Vessato in patria dalla polizia: va riconosciuto il permesso di soggiorno

Inutili le obiezioni mosse dal Ministero dell’Interno. Confermata anche in Cassazione la decisione con cui è stato sancito il diritto di un cittadino nigeriano ad ottenere accoglienza in Italia.

Vessato in patria dalle forze di polizia. Comprensibile la scelta dello straniero di scappare per approdare in Italia. E, sanciscono i giudici, logica la decisione di concedergli il permesso di soggiorno Cassazione, ordinanza n. 32671/18, sez. VI Civile - 1, depositata il 18 dicembre . Vulnerabilità. Battaglia inutile, quella portata avanti dal Ministero dell’Interno. Perché le valutazioni compiute dai Giudici del Tribunale prima e della Corte d’Appello poi vengono condivise e fatte proprie anche dalla Cassazione. Respinte quindi le contestazioni relative alla concessione del permesso di soggiorno a un cittadino di origini nigeriane. Decisivo il richiamo alle vessazioni che l’uomo ha subito dalla polizia del proprio Paese e che lo hanno costretto a fuggire in Italia. A fronte di questo quadro, difatti, i Giudici del Palazzaccio ritengono corretto catalogare la situazione lamentata dall’uomo come condizione di vulnerabilità vera e propria vulnerabilità . Ineccepibile perciò, nonostante l’opposizione del Ministero dell’Interno, la concessione del permesso di soggiorno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 30 gennaio – 18 dicembre 2018, n. 32671 Presidente/Relatore Campanile Rilevato che il Ministero dell'Interno propone ricorso, affidato a unico motivo, avverso la decisione indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado relativa al diritto in capo ad Ab. Sh. al rilascio del permesso di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 l'intimato non svolge attività difensiva Considerato che con unica censura si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 18, 18 bis e 19 del D.Lgs. n. 286/98 le vessazioni che il ricorrente avrebbe subito dalla polizia del proprio paese, che lo avrebbero costretto ad espatriare, non sarebbero riconducibili nella normativa di riferimento il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il ricorso non appare meritevole di positivo apprezzamento premesso che le valutazioni della corte distrettuale in merito all'attendibilità della situazione allegata dall'Abbas non sono sindacabili in questa sede, né appaiono adeguatamente censurate, deve rilevarsi che, a ben vedere, la decisione impugnata non è incentrata su ragioni prettamente economiche che avrebbero determinato l'allontanamento del predetto dalla Nigeria, e neppure -come sembra adombrarsi nel ricorso - a mere situazioni di instabilità politica, bensì in una condizione di vera e propria vulnerabilità, che costituisce l'elemento fondante della cd. protezione umanitaria Cass., n. 28015 del 2017 e n. 26641 del 2016 e che nella specie - elemento del tutto negletto nel ricorso -sono state individuate nelle reiterate vessazioni subite da richiedente proprio ad opera di quegli appartenenti alle forze di polizia dalle quali avrebbe dovuto ottenere protezione non si procede al regolamento delle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva P. Q. M. Rigetta il ricorso.