Violazione dei limiti massimi di velocità: la (necessaria) notifica del gravame deve rispettare le regole del rito del lavoro

Ove non diversamente stabilito, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni al codice della strada di cui all’art. 204-bis c.d.s. sono regolate dal rito del lavoro. Pertanto, l’impugnazione della decisione di prime cure, affinché non ricada in nullità, deve essere proposta con ricorso e con le modalità di cui agli artt. 433 e ss. c.p.c

Sul tema il Supremo Collegio con l’ordinanza n. 2046/19, depositata il 24 gennaio. L’impugnazione oltre termine, la contumacia. Tramite una postazione autovelox veniva accertata la violazione dell’art. 142, comma 8 c.d.s. Limiti di velocità , infrazione che veniva imputata a una s.a.s La società proponeva opposizione al verbale di accertamento. Il Gip, in primo luogo, annullava la sanzione, ma successivamente il Tribunale, nonostante la contumacia della s.a.s., a seguito dell'emissione del decreto di differimento dell'udienza, confermava la validità dell’accertamento, ritenendo che l’infrazione fosse stata consumata su una strada di scorrimento rientrante ex art. 4 l. 168/2002 in tema di utilizzabilità di dispositivi o mezzi tecnici per controllo del traffico e che, dunque, la violazione fosse stata legittimamente accertata. La società ricorre in Cassazione. La ricorrente contestava al Tribunale di aver definito il giudizio senza rilevare che l’appello non era stato notificato al rispettivo difensore, situazione che avrebbe configurato la nullità della decisione per irregolare instaurazione del contradditorio. Inoltre, la ricorrente sottolinea che il Tribunale sarebbe caduto in errore poiché non aveva rilevato che la sentenza di primo grado, seppur ritualmente notificata, era stata impugnata dal Comune oltre il termine ex art. 325 c.p.c., configurando, quindi, l’inammissibilità dell’appello. Rito del lavoro. La S.C. ricorda che le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazioni al codice della strada di cui all’art. 204 -bis c.d.s. Ricorso al giudice di pace sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Ne consegue che il giudizio di appello avverso la decisione del Gdp deve essere proposto ex artt. 433 e ss. c.p.c. ossia mediante il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice dell’impugnazione, rispettando altresì i termini per impugnare. Nel caso di specie, dagli esami degli atti risulta che la sentenza di primo grado era stata pubblicata ma non risultava regolarmente notificata e dunque il deposito del ricorso avvenuto nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., ha impedito il passaggio in giudicato della decisione del Gdp. In particolare, non era stato dimostrato il ricevimento di alcuno degli atti da parte della società ricorrente non vi era la prova della notifica del ricorso in appello e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza poiché risultava solo un’annotazione della cancelleria che attestava l’effettuazione della notificazione a mezzo PEC del decreto di differimento dell’udienza. La S.C., ribadendo che l’impugnazione andava proposta con ricorso e attraverso le modalità di cui agli artt. 433 e ss. c.p.c., conclude che in mancanza di prova della notifica del ricorso, dell’originario decreto di fissazione dell’udienza e del provvedimento di differimento della prima udienza, il giudizio di secondo grado, in cui la ricorrente è rimasta contumace, si è svolto senza la regolare instaurazione del contradditorio, con conseguente nullità della pronuncia impugnata . Per tali ragioni, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 4 ottobre 2018 – 24 gennaio 2019, n. 2046 Presidente Manna– Relatore Fortunato Fatti di causa La Officine Elettrodiesel s.a.s. ha proposto opposizione al verbale di accertamento della sanzione irrogata per la violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 8, consumata in Viale Etruria di Firenze il 29.3.2012 e rilevata mediante una postazione autovelox. Il Giudice di pace ha annullato la sanzione, regolando le spese, ma, in riforma della suddetta decisione, il Tribunale ha rigettato l’opposizione della ricorrente, ritenendo che l’infrazione fosse stata consumata su una strada di scorrimento, rientrante tra quelle da individuarsi con apposito decreto prefettizio ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, e che la violazione fosse stata legittimamente accertata. Per la cassazione di questa sentenza la Officine Elettrodiesel s.a.s. ha proposto ricorso in due motivi. Il Comune intimato non ha svolto attività difensive. Con ordinanza interlocutoria del 15.3.2018, è stata disposta la acquisizione del fascicolo del giudizio di appello. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 160, 161, 291, 330, 350 e 359 c.p.c., nonché degli artt. 2 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando al Tribunale di aver definito il giudizio senza avvedersi che l’appello non era stato notificato al difensore costituito in primo grado, con conseguente nullità della decisione. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver il tribunale rilevato che la sentenza di primo grado, ritualmente notificata, era stata impugnata dal Comune oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c. e che l’appello era quindi inammissibile. 2. Per ragioni di ordine logico va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso. La censura è infondata. L’opposizione alla sanzione amministrativa è stata proposta in data 28.5.2002 ed il giudizio era regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, secondo cui le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Quindi il giudizio di appello doveva esser proposto ai sensi dell’art. 433 c.p.c. e ss., mediante il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice dell’impugnazione, nel rispetto dei termini per impugnare Cass. 16390/2018 Cass. 22390/2015 . La sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 5.2.2014 ma, dall’esame degli atti, non risulta notificata, per cui il deposito del ricorso, che ha avuto luogo nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. ha impedito il passaggio in giudicato della decisione del Giudice di pace. 3. Il primo motivo è fondato. Si evince dal fascicolo del giudizio di appello, cui è consentito accedere per la natura processuale del vizio denunciato, che il Tribunale ha emesso il decreto di fissazione della prima udienza e na disposto successivamente il differimento, con decreto del 4.8.2014, al 12.3.2015, con ordine di comunicazione alle parti . Non vi è prova della notifica del ricorso in appello e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza ed inoltre risulta dagli atti solo un’annotazione della cancelleria attestante l’effettuazione della notificazione a mezzo p.e.c. del decreto del 4.8.2014, non essendo però dimostrato il ricevimento di alcuno di tali atti da parte della società ricorrente. Ribadito che l’impugnazione andava proposta con ricorso e con le modalità di cui agli artt. 433 e s.s., deve concludersi che, in mancanza di prova della notifica del ricorso, dell’originario decreto di fissazione dell’udienza e del provvedimento di differimento della prima udienza, il giudizio di secondo grado, in cui la ricorrente è rimasta contumace, si è svolto senza la regolare instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità della pronuncia impugnata. È - pertanto - accolto il primo ed è rigettato il secondo motivo di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Firenze anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Firenze, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.