La liquidazione dei compensi per i prestatori d’opera di cui si avvale l’ausiliario del magistrato

In tema di liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7636/19, depositata il 18 marzo. La vicenda. Il Tribunale monocratico di Lodi, chiamato a decidere sull’opposizione proposta dagli attori avverso il decreto di liquidazione delle competenze del CTU, l’accoglieva e nel revocare il provvedimento impugnato rideterminava il compenso spettante al suddetto CTU in un minore importo. Nei confronti di tale ordinanza la dottoressa nominata CTU propone ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 56 d.P.R. n. 115/2002 che, a suo avviso, avrebbe dovuto trovare applicazione nella concreta fattispecie e non al contrario l’art. 53 dello stesso decreto in relazione al conferimento del mandato ad essa CTU non quale componente di un collegio di periti ma in via esclusiva con facoltà di avvalersi di eventuali specialisti in dipendenza della necessità dello svolgimento di accertamenti. La liquidazione del compenso. La censura dedotta con il ricorso secondo il Supremo Collegio è da accogliere poiché la liquidazione operata nell’impugnata ordinanza è da considerarsi legittima e avrebbe dovuto trovare applicazione il succitato art. 56 d.P.R. n. 115/2002. Pertanto, sulla base di tale considerazione gli Ermellini accolgono il motivo di ricorso enunciando il nuovo principio di diritto secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al CTU, gli onorari calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito ed in via ipotetica necessario dal giudice d’ufficio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 12 dicembre 2018 – 18 marzo 2019, n. 7636 Presidente D’Ascola – Relatore Carrato Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 30 gennaio 2018 relativa al procedimento iscritto al n. R.G. 4212/2016 il Tribunale monocratico di Lodi, decidendo sull’opposizione proposta da D.C.G. , D.C.A. e Di.Co.Al. eredi R. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. in persona della Dott.ssa B.E. per l’espletamento del suo mandato in una causa di responsabilità medica , l’accoglieva per quanto di ragione e, nel revocare il provvedimento impugnato, rideterminava il compenso spettante al suddetto c.t.u. nel minore importo di Euro 3.296,99, oltre accessori di legge. Nei confronti della predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la B.E. , riferito ad un unico motivo, al quale hanno resistito con controricorso - contenente anche ricorso incidentale basato su quattro motivi - D.C.G. , Di.Co.Ad. e D.C.A. . La ricorrente principale ha anche formulato controricorso al ricorso incidentale. Con il formulato motivo del ricorso principale la difesa della B.E. ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, che - a suo avviso - avrebbe dovuto trovare applicazione nella fattispecie in relazione al conferimento di un mandato ad essa c.t.u. non quale componente di un collegio di periti bensì in via esclusiva con facoltà di avvalersi di eventuali specialisti in dipendenza della necessità dello svolgimento di particolari accertamenti. Con la prima censura del ricorso incidentale i controricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. sull’asserito presupposto che il giudice dell’opposizione aveva deciso in autonomia anche su motivi che non erano stati prospettati dalle parti attinenti alla ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53, anziché dello stesso D.P.R., art. 52. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i controricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, art. 4, con riferimento all’illegittima determinazione del tempo per lo svolgimento della c.t.u., in ordine al quale avrebbe dovuto aversi riguardo al tempo effettivamente impiegato e non al tempo ritenuto necessario. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è stata prospettata la violazione del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, nella parte in cui, con l’impugnata ordinanza, era stata riconosciuta, pur in difetto di un’espressa domanda in tal senso, la liquidazione di 1140 vacazioni a fronte delle 320 richieste dalla stessa c.t.u Con la quarta ed ultima censura del ricorso incidentale è stato denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti concernente l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, avuto riguardo alla richiesta riduzione del compenso liquidato con l’iniziale decreto per effetto della ritardata consegna della relazione da parte della c.t.u Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo proposto con il ricorso principale potesse essere accolto in quanto manifestamente fondato e che i motivi formulati con il ricorso incidentale potessero essere ritenuti inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1 e 5, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2. Rileva il collegio che, effettivamente, l’unico motivo dedotto con il ricorso principale è da ritenersi manifestamente fondato, nel mentre - a seguito di un esame più approfondito delle questioni giuridiche