Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo: esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione

Avverso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ai sensi del novellato art. 181 c.p.c. – nelle controversie instaurate dopo il 25 giugno 2008 – sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione. È dunque errato sostenere che si possa esperire il solo rimedio della riassunzione.

Sul punto la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4989/19 depositata il 21 febbraio. Il caso. Gli attuali ricorrenti proponevano appello avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c Il Tribunale rigettava tuttavia il gravame, adducendo che la cancellazione della causa dal ruolo avrebbe potuto essere contestata solo mediante il rimedio della riassunzione e non anche con gli ordinari mezzi di impugnazione. I ricorrenti impugnavano la statuizione di secondo grado in Cassazione. Impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa. In proposito il Supremo Collegio, accogliendo il ricorso, precisa che i giudizi, come quello in esame, instaurati dopo il 25 giugno 2008 – data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008 che ha novellato il testo dell’art. 181 c.p.c. - ricadono appunto nella disciplina del nuovo menzionato art. 181 c.p.c Detta normativa dispone che in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un’udienza successiva se nessuna delle parti vi compare, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Poiché – argomenta la Corte - nella nuova previsione viene meno ogni riferimento all’esclusione dell’impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione, deve conclusivamente ritenersi che, con riferimento ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore del citato decreto n. 112/2008, contro l’eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, siano ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, stante il carattere sostanziale di sentenza anche se adottato con ordinanza. Non solo la riassunzione. Ha quindi errato il Tribunale, in sede d’appello, a ritenere che l’unico rimedio esperibile dai ricorrenti fosse quello della riassunzione. Sulla base di tale motivazione, la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 13 settembre 2018 – 21 febbraio 2019, n. 4989 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Rilevato che 1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, D.M. e G.R. proponevano impugnazione avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Roma in data 24 aprile 2014, con cui veniva dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. Si costituiva in giudizio la Zurich Insurance P.L.C., che insisteva per il rigetto del gravame, infondato in fatto ed in diritto. Con sentenza 4405/2017, pubblicata il 3/03/2017, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, potendo la cancellazione della causa dal ruolo essere oggetto di sindacato di legittimità esclusivamente attraverso il rimedio della riassunzione. Avverso la sentenza d’appello, D.M. e G.R. propongono ricorso per cassazione, sulla base di un motivo articolato in più censure. 3. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, in forza delle seguenti precisazioni di non condividere la proposta del relatore in quanto l’esposizione del fatto è sufficiente per consentire l’esame del motivo di ricorso. 5.1. Con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la violazione, inosservanza e/o falsa applicazione degli artt. 181, 307, 309 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. D.L. n. 112 del 2008, art. 50, n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 133 del 2008, nonché artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nullità della sentenza e/o del procedimento di prime e di seconde cure, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. In particolare, si assume che il Giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla cancellazione della causa dal ruolo, le parti potessero esperire il solo rimedio della riassunzione. Il motivo è fondato. L’art. 181 c.p.c., comma 1, nel testo novellato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 50, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all’entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008. Cass. n. 7614/2017 Cass. 16358/2015 Cass. n. 4721/2014 . Pertanto i giudizi instaurati - come quello in esame - dopo il 25 giugno 2008 ricadono nella disciplina del nuovo art. 181 c.p.c., a mente del quale in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Invero, esigenze di economia processuale impongono che a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, questi si estingua. Nella nuova previsione normativa viene meno ogni riferimento all’esclusione dell’impugnabilità dell’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, sicché deve ritenersi che, rispetto ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore della novella - come nel caso sottoposto all’attenzione di questa Corte - contro l’eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex artt. 181 e 309, siano ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione, atteso che il provvedimento definisce il giudizio in cui è pronunciata e, che quando essa sia stata pronunciata erroneamente assume carattere di sentenza in senso sostanziale, perché il giudizio con sentenza doveva essere definito. Pertanto ha errato il Tribunale di Roma, quale giudice dell’appello, che ha ritenuto non impugnabile l’ordinanza con cui il Giudice di pace ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio ritenendo che l’unico rimedio esperibile fosse quello della riassunzione. Essa non era possibile stante il carattere definitivo del giudizio da assegnarsi alla ordinanza. 6. La Corte accoglie il ricorso come in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione.