L’onere della prova della notifica del verbale di accertamento dell’infrazione

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica stessa incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore.

Sul tema è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 5403/19, depositata il 25 febbraio. La vicenda. L’appellante dinanzi al Tribunale, adito in secondo grado, proponeva il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro la cartella di pagamento emessa dopo il mancato pagamento della sanzione irrogata per violazione del c.d.s In particolare il Tribunale riteneva che la mancata notificazione del verbale di contestazione della violazione poteva farsi valere senza termini di decadenza con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma nonostante ciò rigettava nel merito l’opposizione. Per la cassazione della sentenza la ricorrente propone ricorso. La notifica del verbale di accertamento dell’infrazione. Al riguardo la Suprema Corte ribadisce che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica dello stesso verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, poiché l’avvenuta notifica del verbale, insieme alla mancata opposizione nel termine di 60 giorni dalla stessa, costituisce un requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale . Ebbene, la sentenza impugnata non è in linea con tale principio, poiché ha omesso verifiche sull’esistenza della notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione. Dunque, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 luglio 2018 – 25 febbraio 2019, n. 5403 Presidente Petitti – Relatore Tedesco Fatti di causa S.G. ha proposto appello davanti al Tribunale di Roma contro la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro cartella di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di sanzione irrogata per violazione del codice della strada. Secondo il primo giudice l’opposizione, giustificata con la mancata notificazione del verbale di contestazione della violazione, era stata proposta con citazione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., come opposizione all’esecuzione, mentre avrebbe dovuto essere proposta con le forme e i termini previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22. Il Tribunale di Roma è andato in contrario avviso, ritenendo che il difetto di notificazione poteva farsi valere, senza termini di decadenza, con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c Ciò posto ha tuttavia rigettato nel merito l’opposizione, ritenendo infondata la ragione di censura proposta dalla ricorrente illegittimità della maggiorazione L. n 689 del 1981, ex art. 27 . Per la cassazione della sentenza S.G. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Roma Capitale e Equitalia Sud sono rimaste intimate. Ragioni della decisione Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p., e delle disposizioni della L. n. 689 del 1981, come modificate dal D.Lgs. n. 150 del 2011. La ricorrente sostiene che, una volta riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il ricorso avrebbe dovuto essere, per ciò solo, accolto. Infatti Roma Capitale, non costituita nel giudizio, non aveva provato che il verbale era stato notificato. Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, e dell’art. 203 C.d.S. e segg., in ordine all’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento. Il primo motivo è fondato. La decisione resa dal Tribunale di Roma in grado d’appello, favorevole a parte ricorrente in ordine all’ammissibilità del mezzo prescelto per far valere il difetto di notificazione del verbale, non è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso incidentale. Consegue da ciò che la verifica demandata alla Suprema Corte deve svolgersi nel quadro fatto proprio dal tribunale, il quale, una volta riconosciuta l’ammissibilità dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per far valere il difetto di notificazione del verbale, prima di passare all’esame dei motivi riguardanti il merito, avrebbe dovuto chiedersi se l’Amministrazione avesse data la prova della notificazione del verbale. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, l’onere della prova della notifica di detto verbale incombe sull’ente dal quale dipende l’organo accertatore, in quanto l’avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale Cass. n. 8267/2010 . La sentenza impugnata non è evidentemente in linea con tale principio, avendo omesso ogni verifica sulla esistenza della notificazione del verbale di accertamento della infrazione. È assorbito il secondo motivo. Si impone in relazione al primo motivo la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato tenuto conto di quanto sopra detto e regolerà le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese.