In fuga dall’usura: niente protezione per lo straniero

Decisiva è l’inattendibilità del racconto fatto da uno straniero, originario del Bangladesh. Su questo punto, in particolare, i Giudici evidenziano che egli ha sottolineato il proprio disagio economico, ma allo stesso tempo ha spiegato di avere raggiunto la Libia utilizzando l’aereo, cioè il mezzo di trasporto più costoso.

Vittima dell’usura in patria. Per questo, sostiene un cittadino del Bangladesh, è approdato in Italia. Il suo racconto però non è ritenuto credibile, e di conseguenza è logico, sanciscono i giudici, respingere la sua richiesta di protezione Cassazione, ordinanza n. 101/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Credibilità. Riflettori puntati, in particolare, sul presunto disagio economico lamentato dallo straniero. A questo proposito, egli ha spiegato di essere scappato dal Bangladesh perché ha contratto un debito a usura, senza essere in grado di rimborsarlo all’usuraio e di temere per la propria incolumità in caso di ritorno in patria. Questo racconto è ritenuto poco credibile in Corte d’Appello – laddove viene smentita la valutazione compiuta dai giudici del Tribunale – e ciò è sufficiente per dare forza alla posizione del Ministero dell’Interno nel negare protezione allo straniero. Identica posizione assume la Cassazione, confermando il giudizio pronunciato in secondo grado. Elemento centrale è la inattendibilità della narrazione fatta dallo straniero. Su questo punto i Giudici del Palazzaccio evidenziano la contraddittorietà nel racconto fatto dall’uomo difatti, egli da un lato ha evidenziato il proprio disagio economico ma dall’altro narra di un viaggio verso la Libia operato con una pluralità di vettori aerei, dunque ricorrendo al mezzo di trasporto più costoso, e di un successivo viaggio in Italia, eseguito coattivamente .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 luglio 2018 - 4 gennaio 2019, n. 101 Presidente Scaldaferri – Relatore Dolmetta Fatto e diritto Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata. 1.- Il cittadino del Bangladesh signor Sa. Ho. Mu. ha presentato domanda di protezione internazionale davanti alla Commissione Territoriale di Bologna sezione di Forlì - Cesena , che non la ha riconosciuta in alcuna forma. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 21 marzo 2016, ha invece ravvisato la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria sulla base dei rilievo della verosimiglianza delle dichiarazioni del richiedente, di temere per la propria incolumità in caso di ritorno in patria, avendo egli contratto un debito a usura senza essere in grado di rimborsarlo all'usurarlo. Avvero tale provvedimento ha proposto appello il Ministero dell'Interno. 2.- Con sentenza depositata il 6 settembre 2017, la Corte di Appello di Bologna ha accolto l'appello. Respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dal signor Mu., la Corte territoriale ha ritenuto la narrazione esposta da Mu. caratterizzata da assoluta inattendibilità minutamente enunciando i diversi motivi di supporto di tale valutazione. 3.- Avverto la pronuncia della Corte Bologna, ricorre adesso il signor Mu., con ricorso affidato a due motivi di cassazione. Resiste il Ministero con controricorso. 4.1.- Il primo motivo denunzia nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio . In concreto, il motivo riprende l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulato dal Ministero, rilevando come la sentenza della Corte di Appello abbia motivato in modo assolutamente insufficiente il rigetto dell'eccezione. 4.2.- Il Collegio ritiene che il motivo non possa essere accolto, Nei fatti, la sentenza ha osservato come l' atto di appello appaia adeguatamente puntuale con riferimento ai profili di censura mossi nei confronti del provvedimento impugnato , nel contempo riferendo in termini espressi come lo stesso abbia fatto riferimento alla assoluta inattendibilità della narrazione articolata dal ricorrente siccome non solo generica e sprovvista di qualsivoglia elemento suscettibile di riscontro oggettivo, ma contraddittoria laddove si osservi come l'interessato pure assumendo il proprio disagio economico, narri di un viaggio verso la Libia operato con una pluralità di vettori aerei, dunque ricorrendo al mezzo di trasporto più costoso e di un successivo viaggio in Italia eseguito coattivamente e senza corrispondere alcunché . 5.1.- Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 3, comma 5 D.Lgs. n. 251/2007 violazione degli artt. 5 comma 6 e 19 D.Lgs. 286/1998 . Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l'inattendibilità del racconto esposto dal ricorrente renda automaticamente non accoglibile la domanda di protezione umanitaria. Le ragioni che giustificano il riconoscimento della misura - così si annota - possono anche prescindere dal ritenere il racconto del richiedente non veritiero . 5.2.- In disparte il D.L. n. 113/2018, il Collegio ritiene di dovere dichiarare inammissibile il motivo. Nei fatti, il ricorrente non indica su quali ragioni si sia basata, nel concreto, la richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria. Né indica dove e come egli abbia specificamente indicato le relative ragioni nel contesto del giudizio di merito. Si che, in definitiva, il motivo difetta del necessario requisito dell'autosufficienza di cui all'art. 366 cod. proc. civ. 6.- Il Collegio ritiene di compensare, in ragione dei tratti proposti dalla fattispecie concreta, le spese del giudizio di legittimità. Non è dovuto il doppio del contributo poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna dell'8 marzo 2018. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese dei giudizio di legittimità.