stesso t.u. che, sotto la rubrica Restituzione di beni sequestrati , ha prescritto 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’ufficio, o su richiesta dell’interessato esente da bollo è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. 2. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto e al custode della avvenuta restituzione è redatto verbale . Gli artt. 151 ss. del t.u. hanno regolamentato, poi, la vendita dei beni non ritirati dagli aventi diritto e la devoluzione eventuale del ricavato alla Cassa delle Ammende in particolare, l’art. 151 prevedeva al comma 1, nel testo già vigente dal 2002, l’obbligo di ritiro della cosa restituita entro trenta giorni, pena l’avvio del procedimento di vendita. 2.4. Dal 23 agosto 2005, a seguito di novellazione dell’art. 150 t.u. ad opera della L. 17 agosto 2005, n. 168 in sede di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, la medesima norma del t.u. è risultata così formulata 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale. 2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’art. 324 c.p.p 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. 4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla Cassa delle Ammende . Tale ultimo è il testo della norma ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame. 2.5. Dall’esame letterale dell’art. 150 t.u., che - in entrambi i testi vigenti successivamente - ha aggiunto alla precedente formalità di comunicazione del provvedimento all’avente diritto anche quella di comunicazione di esso al custode, la parte ricorrente vorrebbe far discendere che, per tutta la durata del ritardo della comunicazione al custode, permarrebbe l’obbligazione in capo allo stato di sostenere le spese di custodia e conservazione. Tale esegesi delle modificazioni introdotte dal t.u. rispetto al testo originario dell’art. 84 disp. att. c.p.p. assegnerebbe alle modificazioni stesse una portata innovativa sostanziale, ricollegando alla comunicazione al custode, e non al solo avente diritto, l’avvio del decorso del termine di trenta giorni utile a consentire la traslazione degli oneri su quest’ultimo nonché il sorgere del potere del giudice di disporre la vendita della cosa custodita. 2.6. L’esegesi in parola non è condivisibile. La precedente disposizione dell’art. 84 disp. att. c.p.p., abrogata nel 2002 in quanto sostituita dall’art. 150 t.u., stabiliva che le spese di custodia e di conservazione fossero in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo aveva ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione, senza prevedere alcuna comunicazione al custode. In base a tale norma, un’ampia giurisprudenza di questa corte Cass. n. 23444 del 2006 e n. 7943 del 2007, nonché sez. U. n. 19161 del 2009, oltre a pronunce di Cass. pen. tra cui la n. 854 del 2001 aveva affermato che è compito dello stato anticipare le spese di custodia comunque dovute, salvo che in caso di definizione del procedimento penale a favore dell’indagato o imputato, da quest’ultimo sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione all’avente diritto del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene. Dopo tale data, secondo detta giurisprudenza, il carattere pubblico della funzione del custode viene meno e il suo diritto di credito, volto a ottenere la corresponsione dell’indennità di custodia, è disciplinato dalle norme del codice civile con la conseguenza che il provvedimento di dissequestro e restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto non deve essere comunicato al custode, il quale ha l’onere di attivarsi nei confronti di colui che non abbia provveduto al tempestivo ritiro, al fine di recuperare quanto dovutogli. 2.7. L’interpretazione della disposizione nel senso che il custode non avesse titolo a comunicazione alcuna non può certo permanere dopo la modificazione normativa intervenuta con il t.u., che ha introdotto anche la comunicazione del provvedimento di restituzione al custode. Tuttavia, la finalità perseguita con tale nuovo adempimento non risulta certamente essere quella di posporre alla data dell’avvenuta comunicazione al custode, se successiva a quella all’avente diritto, la traslazione dell’obbligazione di cui si è detto. 