La morte dell’avvocato costituito comporta l’automatica interruzione del processo

Il decesso dell’unico difensore della parte costituita, avvenuto nel corso del giudizio, comporta automaticamente l’interruzione del processo anche laddove il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza.

Con l’ordinanza n. 4159/19, depositata il 13 febbraio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva accolto la domanda risarcitoria proposta a seguito dei danni personali subiti a causa di un’aggressione. I soccombenti chiedevano alla Corte di legittimità di accertare l’errata interpretazione delle norme processuali in quanto il giudice di merito aveva omesso di dichiarare l’interruzione del processo a seguito del decesso dell’unico difensore costituito. Morte del difensore. Ritenendo fondata la doglianza, la Corte afferma che il decesso dell’unico difensore della parte costituita, avvenuto nel corso del giudizio e nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c. Comparse conclusionali e memorie , comporta automaticamente l’interruzione del processo anche laddove il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, precludendo ogni ulteriore attività processuale e la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. L’irrituale prosecuzione del giudizio può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. mediante la produzione dei documenti a tal fine necessari. In tal caso dovrà essere valutato anche il concreto pregiudizio del diritto di difesa sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali è onerata la parte interessata. Applicando il principio al caso di specie, la Corte giunge appunto all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi alla regula iuris cristallizzata dagli Ermellini.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 dicembre 2018 – 13 febbraio 2019, n. 4159 Presidente Amendola – Relatore Di Florio Ritenuto che 1. D.F. e G. ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, riformando la pronuncia del Tribunale di Benevento, aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata da D.A. nei loro confronti, in relazione ai gravi danni alla persona da lui subiti a seguito dell’aggressione di cui li riteneva responsabili. 2. L’intimato si è costituito, depositando anche memoria ex art. 380bis c.p.c Considerato che 1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 304 c.p.c. deducono, in particolare, che all’errata interpretazione delle norme richiamate debba farsi conseguire la nullità degli atti processuali e della sentenza impugnata in quanto la Corte territoriale aveva omesso di dichiarare l’interruzione del processo a seguito del decesso dell’unico difensore costituito di D.F. , avvenuto il omissis , prima che la causa d’appello fosse stata ritenuta in decisione. 2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che la morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità Cass. 21002/2017 e, in termini, Cass. 28846/2018 . 2.1. Il principio sopra richiamato al quale questo Collegio intende dare seguito, risulta pienamente applicabile al caso in esame il difensore di D.F. era, infatti, unico, e quello che si costituì in corso di causa avvocato Maria Paciullo per il figlio D.G. , titolare, sotto il profilo fattuale, di una posizione a lui comune, non ha mai ricevuto il conferimento del mandato anche per la difesa del padre. Da ciò deriva che, avuto riguardo alla data del decesso del difensore avvocato Nicola Pino omissis - di gran lunga antecedente a quella in cui le altre parti precisarono le conclusioni 6.10.2015 e la causa venne ritenuta in decisione - si ritiene sussistente anche il concreto pregiudizio per il diritto di difesa il mandato defensionale, infatti, non era ancora concluso e doveva estrinsecarsi attraverso le fondamentali attività mediante le quali il difensore della parte formula le richieste finali sulla base di una valutazione delle risultanze istruttorie e del complessivo andamento del giudizio cfr. al riguardo, Cass. 6838/2016 . 2.2 Le posizioni di D.F. e G. , rispetto all’episodio oggetto di causa, risultano inscindibili, ragione per cui, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza deve essere dichiarata nulla e cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia sulla base del seguente principio di diritto La morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, fino alla scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. L’irrituale prosecuzione del giudizio - avvenuta nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo - può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all’uopo necessari. Dovrà altresì essere valutato il concreto pregiudizio del diritto di difesa sulla base delle allegazioni e delle prove, anche presuntive, delle quali è onerata la parte interessata”. 3. La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.