Quando la mancanza dell’attestazione di conformità della copia analogica determina l’improcedibilità del ricorso?

Il deposito in cancelleria della copia analogica del ricorso per cassazione, predisposto in originale telematico e notificato via PEC, che sia privo dell’attestazione di conformità del difensore, non determina l’improcedibilità del ricorso laddove il controricorrente ne depositi copia analogica ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia che gli è stata notificata.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 7685/19, depositata il 19 marzo. Mancanza dell’attestazione di conformità. La Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso presentato a seguito della decisione della Corte d’Appello di Milano, rileva che la ricorrente ha notificato il ricorso alle controparti via PEC, depositando in Cancelleria la relazione di notifica via PEC. Da quest’ultima emerge che l’ avvocato difensore ha provveduto a notificare alle controparti il ricorso per cassazione allegato e firmato digitalmente ma non ha depositato la copia analogica del ricorso in Cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC, e neppure ne ha attestato la conformità. Quando vi è improcedibilità. A tal proposito gli Ermellini ricordano che il deposito in cancelleria della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato via PEC che sia privo dell’attestazione di conformità del difensore art. 9 commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata oppure non disconosca la conformità della copia che gli è stata notificata. Al contrario, se il destinatario della notificazione via PEC del ricorso nativo digitale rimane solo intimato oppure disconosce la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso, per evitare che venga dichiarata l’improcedibilità il ricorrente dovrà depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica fino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Nel caso concreto i Giudici rilevano che il ricorrente non ha posto in essere i suddetti adempienti, motivo per cui chiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 9 gennaio – 19 marzo 2019, n. 7685 Presidente San Giorgio – Relatore Dongiacomo Fatti di causa La corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello proposto da B.M.R. nei confronti della sentenza pronunciata dal tribunale di Voghera in data 11/10/2011. B.M.R. , con ricorso spedito per la notifica a B.T. e D.I. in data il 4/7/2015 e trasmesso a mezzo PEC in data 3/7/2015 a C.P. , C.A. , Be.Fa. , Be.Lu. e Be.Wa. , ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d’appello, dichiaratamente non notificata. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 183 c.p.c. nonché dell’art. 217 c.p.c. e art. 101 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 4.Il ricorso è inammissibile. 5.La ricorrente, infatti, per ciò che riguarda la notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale, non ha depositato i relativi avvisi di ricevimento. Ed è, invece, noto che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. Tuttavia, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. Cass. n. 18361 del 2018 Cass. SU n. 627 del 2008 . In tema di ricorso per cassazione, infatti, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, dev’essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza può essere superata non con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività Cass. n. 26108 del 2015 ciò che nel caso di specie non risulta accaduto. 6.Per ciò che riguarda, invece, la notifica del ricorso a mezzo PEC, la Corte prende atto che la ricorrente ha depositato in cancelleria la relazione di notifica a mezzo P.E.C. dalla quale si evince che l’avv. Marco Angeletti, quale difensore di B.M.R. , ha notificato il ricorso per cassazione asseritamente allegato, firmato digitalmente, a C.P. , C.A. , Be.Fa. , Be.Lu. e Be.Wa. , presso gli indirizzi pec dell’avv. Fausto Guerra e dell’avv. Patrizia Comolli, difensori degli stessi nel giudizio d’appello non risulta, invece, che la ricorrente abbia depositato nè la copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC nè l’attestazione di conformità del difensore, con sottoscrizione autografa, prevista dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter. Ora, com’è noto, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio Cass. SU n. 22438 del 2018 ciò che, nella specie, non è accaduto. 7. Nulla per le spese di lite. 8.La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte così provvede dichiara l’inammissibilità del ricorso dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.