sollevate e, quindi, in senso contrario alla formulata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - meritano accoglimento anche il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, ravvisandosi, invece, l’infondatezza degli altri due. La censura dedotta con il ricorso principale è da accogliere poiché la liquidazione operata nell’impugnata ordinanza è da ritenersi illegittima avendo il Tribunale lodigiano posto riferimento ad un criterio errato siccome rivolto alla fattispecie dell’incarico collegiale e non a quella del conferimento del mandato ad un singolo c.t.u., come risultante nel caso in discorso, laddove - per quanto emergente anche dal relativo verbale di assegnazione di c.t.u. preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. valutabile anche in questa sede siccome inerente ad un fatto processuale - la Dott.ssa B.E. era stata nominata in via esclusiva, con autorizzazione ad avvalersi eventualmente di specialista del settore di indagine da comunicare preventivamente alle parti . Sulla scorta di tale presupposto avrebbe dovuto, perciò, trovare applicazione la disciplina prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, e non quella di cui al precedente art. 53. In dipendenza dell’accertamento di tale violazione deve, quindi, ribadirsi il principio già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 15535/2008, Cass. n. 4424/2017 e Cass. n. 21963/2017 - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - in base al quale in tema di liquidazione del compenso dovuto al c.t.u., qualora il giudice si sia limitato ad autorizzare l’ausiliario ad avvalersi di uno o più soggetti per l’espletamento di correlate indagini specialistiche, non può trovare applicazione il criterio previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 53 il quale si rivolge, propriamente, al conferimento di incarico collegiale , bensì deve farsi riferimento a quello riportato nello stesso D.P.R., successivo art. 56 . Il primo motivo del ricorso incidentale è del tutto infondato poiché non si è configurata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale di Lodi pronunciato proprio sull’oggetto della domanda conseguente alla proposizione dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. avuto riguardo alla loro rideterminazione in senso riduttivo. Sono, invece, fondati il secondo e terzo motivo dello stesso ricorso incidentale, esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi. Infatti, il giudice dell’opposizione è incorso, con l’impugnata ordinanza, nella violazione delle denunciate norme di cui alla L. n. 319 del 1980, art. 4, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, perché, andando al di là della richiesta della stessa c.t.u., ha liquidato in favore di quest’ultima un compenso computato a vacazioni rapportandolo, però, al ritenuto - a suo avviso - tempo necessario per l’esecuzione del mandato peritale corrispondente a 1140 vacazioni anziché al tempo effettivamente occorso e, quindi, impiegato per lo svolgimento dell’incarico come, per l’appunto, sancisce la L. n. 319 del 1980, citato art. 4, comma 1 , che avrebbe, pertanto, condotto al riconoscimento di un importo minore a vantaggio della c.t.u Deve, quindi, in accoglimento dei due esaminati motivi, affermarsi il principio di diritto - al quale pure dovrà conformarsi il giudice di rinvio - in base alla stregua del quale, ai fini della liquidazione del compenso al c.t.u., gli onorali calcolati a vacazioni devono essere determinati, nei limiti della richiesta dello stesso ausiliario giudiziario, commisurandoli al tempo effettivamente impiegato per lo svolgimento dell’incarico peritale conferito e non al presumibile tempo ritenuto in proposito ed in via ipotetica necessario dal giudice d’ufficio . Il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale è privo di qualsiasi pregio perché - oltre ad aver, in effetti, con esso denunciato una violazione di legge e non l’omesso esame di un fatto riconducibile al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. tra loro non interscambiabili cfr. Cass. S.U. n. 17931/2013 - quest’ultima omissione è insussistente perché il giudice dell’opposizione ha, nell’ordinanza impugnata, valutato la circostanza del ritardo nel deposito della relazione di c.t.u. ai fini del computo del compenso spettante all’ausiliario. Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte consegue la cassazione dell’impugnata ordinanza per effetto dell’accoglimento dell’unico motivo del ricorso principale e del secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, rigettato quest’ultimo nel resto, con il derivante rinvio della causa al Tribunale monocratico di Lodi, in persona di altro magistrato, il quale, oltre ad uniformarsi agli enunciati principi di diritto in relazione alle censure ritenute fondate, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale nonché il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale e rigetta nel resto quest’ultimo. Cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Lodi, in persona di altro magistrato.