Sul treno senza biglietto: sanzione eccessiva e quindi ridotta

Vittoria parziale per il passeggero trovato sul convoglio senza il previsto titolo di viaggio. Sanzione ridotta da 200 euro a 84 euro. Confermata, invece, la compensazione delle spese processuali decisiva la valutazione dell’orientamento giurisprudenziale tra TAR e Corte Costituzionale.

Beccato” sul treno senza biglietto. Inevitabile la sanzione per il passeggero che ha provato a viaggiare gratis. Unica soddisfazione per lui è la valutazione con cui i Giudici considerano eccessiva” la sanzione applicata da Trenitalia, riducendola da 200 euro a 84 euro. Confermata, invece, nonostante le obiezioni proposte dall’uomo, la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’orientamento espresso dai magistrati amministrativi in ordine alla natura della penale applicabile al passeggero non provvisto di titolo di viaggio Cassazione, ordinanza n. 12732/19, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Sanzione. Posizione netta, quella assunta prima dal Giudice di pace e poi dai Giudici del Tribunale è legittima la pretesa avanzata da Trenitalia, cioè ottenere dal passeggero, beccato sul treno senza biglietto, il pagamento del titolo di viaggio e della connessa sanzione. In primo grado la cifra stabilita è pari a 276 euro e 20 centesimi. In secondo grado, però, essa viene ridotta decisiva la constatazione della manifesta eccessività della sanzione irrogata da Trenitalia e assimilabile a una clausola penale e portata da 200 euro a 84 euro. Vittoria parziale, quindi, per il passeggero, che però mal digerisce l’ulteriore decisione presa dal Tribunale, ossia la compensazione delle spese dei giudizi . Su questo fronte, in particolare, egli sostiene che non vi è stato alcun mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura della sanzione irrogata da Trenitalia per il titolo di viaggio mancante . Di diverso parere, però, sono i Giudici della Cassazione, i quali mostrano di condividere le valutazioni compiute in Tribunale, laddove si è rilevata la sussistenza di una problematica in ordine alla natura, pubblica o privata, della sanzione irrogata da Trenitalia in ipotesi di titolo di viaggio mancante . A questo proposito, viene ricordato che il Tar Lazio nel 2015 ha qualificato tale sanzione come pubblica , mentre la Corte Costituzionale nel 2014 ha affermato, con riferimento al trasporto ferroviario, la sussistenza di un affrancamento dall’antica fonte legislativa delle tariffe e condizioni generali del contratto per essere trasferta all’autonomia regolativa dell’ente . Non vi sono dubbi, secondo i giudici, sul fatto che tale problematica ha avuto conseguente rilevanti sull’esito del giudizio, in quanto solo la qualifica della sanzione irrogata da Trenitalia come clausola penale ha potuto consentirne una riduzione per eccessiva onerosità . E legittimamente, di conseguenza, è stata stabilita la compensazione delle spese processuali alla luce di un orientamento giurisprudenziale non univoco , concludono dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 novembre 2018 – 14 maggio 2019, numero 12732 Presidente Lombardo – Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di pace di Modena, con sentenza numero 289 del 2016, rigettava l'opposizione proposta da Fe. Ca. avverso l'ordinanza con cui Trenitalia gli intimava il pagamento di Euro 276,20, per titolo di viaggio mancante. A seguito di rituale appello interposto dal Care, il Tribunale di Modena, con sentenza numero 2156 del 2016, affermando la natura contrattuale della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a., assimilabile ad una clausola penale ex art. 1382 c.c., ne dichiarava la manifesta eccessività e, accogliendo parzialmente il gravame, ne riduceva l'ammontare da Euro 200,00 a Euro 84,00. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena, il Ca. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. E' rimasta intimata Trenitalia s.p.a Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, numero 5 , c.p.c, su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Atteso che - con l'unico motivo parte ricorrente denuncia, ex art 360, comma 1, numero 3 e numero 5, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione, dell'art. 91 c.p.c, in materia di compensazione delle spese processuali. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza del Tribunale è viziata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese dei giudizi, ritenendo sussistente un diverso orientamento della giurisprudenza amministrativa, non essendovi nella specie alcun mutamento giurisprudenziale in ordine alla natura della sanzione irrogata da Trenitalia per titolo di viaggio mancante. Il motivo non merita accoglimento. Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Tale norma che è stata dapprima emendata dall'art. 2, comma primo, lett. a , legge numero 263 del 2005, come modificata dall'art. 39-quater legge numero 51 del 2006, poi è stata ulteriormente modificata dall'art. 45, II comma, della legge numero 69 del 2009 ed infine, dall'art. 13, comma I, D.L.12 settembre 2014 numero 132 applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato in data 15.05.2017 che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti Cass. 11217/2016 . Tanto precisato, il giudice di merito, effettuando una autonoma valutazione della giurisprudenza ritenuta rilevante nella specie, ha compensato le spese di lite rilevando la sussistenza di un problematica in ordine alla natura, pubblica o privata, della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. in ipotesi di titolo di viaggio mancante. Il Tribunale ha, invero, da un lato, richiamato la sentenza del TAR Lazio, numero 12179/2015, che ha qualificato tale sanzione come pubblica, rinvenendone la fonte di legittimazione nell'art 23 del D.P.R. numero 753/1980, e, dall'altro, l'ordinanza della Corte costituzionale numero 184/2014, che ha affermato, con riferimento al trasporto ferroviario, la sussistenza di un affrancamento dall'antica fonte legislativa delle tariffe e condizioni generali del contratto . per essere trasferita all'autonomia regolativa dell'ente . Orbene, non par dubbio che tale problematica ha avuto conseguenze rilevanti sull'esito del giudizio, in quanto solo la qualifica della sanzione irrogata da Trenitalia s.p.a. come clausola penale ha potuto consentirne una riduzione, ex art. 1384 c.c., per eccessiva onerosità. In altri termini, il giudice del gravame ha statuito la compensazione delle spese processuali sull'assunto di un orientamento giurisprudenziale non univoco, peraltro in presenza di un accoglimento solo parziale dell'appello. Del resto l'accertamento della presenza di tale contrasto è rimesso al giudice del merito e, ove lo stesso sussista come nella specie , trattandosi di argomentazione niente affatto irragionevole, ma da sola sufficiente a giustificare la decisione, non può essere sindacata in sede di legittimità, considerato che la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese di lite va valutata ex ante, con riferimento, cioè, alla situazione giurisprudenziale esistente all'epoca della proposizione della domanda Cass. numero 27725/2017 . In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell'intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 7 novembre 2018.