Poco traffico e strada rettilinea: comunque grave l’eccesso di velocità

Rimessa in discussione la decisione con cui in Tribunale è stata cancellata la multa presa da un automobilista inchiodato dall’autovelox. Difficile, secondo i Giudici, parlare di condotta non pericolosa”.

Poco traffico, strada lunga e rettilinea ed eccesso di velocità non esorbitante. Questi elementi non possono però rendere meno grave la condotta dell’automobilista. Così i Giudici ridanno vigore alla sanzione comminata grazie a un autovelox Cassazione, ordinanza n. 12629/19, sez. VI Civile - 2, depositata il 13 maggio . Circostanze. Scenario della vicenda è un piccolo paesino in provincia di Isernia. Lì un uomo, alla guida della propria vettura, viene multato a seguito del rilevamento effettuato da un autovelox inequivocabile il dato registrato dall’apparecchiatura, cioè una velocità di 76 chilometri orari a fronte di un limite fissato a 50 chilometri orari. A sorpresa, però, prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale accolgono l’opposizione dell’automobilista e cancellano la multa comminatagli per eccesso di velocità. In sostanza, a salvare il conducente sono l’esiguità della velocità in eccesso – cioè 26 chilometri orari in più rispetto al limite di 50 chilometri orari – e le circostanze di tempo e di luogo , ossia orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea . Questi elementi sono sufficienti, secondo i giudici, per ritenere che il superamento del limite di velocità non ha posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l’incolumità pubblica e privata . Violazione. A mettere in discussione la visione ‘buonista’ del Tribunale provvedono ora i magistrati della Cassazione, accogliendo il ricorso del Comune e ritenendo poco plausibile la buonafede dell’automobilista. In particolare, i Giudici osservano, innanzitutto, che non è ammissibile il giudizio di pericolosità in concreto” della condotta tenuta dall’uomo che ha violato il limite di velocità presente sulla strada percorsa con la propria vettura. Allo stesso tempo, essi tengono a sottolineare che l’esimente della buonafede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che egli abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge . Applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, pare fragile la visione che ha spinto il Tribunale a ritenere non punibile” la violazione compiuta dall’automobilista. E dei paletti fissati dalla Cassazione dovranno tenere conto i giudici di secondo grado, chiamati a valutare con attenzione la posizione dell’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 20 dicembre 2018 – 13 maggio 2019, n. 12629 Presidente Lombardo – Relatore Picaroni Ritenuto che il Comune di Sesto Campano ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Isernia, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 14 aprile 2017, con la quale è stato rigettato l'appello proposto dallo stesso Comune avverso la sentenza del Giudice di pace di Venafro n. 82 del 2014 che il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da Gi. Sc. al verbale di contestazione della violazione dell'art. 142, comma 8, cod. strada, rilevata con apparecchio autovelox che il Tribunale ha confermato la decisione sul rilievo che, data l'esiguità della velocità eccedente 26 km/h, a fronte del limite di 50 km/h e le circostanze di tempo e luogo orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea , il superamento del limite di velocità non aveva posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l'incolumità pubblica e privata che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-ò/s cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ricorso. Considerato che con l'unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 3 L. n. 689 del 1981, nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto controverso della decisione in relazione agli artt. 4 D.L. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 202, 2 D.M. 15 agosto 2007, 83 D.P.R. n. 495 del 1993 che il ricorrente Comune contesta il riconoscimento della buona fede del trasgressore, a fronte della presunzione di colpa gravante sul predetto, e la mancanza di prova degli elementi positivi idonei a superare tale presunzione che il motivo è manifestamente fondato che ai fin della configurabilità dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 L. n. 689 del 1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa che, pertanto, da un lato non è ammissibile il giudizio di pericolosità in concreto della condotta del trasgressore, e, dall'altro lato, l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219 che il ricorso è accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame dell'appello che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Isernia, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.