In mancanza della videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo è necessaria la fissazione dell’udienza di comparizione

In tema di richiesta di asilo da parte dei cittadini di Paesi Terzi, il rito, così come disciplinato dal d.lgs. n. 25/2008 e modificato dal d.l. n. 13/2017, prevede che, nell’assenza della videoregistrazione del colloquio svolto presso la Commissione territoriale, sia indispensabile per il giudice fissare l’udienza di comparizione delle parti.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 32029/18, depositata l’11 dicembre. La vicenda. Le richieste di un cittadino nigeriano di protezione internazionale e del permesso di soggiorno venivano respinte prima dalla Commissione territoriale di Caserta e poi dal Tribunale territoriale. In particolare, il Tribunale inquadrando la domanda proposta dal richiedente nell’ambito della previsione dell’art. 35 -bis d.lgs. n. 25/2008 Normativa sul riconoscimento e sulla revoca dello status di rifugiato, obbligatorietà udienza , disattendeva l’istanza di fissazione dell’udienza in difetto della disponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi presso la Commissione poiché, secondo i Giudici del Tribunale, l’audizione del richiedente asilo sarebbe stata superflua data la completezza della documentazione a corredo della domanda. Il medesimo Tribunale dava ulteriormente rilievo al fatto che l’istanza di fissazione dell’udienza sarebbe stata richiesta davanti alla Commissione territoriale richiesta che si perfezionava, nel caso di specie, in un momento in cui non era ancora diventava formalmente obbligatoria la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nell’ipotesi di insufficiente documentazione. Il richiedente asilo propone ricorso in Cassazione deducendo che l’efficacia della previsione dell’art. 35 -bis d. lgs. n. 25/2008 è stata prevista come immediatamente efficacie. È necessaria la fissazione dell’udienza di comparizione. La S.C. ha già avuto modo di sottolineare sentenza n. 17717/18 che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, essendo un elemento che colma le conoscenze del giudicante, il giudice stesso deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti affinché non vi sia violazione del principio del contradditorio. La valutazione della condizione del richiedete necessita dunque di specifici strumenti documentali il cui difetto comporta – indipendentemente dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione – l’obbligo di fissazione dell’udienza. Gli Ermellini enunciano principio di diritto secondo cui in tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contradditorio, è immediatamente efficacie ed applicabile fin dall’entrata in vigore dell’art. 35 -bis d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 13/2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vocatio legis ” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente dalle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, anche non verbali, e anche in ragione della natura camerale non partecipata nella fase giurisdizionale. . Per tali ragioni la S.C. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 novembre – 11 dicembre 2018, n. 32029 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 2646 del 2018 pubblicato il 6 aprile 2018 ha respinto il ricorso proposto dal sig. O.M. , cittadino della , avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno - Commissione territoriale di Caserta, che a sua volta aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari proposto dal menzionato cittadino di Paese terzo. Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito della previsione dell’art. 35-bis D. Lgs. n. 25 del 2008 come introdotto dal DL n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017 , entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione art. 35-bis, comma 11, lett. a , perché l’audizione del richiedente asilo sarebbe stata superflua, essendo completa la documentazione a corredo della domanda, ed in quanto essa sarebbe stata richiesta e svolta davanti alla Commissione territoriale anteriormente al momento in cui era diventata formalmente obbligatoria l’attività videoregistrazione, stabilita solo a partire dal 18 agosto 2017, ossia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 13 del 2017 convertito, con modificazioni, nella legge n. 46 del 2017 . Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario. Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, con i primi quattro dei quali lamenta, anzitutto, la incostituzionalità di plurime previsioni regolamentari, con riferimento a alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del DL n. 13 del 2017, in rapporto al differimento dell’efficacia del nuovo rito b alla previsione del procedimento camerale, ex art. 737 e ss. cod. proc. civ. c alla previsione di un termine di soli trenta giorni per proporre ricorso per cassazione, a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto decisorio di primo grado d alla necessaria posteriorità, rispetto al decreto da impugnare, della procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione. Con i restanti tre ha poi lamentato i la mancata fissazione dell’udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio e alla prova ii la subordinata questione di legittimità costituzionanle dell’art. 35-bis, co. 9-11, ove diversamente interpretati iii il diiego della protezione umanitaria. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso. Anzitutto, vanno respinte le proposte questioni di legittimità costituzionale, perché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare che a è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modifiche in legge n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poiché la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito - è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime b è, del pari manifestamente infondata, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 1, del d.lgs. n. 25 del 2008 poiché il rito camerale, ex art. 737 cod. proc. civ., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte c è, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poiché la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento d è, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poiché tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 cod. proc. civ., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369, comma 2, n. 3 cod. proc. civ. Il quinto motivo di ricorso è, invece, manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez.1, Sentenza n. 17717 del 2018 Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale . In particolare, non può trovare validazione il ragionamento svolto dal Tribunale a quo, con riferimento alla mancata entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, in quanto, la previsione dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificata dal DL n. 13 del 2017, riguardante l’obbligatorietà dell’udienza, è stata prevista come immediatamente efficace e non soggetta alla vacatio dei 180 giorni stabiliti nell’art. 21 relativo alle disposizioni transitorie . Il rito, così come disciplinato, pertanto, ha stabilito che nell’assenza oggettiva di una documentazione capace di dare la possibilità di compiere una valutazione del resoconto vivo della dichiarazione resa dal richiedente asilo, fosse indispensabile assicurare la decisione per il tramite dell’udienza. In sostanza, l’obbligo processuale è una conseguenza della oggettiva mancanza di quegli e non di altri strumenti documentali, il cui difetto comporta - indipendentemente dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione - l’obbligo dell’udienza, con applicazione immediata. Sicché può enunciarsi il seguente principio di diritto In tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal DL n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale. Di conseguenza, in accoglimento del detto quinto motivo di ricorso assorbiti i due restanti , deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto e settimo e respinti i primi quattro, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.