La domanda di riconoscimento della protezione internazionale e la tempestività dell’appello

La Suprema Corte torna ad affrontare la questione relativa alla presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal cittadino straniero, con particolare attenzione alla valutazione della tempestività del gravame avverso il diniego del suddetto riconoscimento.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 32059/18, depositata il 12 dicembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello proposto da uno straniero con cui questi impugnava l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, sostenendo che il gravame era stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale. Per tale motivo, il cittadino straniero ricorre in Cassazione. La valutazione della tempestività del gravame. Sulla questione da affrontare in questa sede, gli Ermellini ribadiscono che la valutazione circa la tempestività del gravame in caso di appello avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale richiesto dal cittadino straniero deve essere effettuata dal giudice del rinvio alla luce del principio con cui si è ritenuto che nel regime dell’art. 19, d.lgs. n. 142/2011 come risulta dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142/2015 , l’appello, proposto ai sensi dell’art. 702- quate r c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling” processuale . Pertanto, la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte lombarda in diversa composizione che riesaminerà il caso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 13 novembre – 12 dicembre 2018, n. 32059 Presidente Genovese – Relatore Sambito Fatti di causa Con sentenza depositata il 10/5/2017, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello con cui S.M. alias S.S. ha impugnato l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale, affermando che il gravame era stato notificato il 14 luglio 2017, e quindi oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, avvenuta il 13.6.2016. Ricorre il richiedente sulla base di un motivo. L’Amministrazione non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. L’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito di accertare che, come deduce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata a mezzo PEC in data 14.6.2016 alle ore 16 02, e l’appello è stato notificato il 14 luglio successivo, entro il termine di trenta giorni. 2. La valutazione della tempestività del gravame dovrà esser effettuata dal giudice del rinvio non già in riferimento al principio Cass. n. 23108 del 2017 n. 17420 del 2017 , secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex 702 quater c.p.c. avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, ma al lume del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sentenza n. 28575 del 2018 , con cui si è, invece, ritenuto che nel regime del d.lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling processuale. Le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa l’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite -secondo l’interpretazione dominante - per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare l’errore commesso nella proposizione dell’impugnazione ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo art. 111 Cost. , volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa , la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011 . 3. La pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà, anche, a statuire anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.