Correzione di errore materiale nella sentenza per omessa distrazione delle spese di lite

Ai sensi dell’art. 93, comma 1, c.p.c. la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate può essere effettuata dal difensore in suo favore ed anche degli altri difensori dello stesso cliente, con l’obbligo del giudice di liquidare l’intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti che si sono succeduti nella difesa della parte vittoriosa.

Premesso ciò, una tale richiesta deve essere effettuata all’interno del singolo grado di giudizio, escludendo che la distrazione delle spese di u determinato grado sia domandata in un grado successivo. Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza per correzione errore materiale n. 16244/19, depositata il 18 giugno, intervenuta su richiesta del difensore antistatario delle parti nel giudizio di legittimità conclusosi con una sentenza della Suprema Corte, per chiedere la correzione dell’errore materiale riscontrabile all’interno della sentenza stessa in ragione dell’omessa distrazione delle spese di lite, liquidate per l’intero svolgimento del giudizio. La correzione dell’errore materiale e la richiesta di distrazione delle spese. Per quanto riguarda la distrazione chiesta dal difensore, in relazione alla sua attività professionale svolta nel giudizio di legittimità, occorre applicare il principio secondo cui all’omissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il processo di correzione dell’errore materiale. E nel caso di specie, dunque, la sentenza deve essere corretta sotto questo aspetto. Però, ad onore del vero, l’avvocato ha chiesto la distrazione in suo favore non solo in relazione al giudizio di legittimità, ma anche in considerazione della stessa richiesta del precedente difensore nei 2 gradi di giudizio precedenti. Sul punto, la S.C. ribadisce che, per la pronuncia sulla distrazione delle spese, l’art. 93 c.p.c., nel caso in cui la parte abbia avuto più difensori, non richiede la necessaria concorrenza del procuratore costituito con gli altri difensori, ma richiede solo che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non sia egli il beneficiario . Ciò significa che la disposizione dell’art. 93 c.p.c., stabilendo che la richiesta di distrazione dei compensi non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore in favore suo e degli altri difensori , impone al giudice l’obbligo di considerare e liquidare l’intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti che si sono succeduti nella vicenda giudiziaria e nella difesa della parte vittoriosa. La suddetta richiesta però deve essere effettuata all’interno del singolo grado di giudizio, escludendo che la distrazione delle spese di u determinato grado sia domandata in un grado successivo. Da ciò deriva che nel caso in esame la domanda di distrazione effettuata dal difensore con riguardo all’attività prestata dal precedente difensore non può essere accolta. Per tali motivi gli Ermellini accolgono il ricorso per correzione di errore materiale all’interno della sentenza in esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza per correzione errore materiale 30 aprile – 18 giugno 2019, n. 16244 Presidente Genovese – Relatore Di Marzio Rilevato che 1. - L’avvocato F.A. , difensore antistatario di A.A. , S.S. e S.A. nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza di questa Corte del 22 dicembre 2017, n. 30892, chiede di correggere l’errore materiale riscontrabile in detta sentenza in ragione dell’omessa distrazione delle spese di lite, liquidate in relazione all’intero svolgimento del giudizio, a seguito dell’accoglimento del ricorso A. -S. e della cassazione senza rinvio della sentenza resa tra le parti dalla Corte d’appello di Bari con decisione nel merito. 2. - Fa.Ga. resiste evidenziando, tra l’altro, che il F. non era il difensore della parte vincitrice nei gradi di merito, sicché non potrebbe chiedere per essi la distrazione. 3. Le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che 4. - Quanto alla distrazione chiesta dall’avvocato F. , in relazione all’attività difensiva da lui spiegata nel giudizio di legittimità, trova applicazione il principio già affermato da questa Corte secondo cui alla ommissione della distrazione delle spese può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037 . Nella specie la distrazione era stata effettivamente chiesta dall’avvocato F. , sicché la menzionata sentenza deve essere conseguentemente corretta nel senso indicato in dispositivo. L’avvocato ha però chiesto la distrazione in suo favore non solo in relazione al giudizio di legittimità, ma anche in considerazione della analoga richiesta formulata dal precedente difensore nei due gradi di giudizio di merito. Orbene, contrariamente a quanto osservato dalla difesa del Fa. , la richiesta del F. trova in linea di principio fondamento nella previsione dettata dall’art. 93 c.p.c., comma 1, secondo cui Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate . In proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l’art. 93 c.p.c., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario Cass. 22 marzo 1984, n. 1907 e v. già Cass. 14 febbraio 1964, n. 329 . E, dunque, parimenti la richiesta può essere avanzata dal difensore con procura che abbia egli stesso non riscosso gli onorari e anticipato le spese, quantunque assieme ad altri, i quali non abbiano riscosso i primi e anticipato le altre in precedenti gradi, nei quali la richiesta di distrazione sia stata proposta, ma sia rimasta senza esito in ragione del riparto delle spese di lite fatto dal giudice. Ergo, la norma dell’art. 93 c.p.c., comma 1, stabilendo che la richiesta di distrazione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate è fatta dal difensore in favore suo e degli altri difensori , impone al giudice di considerare e liquidare - salvo il caso di diversa specificazione del richiedente la distrazione - l’intero complesso delle prestazioni difensive erogate nel processo dai vari professionisti succedutisi nella difesa della parte vittoriosa, la quale - come è stato in passato precisato - ha peraltro interesse a dolersi della violazione dello obbligo predetto e dell’inadeguata liquidazione delle spese, essendo esposta al rischio che il difensore la cui opera sia stata liquidata in misura insufficiente o sia stata del tutto trascurata ne richieda il pagamento ad essa invece che alla parte soccombente Cass. 20 giugno 1989, n. 2931 . Ciò significa che l’art. 93 c.p.c., contempla, nell’ipotesi considerate, un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio per gli onorari e le spese che gli spettano ed in nome proprio e per conto altrui per gli onorari e le spese degli altri difensori. Tanto premesso in generale, occorre ancora aggiungere che la distrazione in tanto può essere disposta, in quanto sia stata chiesta, e che la richiesta ha da essere effettuata all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinate grado sia domandata in un grado successive. Difatti, la distrazione delle spese ed onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 c.p.c., può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente , di guisa, che la domanda di distrazione non può essere proposta successivamente alla sentenza ed in modo autonomo rispetto al processo già concluso Cass. 18 luglio 1969, n. 2667 . Ne discende, nel caso in esame, che la domanda di distrazione avanzata dall’avvocato F. , con riguardo all’attività prestata dal precedente difensore, non può essere accolta, non risultando dove la distrazione sarebbe stata richiesta, come si espone nel ricorso per correzione di errore materiale, anche nei due gradi di giudizio precedenti dal precedente difensore . P.Q.M. accoglie per quanto di ragione il ricorso per correzione di errore materiale e dispone che nella sentenza numero 30892 del 22 dicembre 2017, alla pagina 7, laddove è scritto Le spese seguono la soccombenza , debba invece intendersi scritto Le spese, distratte in favore del difensore antistatario, quanto al giudizio di legittimità, seguono la soccombenza , e, nel dispositivo, laddove è scritto delle spese sostenute per l’intero giudizio, liquidate, , debba invece intendersi scritto delle spese sostenute per l’intero giudizio, liquidate, quanto al solo giudizio di legittimità, in favore del difensore antistatario, , fermo il resto, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.