Copia della sentenza impugnata senza relata di notifica: improcedibile il ricorso per Cassazione

Se il ricorrente in Cassazione produce la sola copia autentica della decisione impugnata senza la relazione di notificazione - limitandosi ad affermare che la sentenza gli sia stata notificata - il ricorso deve ritenersi improcedibile.

Così si è espressa la Corte Suprema, con ordinanza n. 7304/19, depositata il 14 marzo. Il caso. Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la società opponente, risultata soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione. Il relatore della Sezione cui veniva assegnata la causa, concludeva per l’improcedibilità del ricorso, poiché il ricorrente aveva depositato la copia della decisione impugnata priva della relazione di notificazione, limitandosi ad affermare che la notifica era avvenuta in una determinata data. Era pertanto incorso nella violazione dell’ art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., ai sensi del quale sussiste l’onere per il ricorrente in Cassazione di depositare copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, in quanto ciò permette di riscontrare la tempestività del diritto di impugnazione per l’appunto dalla data della notifica della sentenza, entro il termine breve di cui all’art. 369, comma 1, c.p.c. . Onere di depositare la relata di notifica, a pena di improcedibilità. Un ragionamento pienamente condiviso dal Supremo Collegio, il quale ribadisce che l’onere di cui al citato art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. – funzionale all’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - è previsto a pena di improcedibilità. Pertanto ove la parte, come nel caso de quo, abbia omesso di depositare la relazione di notificazione unitamente alla decisione impugnata, il ricorso deve dirsi improcedibile. Non è sufficiente che la parte alleghi, implicitamente o esplicitamente, che la sentenza gli sia stata notificata. Né vale ad evitare l’improcedibilità il successivo deposito da parte del ricorrente, con memoria ex art. 380- bis c.p.c., della relata di notifica della sentenza avvenuta per posta elettronica certificata. E’ infatti possibile evitare la declaratoria di improcedibilità mediante produzione separata di una copia con relata, purché entro il termine di cui all’art. 369, comma 1 c.p.c., o qualora la relazione di notificazione sia stata prodotta da parte controricorrente circostanze non verificatesi nel caso di specie. Non risulta infine applicabile il principio che esenta dalla formalità di deposito della copia notificata, nel caso in cui l’intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso sia inferiore al termine breve per impugnare mentre nell’ipotesi esaminata detto intervallo risulta maggiore. Alla luce di tutto ciò la Corte di Cassazione conferma l’improcedibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI -2 Civile, ordinanza 10 ottobre 2018 – 14 marzo 2019, n. 7304 Presidente D’Ascola – Relatore Besso Marcheis Ritenuto che 1. Con sentenza n. 1672/2010 il Tribunale di Venezia decideva l’opposizione proposta da Gestione Link s.p.a. avverso il decreto n. 982/2007, emesso in favore di Network Teleport Italia s.p.a., che aveva ingiunto il pagamento di Euro 210.000,00, revocando il decreto opposto e condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 86.520,00. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello Gestione Link s.p.a. e la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1804/2017, rigettava l’impugnazione. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Gestione Link s.p.a Resiste con controricorso Milano Teleport s.r.l., già Milano Teleport s.p.a., già Network Teleport Italia s.p.a. La causa è stata assegnata alla sezione di cui all’art. 376 c.p.c., il cui relatore ha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta di improcedibilità e, in ogni caso, di manifesta infondatezza del ricorso Il ricorso è improcedibile in quanto manca la copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, che la ricorrente afferma essere avvenuta in data 15 settembre 2017 la previsione - di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere, quindi, dichiarato improcedibile , Cass. 11376/2010 . Il ricorso è comunque manifestamente infondato. I due motivi di ricorso che denunciano il primo violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale relativamente all’interpretazione del contratto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e il secondo omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 - non possono essere accolti in quanto non sussiste la denunciata violazione di legge non avendo il giudice di merito, cui spetta l’interpretazione del contratto, violato i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss. e l’omesso esame contestato attiene in realtà alla richiesta di diversa valutazione di elementi istruttori, inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità . La ricorrente ha proposto memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato che I. Il Collegio condivide integralmente la proposta del relatore, nei profili di rito e di merito. Dal punto di vista logico è tuttavia preliminare la questione della procedibilità del ricorso. Gestione Link s.p.a. ha dato atto della avvenuta notificazione della sentenza d’appello il 15 settembre 2017, ma la copia da essa depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. della decisione impugnata è priva della relazione di notificazione. Secondo l’orientamento numerose volte espresso da questa Corte, la previsione - di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale all’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, con la conseguenza che ove il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relazione di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere improcedibile così, seguendo le pronunzie delle sezioni unite n. 9005/2009 e 9006/2009, Cass., 11/5/2010, n. 11376 . Nè vale ad evitare l’improcedibilità il successivo deposito da parte del ricorrente, con la memoria di cui all’art. 380-bis c.p.c., di copia della relata di notifica della sentenza avvenuta a mezzo posta elettronica certificata. Come affermato dalla richiamata giurisprudenza, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 ovvero - a seguito della pronuncia delle sezioni unite n. 10648/2017 qualora la relazione di notificazione sia stata prodotta dalla parte controricorrente, il che non è avvenuto nel caso in esame. Neppure soccorre parte ricorrente il principio di cui a Cass. 17066/2013, che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel caso di intervallo tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è stato nel caso in esame maggiore. II. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile. La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.