Impianti fotovoltaici: chi decide sui danni derivanti dall’esclusione dal beneficio?

La controversia relativa ai danni derivanti dall’esclusione, anche per motivi procedimentali, dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

E’ il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11509/19, depositata il 30 aprile, pronunciandosi sul regolamento di giurisdizione richiesto da un gestore di servizi energetici in merito alla domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza da una S.r.l. che voleva essere risarcita per i danni patiti dalla dichiarata tardività della domanda di tariffa incentivante per produzione di energia elettrica da impianti solari e fotovoltaici, tardività riconducibile ad un malfunzionamento del sistema informatico della convenuta. Giudice amministrativo. Il gestore sostiene che la controversia rientri nell’art. 133, comma 1, lett. o , c.p.a. che devolve al giudice amministrativo le controversie attinenti a procedure e provvedimenti della PA in tema di produzione di energia, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale conclusione. Gli Ermellini confermano la sussistenza della giurisdizione amministrativa. Dando continuità alla costante giurisprudenza, ricordano infatti che le controversie relative all’esclusione dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi della norma citata in quanto riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzione pubblicistiche. Si tratta di una soluzione interpretativa che deve trovare applicazione sia nel caso in cui l’esclusione dai benefici dipenda da vizi procedimentali come nel caso di specie che da una valutazione negativa nel merito. In conclusione, la Corte coglie l’occasione per cristallizzare il principio secondo cui la controversia vertente sui danni derivanti dall’esclusione, anche per motivi procedimentali e cioè per tardività della domanda, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema informatico esclusivamente deputato alla sua presentazione, dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , c.p.a., poiché riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 9 – 30 aprile 2019, n. 11509 Presidente Mammone – Relatore De Stefano Rilevato in fatto che la spa Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. ricorre, con atto notificato il 02/05/2018 a mezzo p.e.c., per sentire regolata la giurisdizione sulla domanda nei suoi confronti proposta dalla Centro Casa P. di P.D. e F. s.n.c., poi trasformata nella Immobiliare P. s.r.l., dinanzi al Tribunale di Potenza con atto di citazione notificato a partire dal 19/12/2013 per il risarcimento dei danni quantificati in Euro 185.192 patiti a seguito della dichiarata tardività della domanda di tariffa incentivante per produzione di energia elettrica da impianti solari e fotovoltaici, tardività ascritta al dedotto malfunzionamento del sistema informatico della convenuta, necessario per la presentazione della relativa istanza, in violazione dell’obbligo di apprestare tutte le condizioni per il regolare inoltro delle istanze degli aspiranti non espleta attività difensiva in questa sede l’originaria attrice la Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., primi due commi, come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. g , conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo per l’adunanza camerale del 09/04/2019 la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., comma 3. Considerato in diritto che la ricorrente, con l’odierno regolamento di giurisdizione, sostiene rientrare la controversia nella previsione dell’art. 133, comma 1, lett. o , cod. proc. amm. che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia , invocando l’art. 103 Cost., ed l’art. 7 cod. proc. amm., commi 1, 2, 4 e 5, rilevando essere una società per intero partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in forza dei poteri pubblicistici conferiti dalla legge, da considerarsi allora soggetto equiparato alla pubblica Amministrazione la medesima ricorrente invoca specifici precedenti di queste Sezioni Unite in tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili Cass. Sez. U. ordd. 27/04/2017 nn. 10409 e 10410 Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11144 Cass. Sez. U. ord. 04/05/2017, n. 10795 Cass. Sez. U. ordd. 13/06/2017, nn. 14651, 14652 e 14653 , rilevando dell’invocata giurisdizione la sussistenza sia del profilo soggettivo essendo in causa dedotta la lesione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo, derivante dal mancato accoglimento da parte del GSE della richiesta di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 05 luglio 2012, ex D.L. n. 28 del 2011, c.d. quinto conto energia che di quello oggettivo inerendo il preteso danno all’esito di una procedura relativa alla produzione di energia, benché non conclusasi nel merito per l’esercizio dei poteri autoritativi della G.S.E. spa il Procuratore Generale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo riferita la domanda risarcitoria al rigetto dell’istanza di agevolazione, benché avvenuto in una fase anteriore alla valutazione nel merito ed in forza della rilevata violazione del termine di presentazione, l’attribuzione della cui imputabilità è dall’attrice posta a base delle sue pretese risarcitorie la tesi della ricorrente è fondata sul punto, queste Sezioni Unite si sono già - e di recente espresse, statuendo che la controversia vertente sull’esclusione dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , cod. proc. amm., in quanto riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche Cass. Sez. U. 02/11/2018, n. 28057 a tale indirizzo è doveroso assicurare continuità, non sussistendo alcuna ragione affinché rilevi in contrario che l’esclusione dai benefici dipenda da vizi procedimentali - come, nella specie, quelli relativi al dedotto malfunzionamento dei sistemi soli deputati alla ricezione della domanda quale giustificazione della valutazione della sua tardività - o da valutazione negativa nel merito in tutti tali casi il risultato essendo quello dell’esclusione dell’istante dai benefici in materia e, per di più, essendo compresa ogni controversia risarcitoria nella previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può concludersi allora in conformità col richiamato precedente, cioè con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda pendente attualmente dinanzi al Tribunale di Potenza al n. 3668/13 r.g., in affermazione del seguente principio di diritto la controversia vertente sui danni derivati dall’esclusione, anche per motivi procedimentali e cioè per tardività della domanda, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema informatico esclusivamente deputato alla sua presentazione, dai benefici derivanti dall’attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o , cod. proc. amm., poiché riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche peraltro, è di giustizia la compensazione delle spese del presente procedimento, solo in corso di causa essendo sopraggiunta la specifica pronuncia di queste Sezioni Unite sul punto. P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta nei confronti di s.p.a. Gestore dei servizi energetici e compensa tra le parti le spese processuali.