2.8. Nessun indice normativo depone invero in tale senso auspicato dalla ricorrente. In assenza di una voluntas legis innovativa, dunque, alla luce del preesistente assetto dell’art. 84 disp. att. c.p.p., abrogato per trasferire la sua disciplina in un t.u. con i necessari coordinamento e semplificazione v. L. 8 marzo 1999, n. 50, e L. 15 marzo 1997, n. 59 , non può non ritenersi che la comunicazione al custode sia stata introdotta solo per consentire allo stesso di provvedere efficacemente ad attivarsi nei confronti di colui non abbia provveduto al tempestivo ritiro. In effetti, nel vigore della disp. att. c.p.p., in mancanza di una comunicazione, era onere del custode informarsi periodicamente circa lo stato della procedura onere, del resto, di cui è apparsa consapevole la ricorrente che ha più volte compulsato gli uffici , al fine di poter agire contro l’avente diritto alla restituzione, una volta che fosse cessata l’obbligazione di anticipazione a carico dell’erario. Dunque la nuova disposizione tende a facilitare il predetto onere di attivazione del custode, in nessun modo eliminato. 2J. La bontà di tale approdo ermeneutico trova conferma nel testo che è poi quello applicabile alla fattispecie ratione temporis - dell’art. 150 t.u. in vigore dal 2005. Viene infatti prevista, al comma 4, una formale avvertenza, diretta sia all’avente diritto sia al custode, che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scilicet, dalla comunicazione all’avente diritto sono in ogni caso a carico dell’avente diritto alla restituzione . Non si potrebbe, del resto, diversamente da quanto assume la parte ricorrente, interpretare la traslazione decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione come se la comunicazione cui è fatto riferimento sia quella anche al custode. Tale lettura della norma, infatti, striderebbe con la lettura del comma 3, immediatamente precedente, che chiaramente dispone Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Se, dunque, in ogni caso , le spese sono dovute dall’avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno da quando il medesimo e non il custode ha ricevuto la comunicazione , la comunicazione al custode - avente la ben diversa funzione innanzi descritta - non incide sul trasferimento dell’obbligazione, posto che altrimenti la disposizione avrebbe dovuto avere ben altra formulazione. Significativamente, poi, anche il comma 4 reitera la locuzione in ogni caso , a sottolineare l’irrilevanza di ogni altro adempimento rispetto alla traslazione. 2.10 Deve rilevarsi che il tribunale si è fatto carico, sul piano interpretativo, di far discendere una conseguenza dal mancato tempestivo assolvimento, da parte dell’autorità pubblica, dell’onere di comunicazione del provvedimento di dissequestro al custode, introdotto dall’art. 150 t.u. In sostanza, pur non avendo come detto la norma la finalità di incidere sulla determinazione del momento di trasferimento dell’obbligazione nei confronti del custode, il tribunale non nega alla norma un diverso impatto innovativo la previsione di una comunicazione al custode, avente la funzione di consentire l’attivazione del custode stesso per il recupero nei confronti dell’avente diritto, presupporrebbe che, in caso di ritardo nella sua effettuazione, sussista una responsabilità dei funzionari o dipendenti dello stato, estesa a quest’ultimo. Secondo il tribunale, tale responsabilità, secondo i principi generali della responsabilità per danno, avrebbe però rilievo solo nell’ipotesi in cui il custode deduca e dimostri che, a causa di tale omissione, non abbia potuto recuperare dette spese . 2.11 Tale statuizione non va esaminata in questa sede in quanto non specificamente censurata. Ove avesse dovuto essere esaminata, si sarebbe dovuta ulteriormente interpretare la disposizione dell’art. 150 t.u. al fine di verificare se la previsione della comunicazione al custode sia stata introdotta in via meramente facilitativa dell’onere di attivazione del custode stesso, come già ricostruito dalla giurisprudenza in base alla precedente disposizione codicistica, per cui la mancata comunicazione non farebbe venir meno l’onere stesso, o se dall’introduzione sia derivato effettivamente, come presuppone il tribunale di Siracusa, un diritto alla comunicazione, in mancanza del quale non nascerebbe l’onere di attivazione, con l’ipotizzata responsabilità che pare ricondotta all’art. 28 Cost 2.12. Solo per completezza, in tale quadro, può rilevarsi come l’ipotizzata responsabilità ex art. 28 Cost. non potrebbe comunque farsi valere nell’ambito di un procedimento di liquidazione con decreto di pagamento e della correlativa opposizione ex art. 170 t.u., ma con separata azione risarcitoria nelle forme di legge. 3. In definitiva il ricorso va rigettato. Non deve provvedersi sulle spese, stante il mancato espletamento di difese da parte degli intimati. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit. P.Q.M. la corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit