Ricorso avverso il decreto di espulsione a mezzo del servizio postale: fa fede la data di spedizione

Ai sensi dell’art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, la proposizione del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero può avvenire mediante servizio postale e, ai fini della tempestività, deve farsi riferimento alla data di spedizione e non a quella di ricezione.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 15981/19, depositata il 14 giugno. Succedeva che, dopo la dichiarazione di inammissibilità da parte del GdP del ricorso proposto da uno straniero, in quanto tardivo, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 e 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, poiché tale norma prevede la proposizione del suddetto ricorso anche a mezzo del servizio postale e, per la tempestività, deve farsi riferimento alla data di spedizione. Ricorso tardivo o tempestivo? Per gli Ermellini il ricorso dello straniero risulta essere fondato, posto che, ai fini della tempestività dell’impugnazione del decreto di espulsione dello straniero deve farsi riferimento alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale e non alla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice adito. Questo perché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall’art. 12, comma 1, l. n. 189/2022 e poi modificato dall’art. 1, comma 2, d.l. n. 241/2004, convertito dall’art. 1, comma 1, l. n. 271/2004, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la produzione del ricorso dello straniero avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente . Per tale ragione il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio ad altro GdP.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile -1, ordinanza 22 febbraio – 14 giugno 2019, n. 15981 Presidente Scaldaferri – Relatore Vella Rilevato che 1. con l’ordinanza impugnata, il Giudice di pace di Roma ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso proposto da I.H. - inviato per posta in data 04/09/2017 e pervenuto all’ufficio in data 06/09/2017 - avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 05/07/2017, notificatogli in pari data 2. il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, poiché quest’ultima norma consente la proposizione del ricorso avverso il decreto di espulsione anche a mezzo del servizio postale e, ai fini della sua tempestività, deve farsi riferimento non già alla data di ricezione da parte della cancelleria del giudice adito, bensì a quella di spedizione 3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che 4. il ricorso è fondato, poiché ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero si deve avere riguardo alla data di spedizione del ricorso tramite presentazione all’ufficio postale, non già alla data di ricezione, posto che la sentenza della Corte Cost. n. 278 del 2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, come sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 12, comma 1, e poi modificato dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 1, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia stata accertata l’identità del ricorrente in applicazione della normativa vigente Cass. n. 21683/2010 cfr. Cass. n. 15193/2012 per cui ai fini della tempestività dell’impugnazione del provvedimento di espulsione dello straniero, si deve avere riguardo alla data di presentazione dell’atto all’ufficio di rappresentanza diplomatica o consolare e non alla data della consegna del medesimo atto all’ufficio giudiziario adito, dal momento che i tempi di tale inoltro e consegna non dipendono dal ricorrente e, dunque, non possono essere posti a suo carico . 5. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio ad altro Giudice di Pace di Roma, per l’esame del ricorso proposto da I.H. avverso il decreto di espulsione, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altro Giudice di Pace di Roma, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.