Violazioni al copyright commesse dagli utenti: ne risponde l’hosting provider passivo

La responsabilità del prestatore di servizi della società dell’informazione che non abbia provveduto alla rimozione dei contenuti illeciti sussiste in presenza di tre condizioni la conoscenza dell’illecito commesso dal destinatario del servizio la possibilità di contestare la condotta illecita e la possibilità di attivarsi utilmente al riguardo.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 7708/19 e 7709/19, depositate il 19 marzo chiamata ad intervenire sulla causa promossa da RTI Reti Televisive Italiane s.p.a. contro Yahoo! Italia s.r.l In particolare il Tribunale di Milano accertava la violazione del diritto d’autore di RTI s.p.a. da parte di Yahoo! Italia s.p.a., attuata mediante la diffusione sul proprio portale video di filmati tratti da programmi televisivi di cui era titolare parte attrice. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, riteneva che Yahoo, semplice prestatore di servizi di ospitalità di dati, non dovesse rispondere di tali violazioni a danno di titolari delle opere protette appunto dal copyright. Da qui il ricorso in Cassazione. L’hosting provider. Sul punto, con la prima pronuncia sentenza n. 7708/19 i Giudici del Palazzaccio accolgono il ricorso di RTI s.p.a. contro Yahoo affermando che, anche l’hosting provider passivo può rispondere per le violazioni al diritto d’autore commesse dagli utenti e stabilisce che l’hosting provider attivo è il prestatore di servizi della società dell’informazione il quale svolge un’attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell’illecito, onde resta sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003, dovendo la sua responsabilità civile atteggiarsi secondo le regole comuni . Prosegue ancora il Supremo Collegio, affermando che nell’ambito dei servizi della società sopra detta, la responsabilità dell’hosting provider sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto all’immediata rimozione dei contenuti illeciti pur quando ricorrano congiuntamente tali condizioni a sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde b l’illiceità dell’altrui condotta sia ragionevolmente constatabile, onde egli sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico c abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere . Infine, la S.C., nell’accogliere il ricorso sottolinea che spetta al giudice di merito l’accertamento in fatto qualora, sotto il profilo tecnico, l’identificazione di video, diffusi in violazione del diritto altrui, sia possibile mediante l’indicazione del solo nome o titolo della trasmissione da cui provengono o, invece, sia indispensabile a tal proposito la comunicazione dell’url alla stregua delle condizioni esistenti all’epoca dei fatti . L’attività di caching e la responsabilità. Con la pronuncia successiva sentenza n. 7709/19 gli Ermellini hanno invece rigettato il ricorso proposto da RTI s.p.a. con riferimento, in particolar modo, ad un’ulteriore diffusione di filmati delle tv mediaset attraverso il servizio Yahoo! Italia Search. Si tratta, in realtà, di attività di caching che si realizza, su richiesta degli utenti, semplicemente cercando e poi riproponendo una serie di link a diversi siti. Con riferimento, dunque, ai profili di responsabilità dell’hosting provider da un lato e del mero caching dall’altro, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, la responsabilità del cd caching, prevista dall’art. 15 del d.lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato dall’ordine proveniente da un’autorità amministrativa o giurisdizionale .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 febbraio – 19 marzo 2019, n. 7708 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 febbraio – 19 marzo 2019, n. 7709 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone