Destinatario irreperibile? È possibile effettuare la notificazione al portiere

Laddove la consegna delle copie dei c.d. atti di riassunzione sia effettuata a un terzo per via dell’irreperibilità dell’originale destinatario e quest'ultimo non contesti l'avventa notifica, si ritene dimostrato che il terzo era autorizzato alla ricezione.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1032/19, depositata il 16 gennaio a fronte del ricorso avverso la decisione del Tribunale relativa alla liquidazione dell’avvocato della parte istante per le prestazioni professorali svolte. Notificazione al portiere. La ricorrente denuncia in primo luogo l’omessa notifica presso la sua residenza del ricorso introduttivo e delle copie dei c.d. atti di riassunzione , notifica che poteva, invece, effettuarsi tramite la semplice pressione sul pulsante del quadro elettrico dei citofoni dello stabile di residenza. Di conseguenza la ricorrente lamenta l’omessa indicazione nella relata di notifica delle ragioni per le quali le copie erano state consegnate ai portieri dello stabile, non essendo stata nemmeno tentata la consegna delle medesime all’interessata violando dunque l’art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione . È sufficiente indicare i motivi della mancata consegna. Nel caso di specie, emerge che una prima notifica era stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia indicando che non era stata rinvenuta persona capace e convivente in un secondo tempo, era stato effettuato un successivo invio di raccomandata che veniva consegnata al portiere del stabile poiché risultavano sempre assenti sia il destinatario che altre persone abilitate. Definitivamente la notifica era stata effettuata al portiere addetto alla ricezione. Gli Ermellini ricordano che la notificazione l’art. 148 c.p.c. deve essere certificata dall’ufficiale giudiziario mediante la relazione da lui datata e sottoscritta. Tale relazione inoltre, precisa la Corte, deve indicare la persona alla quale la copia è consegnata e le sue qualità, nonché il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario . Secondo la S.C. non può essere mossa nessuna censura, infatti, la ricorrente affermando che tutte le notifiche erano state effettuate al portiere e, in assenza di una rigorosa prova contraria, dà dimostrazione che il ricevente fosse autorizzato alla ricezione e l’indicazione della persona che ha ricevuto l’atto e della sua qualità è sufficiente per non configurare alcun vizio nella notificazione. In conclusione in ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 17 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019, n. 1032 Presidente D’Ascola – Relatore Correnti Fatto e diritto M.E.A. propone ricorso per cassazione contro C.E. , che resiste con controricorso, chiedendo la condanna per lite temeraria, avverso la decisione del Tribunale di Roma 20.7.2017 che, ha liquidato all’Avv. C. Euro 5062,77, oltre accessori, cui andava detratto l’acconto di Euro 258,23 per prestazioni professionali. La ricorrente denunzia 1 omessa notifica del ricorso introduttivo e delle copie dei c.d. atti di riassunzione presso la sua residenza, possibile con la semplice pressione sul pulsante del quadro elettrico 2 omessa indicazione nella relata di notifica delle ragioni per le quali invece che al destinatario le copie sono state sempre consegnate a portieri dello stabile senza menzione di aver tentato la consegna all’interessato in violazione dell’art. 148 c.p.c Con relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stato proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Ciò premesso si osserva Le censure, come proposte, sono infondate. L’art. 148 c.p.c. stabilisce che l’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta che indica la persona alla quale la copia è consegnata e le sue qualità nonché il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Nella specie, a prescindere dalla circostanza che il ricorso genericamente si duole che non vi è prova di aver suonato al citofono prima della notifica al portiere, deduzione apodittica ed assertiva, l’affermazione che tutte le notifiche siano state effettuate a quest’ultimo, e non si contesta che ciò sia avvenuto, dimostra che era autorizzato alla ricezione e l’indicazione della persona che ha ricevuto l’atto e della sua qualità esime da ulteriori ricerche, dovendosi indicare i motivi della mancata consegna e non altro. Controparte replica, peraltro, che una prima notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con indicazione che non è stata rinvenuta persona capace e convivente, con successivo invio di raccomandata consegnata al portiere in assenza del destinatario o di persone abilitate mentre altra notifica è stata effettuata alla portiera addetta alla ricezione. Su quest’ultimo profilo la giurisprudenza è consolidata nel senso che la presunzione legale della qualità dichiarata per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario Cass. nn. 24933/2017, 5220/2014, 18492/2012, 14191/2000 . Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con esclusione della condanna per lite temeraria in mancanza dei presupposti di legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700, di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.