Se l’ente pubblico non si avvale di un avvocato, ha diritto alla rifusione delle sole spese vive

Nel caso in cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può poi chiedere la condanna dell’opponente e soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.

Lo ha ribadito la Corte di legittimità con la sentenza n. 31860/18, depositata il 10 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Modena, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, annullava la comunicazione con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto la variazione del punteggio della patente di guida di un soggetto, ponendo a suo carico l’onere di rifondere al Comune e al Ministero le spese legali sostenute. La pronuncia viene impugnata con ricorso in Cassazione. Rifusione delle spese. Tra le diverse censure, risulta determinante il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole per aver il Tribunale liquidato a favore del Comune le spese legali anche per il primo grado di giudizio durante il quale l’ente non si era avvalso del patrocinio di un avvocato. La giurisprudenza è infatti ferma nell’affermare che nel caso in cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può poi chiedere la condanna dell’opponente e soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio . Sono invece liquidabili a favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate nel giudizio sempre che risultino da apposita nota. Applicando tali principi alla vicenda in esame, dove non era stata prodotta dal Comune la nota di spese vive sostenute per il primo grado, la Corte cassa la sentenza in relazione a tale specifico profilo e decide la causa nel merito affermando che spetta al Comune il rimborso delle spese legali sostenute per il solo grado d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 maggio – 10 dicembre 2018, n. 31860 Presidente D’Ascola – Relatore Grasso I fatti di causa Il Tribunale di Modena, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Modena, annullò la comunicazione ex art. 126, d. lgs. n. 285/1992 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21/12/2010, con la quale era stata disposta variazione del punteggio della patente di guida di F.N. e regolò le spese di entrambi i gradi del giudizio condannando il F. a rifondere al Comune di San Cesareo sul Panaro, la complessiva somma di Euro 1.000,00 e, a sua volta, il Ministero a rifondere al F. le spese legali da quest’ultimo sostenute. Ricorre il F. , svolgendo tre motivi di censura, ulteriormente illustrati da memoria. Le Amministrazioni sono rimaste intimate. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 5, l. 689/1981, 82 e 91, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Giudice dell’appello liquidato in favore del Comune spese legali anche in relazione al primo grado, durante il quale l’ente territoriale non era stato assistito da avvocato, essendosi limitato alla sola produzione documentale. Con il secondo motivo prospetta omessa e contraddittoria motivazione, nonché violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., 24 e 111, Cost., 2 e 4, comma 5, d.m., n. 55/2014, nonché ultrapetizione, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per avere la sentenza gravata quantificato le spese liquidate in favore del Comune senza specificare il computo per fasi rectius gradi e, comunque, oltre il massimo consentito per il grado d’appello. Con il terzo ed ultimo motivo allega violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6, Cost., 132, n. 4, 91 e 92, cod. proc. civ., 118, disp attuaz. cod. proc. civ., nonché contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., assumendo che il Tribunale, avendo accolto l’appello, per avere accertato la tardività della comunicazione ben poteva compensare le spese tra l’appellante ed il Comune, ricorrendone gli eccezionali motivi ex art. 92 c.p.c. . Il primo motivo è fondato. Il Comune, siccome consta ex actis la natura della deduzione censuratoria impone la verifica del fatto processuale i non si avvalse in primo grado di patrocinio di avvocato. Questa Corte ha reiteratamente affermato che l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato come è consentito dall’art. 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota ex multis, Sez. 2, n. 18066, 27/8/2007, Rv. 599746 Sez. 2, n. 11389, 24/5/2011, Rv. 618099 . Ciò premesso, in assenza d’indicazione di spese vive effettivamente sborsate per primo grado, cassata sul punto la sentenza impugnata, e decisa la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., spetta al Comune di San Cesario il rimborso delle spese legali del solo grado d’appello, che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate, possono liquidarsi siccome in dispositivo. L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento degli altri. Le spese legali del giudizio di legittimità debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. accoglie il primo motivo e, decidendo nel merito, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, liquida per il solo grado d’appello la complessiva somma di Euro 500,00 in favore del Comune di San Cesario sul Panaro, che condanna a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, dichiara assorbiti gli altri motivi.