La società di leasing non risponde delle violazioni commesse dall’utilizzatore

Laddove però il contratto di leasing sia scaduto al momento dell’infrazione stradale, la società concedente è chiamata a risponderne in via solidale, ferma restando la possibilità di dimostrare che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.

Lo ha precisato l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7701/19, depositata il 19 marzo. La vicenda. Il Tribunale di Bari confermava il rigetto dell’opposizione di una società di leasing avverso il verbale di accertamento notificato per la violazione di cui all’art. 193, commi 1 e 2, c.d.s. relativo alla circolazione senza copertura assicurativa e la conseguente ordinanza ingiunzione prefettizia che intimava il pagamento della somma di oltre 1600 euro in solido con il conducente del veicolo con cui era stata commessa la violazione. La società ha impugnato la sentenza con ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 196 c.d.s. sostenendo che, pur essendo proprietaria del veicolo, la concessione dello stesso in locazione finanziaria avrebbe escluso la sussistenza di una responsabilità solidale con l’utilizzatore. La responsabilità della società di leasing per gli illeciti commessi dall’utilizzatore. In tema di violazioni amministrative per il mancato rispetto del codice della strada commesse dal conducente di un veicolo in leasing, è obbligato in solido con il trasgressore solo l’utilizzatore del veicolo, e dunque il locatario del contratto di leasing, e non il proprietario del veicolo stesso. Si tratta infatti di un’ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente ex art. 196 c.d.s. poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione . Nel caso di specie però, come ha precisato il giudice dell’appello, la società ricorrente, al momento della violazione, non era più concedente del veicolo in quanto il contratto di leasing era scaduto. Di conseguenza, in quanto proprietaria del veicolo a mezzo del quale l’infrazione amministrativa è stata consumata, resta esposta alla responsabilità solidale con quella del conducente ex art. 196, comma 1, c.d.s Sulla base di tali elementi, la S.C. spiega che la società avrebbe potuto andare esente da responsabilità se avesse dimostrato che la circolazione dell’auto era avvenuta contro la sua volontà o che il contratto di leasing era ancora in corso. La giurisprudenza ritiene infatti che il proprietario del veicolo, per sottrarsi all’obbligazione solidale del pagamento delle sanzioni per violazioni commesse dal conducente, può fornire la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà manifestata con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a tal fine. Esclusi tali elementi di fatto, la sentenza impugnata si rivela priva di vizi e la Cassazione giunge al rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 19 marzo 2019, n. 7701 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 413/2018 pubblicata il 23 gennaio 2018 il Tribunale di Bari rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. GE CAPITAL avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari n. 1486 del 2014, con la quale era stata respinta l’opposizione dalla suddetta società formulata contro il verbale di accertamento del 9 aprile 2013 per la violazione di cui al’art. 193 C.d.S. 1992, commi 1 e 2, e la conseguente ordinanza - ingiunzione prefettizia con cui veniva irrogata alla medesima società - quale proprietaria del veicolo Fiat Fiorino targ. - il pagamento della somma di Euro 1682,00, in solido con il conducente, oltre a disporre la confisca del predetto automezzo. Nei confronti dell’indicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un unico motivo, la s.p.a. IFIS LEASING già GE CAPITAL S.F. s.p.a. . L’intimato Prefetto della Provincia di Bari non ha svolto attività difensiva in questa sede. Con il formulato motivo di ricorso la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione dell’art. 196 C.d.S. sul presupposto che essa aveva solo concesso in locazione finanziaria il veicolo a mezzo del quale era stata commessa la contestata violazione di cui all’art. 193 C.d.S., che, perciò, avrebbe dovuto essere contestata al solo utilizzatore dello stesso veicolo siccome avente la disponibilità giuridica del godimento dell’automezzo, senza, quindi, potersi configurare una sua responsabilità solidale. Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo proposto con il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1 , con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380 - bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 , il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio. Rileva il collegio che l’unico motivo dedotto con il ricorso è da ritenersi infondato per le ragioni che seguono. Infatti, il Tribunale barese ha, in primo luogo, correttamente asserito - sul piano generale ed in conformità alla stessa impostazione difensiva della ricorrente - che in tema di violazioni amministrative riconducibili al mancato rispetto delle norme del C.d.S. commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria leasing , obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria e l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie è esclusivamente l’utilizzatore del veicolo ovvero il locatario nel contratto di leasing e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91, comma 2, nuovo C.d.S. e dell’art. 196 dello stesso C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Senonché, nel caso di specie, con adeguata e logica motivazione, il giudice di appello - confermando la sentenza di prime cure - ha riscontrato che la società ricorrente, al momento della commissione della violazione in questione di cui all’art. 193 C.d.S. , non rivestiva più la qualità di concedente in leasing del veicolo essendo il relativo contratto precedentemente scaduto , con la conseguenza che, quale proprietaria del veicolo a mezzo del quale era stata consumata l’infrazione amministrativa, rimaneva esposta alla configurazione della sua responsabilità in via solidale con quella del conducente, ai sensi dell’art. 196 C.d.S., comma 1. Per escludere, quindi, la sua responsabilità sarebbe stato necessario che la società GE. CAPITAL S.E. s.p.a. avesse provato che il predetto veicolo risultava ancora concesso in locazione finanziaria all’epoca della violazione, circostanza, questa, invece rimasta esclusa nello specifico caso la quale, sola, avrebbe consentito di affermare l’estraneità della stessa, come proprietaria, quale coobbligata in via solidale, invece configurabile in solido solo in capo al locatario - utilizzatore e all’autore materiale dell’infrazione . Sulla base di tale ricostruzione e dell’imputazione alla predetta società della responsabilità per la violazione in discorso quale proprietaria del veicolo, sarebbe stato, quindi, indispensabile che la stessa, per non rispondere dell’infrazione, avesse provato che la circolazione dell’autoveicolo fosse avvenuta contro la sua volontà, circostanza - anche questa - che il Tribunale di Bari ha escluso che fosse stata idoneamente riscontrata. Il giudice di merito ha, infatti, ulteriormente accertato come non fossero rimaste comprovate nè la circostanza che era intervenuta la perdita del possesso del veicolo nè quella dell’emergenza di qualsiasi altra situazione tale da far ritenere che la società - quale proprietaria - avesse in assoluto impedito l’illegittima circolazione del veicolo, rimanendo, altrimenti, esposta al rischio dell’accettazione delle conseguenze negative derivanti dalla circolazione dei veicolo non assicurato. A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente statuito che l’art. 196 C.d.S., nel prevedere per il proprietario del veicolo l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni conseguenti agli illeciti commessi dall’effettivo autore della violazione, fa salva la possibilità per lo stesso di fornire la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi, tuttavia, con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto cfr., tra le tante, Cass. n. 15521/2006 Cass. n. 15478/2011 e Cass. n. 22318/2014 . In definitiva, per le illustrate ragioni, il ricorso deve essere respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Prefetto svolto attività difensiva. Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto - ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 1 e 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 - quater - dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.