L’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del GdP

Trattandosi di giudizio di accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del c.d.s, la competenza per materia in caso di opposizione al preavviso di fermo amministrativo è del GdP.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1722/19, depositata il 23 gennaio. Il caso. L’opponente proponeva istanza innanzi al GdP di Monza avverso una comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo fondata su una cartella di pagamento emessa da Equitalia s.p.a. per sanzioni amministrative elevate dal Comune in vista di violazioni al c.d.s Il GdP prima e il Tribunale dopo, adito in secondo grado, dichiaravano la propria incompetenza per materia, sollevando d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c Il regolamento di competenza d’ufficio. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale si dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nell’ipotesi in cui il secondo giudice, adito dopo la riassunzione del giudizio, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata solo per valore, posto che condizione di ammissibilità del suddetto regolamento è che il secondo giudice si ritenga incompetente sotto gli stessi profili rispetto al primo giudice, ma non anche per motivi di valore. E ciò è avvenuto nel caso di specie, dove il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia così come aveva fatto il GdP. Pertanto, la Suprema Corte, affermando che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del GdP, trattandosi di giudizio di accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di opposizione al verbale di accertamento, dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 , dichiara la competenza del GdP di Monza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 3 maggio 2018 – 23 gennaio 2019, n. 1722 Presidente Frasca – Relatore D’Arrigo Ritenuto B.A. proponeva opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., innanzi al Giudice di pace di Monza avverso una comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo fondata su una cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord S.p.A. per sanzioni amministrative elevate dal Comune di Monza per violazioni del codice della strada. Costituitasi l’opposta, il Giudice di pace di Monza, con ordinanza del 20 novembre 2016, accoglieva l’eccezione preliminare di incompetenza per materia formulata dalle parti convenute, assegnando all’opponente termine per riassumere la causa innanzi al tribunale. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto. Il Tribunale di Monza, qualificata l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con ordinanza del 3 novembre 2016, ha ritenuto la propria incompetenza per materia e, sollevando d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., ha chiesto che si dichiari la competenza del giudice di pace. Considerato Il regolamento, tempestivamente proposto, è ammissibile. La costante giurisprudenza di questa Corte pone, quale condizione di ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, che il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17454 del 23/07/2010, Rv. 614393 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12152 del 16/07/2012, Rv. 623292 - 01 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015, Rv. 634389 - 01 . Tale giurisprudenza è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite, che hanno dichiarato l’inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sia regolata soltanto per valore, giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia, l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Cassazione, ex art. 49 c.p.c., comma 2, produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris non consentito dall’ordinamento, per insindacabile scelta di merito legislativo Sez. U, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018, Rv. 647312 - 01 conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23913 del 02/10/2018, Rv. 650886 - 01 . Nella specie il Tribunale di Monza ha ritenuto la propria incompetenza per materia, così come aveva fatto - a sua volta – il Giudice di pace con la citata ordinanza del 20 novembre 2016 e, come si dirà, la controversia risulta effettivamente regolata da criterio di competenza per materia. Risulta quindi soddisfatta la condizione di ammissibilità sopra indicata. Né potrebbe dirsi che il regolamento d’ufficio sia precluso dall’art. 46 c.p.c., giacché tale disposizione esclude l’ammissibilità del regolamento di competenza relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace limitatamente alle sole ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 c.p.c. ossia il regolamento necessario e quello facoltativo di competenza su impugnazione di parte e lascia quindi aperta la possibilità di promuovere il conflitto di competenza ex officio. Il regolamento di competenza è altresì fondato. Anzitutto deve essere ribadito il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 - 01 . Dunque, l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può qualificata come opposizione agli atti esecutivi e per essa non opera la competenza per materia riservata al tribunale dall’art. 617 c.p.c Si pone, di conseguenza, il problema di individuare il giudice competente per materia in relazione all’accertamento negativo della pretesa creditoria nascente da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. La questione - ritenuta di massima di particolare importanza - è stata recentemente affrontata dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 10261, 10262 e 10263 del 2018, non ancora massimate. In tale occasione è stato affermato che la competenza del giudice di pace in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, così come di opposizione al verbale di accertamento, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7, ha natura di competenza per materia, con la precisazione che nel primo caso e solo in talune ipotesi opera altresì un limite di valore. Le medesime conclusioni valgono, come si è già detto, anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo amministrativo. Pertanto, in continuità con il citato orientamento, va affermato il seguente principio di diritto l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo appartiene alla competenza per materia del giudice di pace, trattandosi di giudizio di accertamento negativo per il quale valgono gli stessi criteri di competenza previsti, in tema di controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e di opposizione al verbale di accertamento, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 6 e 7 . In applicazione di tale principio, decidendo sul regolamento di competenza d’ufficio richiesto dal Tribunale di Monza, deve essere dichiarata, in relazione alla presente causa, la competenza per materia del giudice di pace di Monza. P.Q.M. dichiara la competenza del Giudice di pace di Monza.