Annullabile il verbale di contestazione per errore di fatto del proprietario del veicolo

Il verbale emesso per la violazione dell'art. 126-bis c.d.s. viene annullato per errore di fatto da parte del soggetto sanzionato che, avendo pagato l'intera somma prevista dal precedente verbale della Polizia Locale, è caduto in una percezione errata circa il comportamento dovuto.

Così si è pronunciato il Giudice di Pace di Taranto con la sentenza n. 122 del 31 gennaio 2019. Verbale della Polizia Locale. Con ricorso depositato in cancelleria la proprietaria di un veicolo proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 126- bis c.d.s. elevato dalla Polizia Locale per non aver comunicato i dati del responsabile di una precedente violazione, già contestata con un primo verbale. Nel sostenere la nullità del verbale impugnato, l’opponente segnalava di aver commesso la violazione senza colpa, essendo caduta in errore rispetto al comportamento da assumere, avendo provveduto a versare la sanzione pecuniaria relativa al verbale prodromico a quello impugnato. Errore rispetto alla norma e azione incolpevole. Il Giudice di Pace rileva che l’art. 3 della l. n. 689/1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, dato che in tal caso l’agente non ha errato per sua colpa. Infatti, prosegue il Giudice, anche rispetto agli illeciti amministrativi opera l’efficacia scriminante dell’errore non solo rispetto all’ignoranza relativa alle norme che individuano gli elementi della condotta vietata ma anche rispetto alle norme che, ricollegando alla suddetta condotta l’applicazione di una sanzione, la qualificano come illecito amministrativo . Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito la prova di aver agito in modo incolpevole, essendo caduta in errore rispetto alla norma che, ricollegata alla condotta, è stata qualificata come da sanzionare a causa di una percezione errata, che ha alterato il presupposto volitivo determinandolo a condotta viziata attraverso il pagamento tempestivo della sanzione pecuniaria comminata con il verbale podromico a quello impugnato e non contestata dall’amministrazione opposta . Per tali motivi il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla il verbale.

Giudice di Pace di Taranto, sentenza 15 – 31 gennaio 2019, n. 122 Presidente Elia - Relatore De Biasi Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.10.2018 omissis proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione d'infrazione al C.d.S. n. omissis N. R. G. 844/18 elevato dalla Polizia Locale del Comune di omissis e notificato a mezzo posta in data 27.9.2018 per la violazione dell' art. 126 bis C.d.S. perché non comunicava i dati dell'effettivo trasgressore della violazione ai C.d.S. contestata con il verbale n. 373/18 notificato il 04/05/2018. A sostegno della nullità del verbale impugnato l'opponente segnalava principalmente di aver commesso la violazione contestatale senza colpa, essendo caduta in errore circa il comportamento assunto e da assumere avendo provveduto a versare la sanzione pecuniaria relativa al verbale prodromico a questo odiernamente impugnato sin dall'8.5.2018. Concludeva per l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Allegava documentazione. Fissata per la comparizione del le parti, la ricorrente insisteva nelle proprie richieste e l'amministrazione opposta/costituita in Cancelleria in data 19.11.2018, insisteva per il rigetto del ricorso la causa veniva pertanto decisa il 15.1.2019 sulle conclusioni in epigrafe come da separato dispositivo letto in udienza con riserva di motivazione stante la sua complessità. Preliminarmente, si deve dichiarare l'ammissibilità del ricorso, tempestivamente proposto. Nel merito, si deve rilevare che l'art. 3 2 L. 689/81 mod. esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa infatti, anche rispetto agli illeciti amministrativi opera l'efficacia scriminante dell'errore non solo rispetto all'ignoranza relativa alle norme che individuano gli elementi della condotta vietata ma anche e a maggior ragione rispetto alle norme che, ricollegando alla suddetta condotta l'applicazione di una sanzione, la qualificano come illecito amministrativo cfr. Cass. 8787/1999 . Dunque, nel caso di specie, la ricorrente ha provato di aver agito incolpevolmente per essere caduta in errore circa il rispetto della norma che, ricollegata alla condotta, è stata qualificata come sanzionabile Cass. n. 664/2000 a causa di una difettosa percezione che ha alterato il presupposto volitivo determinandolo a condotta viziata sulla base Cass. 536/2000 attraverso il pagamento tempestivo e regolare della sanzione pecuniaria di Euro 129,30 comminata con il verbale prodromico a quello odiernamente impugnato così come da documentazione allegata al fascicolo di parte e non contestata dall'amministrazione opposta. Per tale motivo deve accogliersi il ricorso de quo e annullare il verbale impugnato. Il motivo della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. il Giudice di Pace di Taranto nella persona della dr.ssa Daniela Elia, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da omissis con ricorso depositato in Cancelleria il 24.10.2018 avverso il verbale di contestazione d'infrazione al C.d.S. n. omissis N. R. G. 844/18 elevato dalla Polizia Locale del Comune di omissis notificato a mezzo posta in data 27.9.2018, così provvede accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il verbale summenzionato e tutti gli atti dipendenti. Spese compensate.