Diniego di protezione internazionale: l’appello va proposto con ricorso e non con citazione

Nel regime dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142/2015, l'appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento, doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al deposito del ricorso introdotto nel comma 9 della norma dell'art. 19 dal testo sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. f implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c

Le Sez. Un. civili della Cassazione sentenza n. 28575/18, depositata l’8 novembre si sono occupate con una pronuncia molto articolata, complessa ed esaustiva quasi 30 pagine , delle modalità di proposizione dell’appello in materia di protezione internazionale all’esito delle modifiche normative intercorse. Il principio di diritto affermato chiarisce così un aspetto pratico fondamentale. Peraltro, la sentenza non tiene conto, ratione temporis , delle più ampie modifiche introdotte in questa materia dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale . Legge, quest’ultima, che ha tra l’altro abrogato proprio l’art. 19 d.lgs. n. 150/2011. Il caso. Un cittadino maliano appellava l'ordinanza emessa dal Tribunale nel 2015 con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale. La Corte di Appello, provvedendo sull'appello, riteneva tardiva l'impugnazione in quanto proposta con ricorso depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza del Tribunale ma notificato oltre tale termine all'Avvocatura Generale dello Stato. Rilevava la Corte d’Appello che, anche a seguito delle modifiche introdotte all'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, dall'art. 27 d.lgs. n. 142/2015, doveva ritenersi che l'appello avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale dovesse essere proposto con atto di citazione in appello e che, quindi, nel caso di erronea proposizione dell'impugnazione con ricorso, l'impugnazione si potesse considerare tempestiva solo se anche la sua notifica e non solo il deposito dell'atto con la forma del ricorso fosse avvenuta entro il termine prescritto. Seguiva il ricorso per cassazione. Le modifiche normative intercorse impugnazione non più tramite ricorso? Viene contesta la decisione della Corte d’Appello per aver ritenuto che, nonostante la modifica dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, introdotta dall'art. 27 d.lgs. n. 142/2015, la proposizione dell'appello avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale dovesse ancora proporsi con citazione. Secondo il ricorrente, sia il tenore testuale della modifica normativa, sia la sua finalità di garantire una più rapida trattazione dei giudizi relativi alle domande di protezione internazionale, inducevano a ritenere, al contrario, che il legislatore del 2015 avesse voluto effettivamente optare per la proposizione dell'appello con ricorso. Quando una forma errata nella proposizione di una impugnazione può comunque raggiungere lo scopo. Più in generale, in materia di impugnazioni, l'orientamento della Cassazione è nel senso che quando si sbaglia la forma di esercizio dell'atto di impugnazione in particolare notificando una citazione là dove era prescritto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove era prescritto che si dovesse notificare una citazione , l'impugnazione possa ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile, solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l'ufficio entro il termine prescritto per l'impugnazione, e, nel secondo caso, se, al deposito del ricorso segua la notifica dell'atto alla controparte sempre entro quel termine. Orientamento che viene ribadito dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite affrontano questo specifico argomento con molta attenzione, dando conto di orientamenti interpretativi difformi, sussistenti soprattutto in dottrina. Ma ciò nonostante l’opzione interpretativa appena ricordata viene confermata. Infatti, a detta degli Ermellini, quando il legislatore regola l'esercizio del diritto di impugnazione prescrivendo che l'atto di esercizio debba realizzare la presa di contatto con il giudice e quando lo regola prescrivendo invece che detto atto debba realizzare la presa di contatto con la controparte tramite la notificazione, la prescrizione della forma da osservare entro il termine di impugnazione è fatta a pena di inammissibilità, il che implica che l'onere formale è relativo ad un'attività che indefettibilmente doveva compiersi nel termine. Il carattere cogente e, dunque, decisivo, del collegamento fra l'uso della forma prescritta ed il termine secondo la categoria della inammissibilità impone di apprezzare l'uso della forma errata come attività che, pur non rispondendo alla forma prescritta, può diventare idonea ad osservare la prescrizione legislativa, solo essa si presti ad essere considerata, sebbene con l'apporto di atti aliunde, cioè ulteriori rispetto alla forma erroneamente impiegata, come realizzatrice dello scopo di assicurare pur con una forma complessiva diversa da quella voluta dal legislatore, appunto lo scopo divisato dallo stesso legislatore. Il principio di diritto enunciato in caso di errata forma dell’impugnazione. Quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la presa di contatto con il giudice investito dell'impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la presa di contatto con la parte destinataria dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la presa di contatto prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella presa di contatto entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine. In materia di protezione internazionale l’appello va proposto con citazione. Le Sezioni Unite affrontano, poi, un altro aspetto assolutamente rilevante in questa materia, precisando quale forma debba essere seguita per una corretta proposizione dell’impugnazione. Secondo gli Ermellini, nel regime dell'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142/2015, l'appello, proposto ex art. 702- quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al deposito del ricorso introdotto nel comma 9 della norma dell'art. 19 dal testo sostituito dall'art. 27, comma 1, lett. f implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell'art. 702- quater c.p.c

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 9 ottobre – 8 novembre 2018, n. 28575 Presidente Cappabianca – Relatore Frasca Fatti di causa 1. K.I. , cittadino maliano, appellava l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 1 ottobre 2015, con la quale era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale. La Corte di Appello di Milano, provvedendo sull’appello con sentenza del 23 giugno 2016, riteneva tardiva l’impugnazione in quanto proposta con ricorso depositato nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza del Tribunale ma notificato oltre tale termine all’Avvocatura Generale dello Stato. Rilevava la Corte di appello che, anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 19 d.lgs. n. 150/2011, dall’art. 27 del d.lgs. n. 142/2015, doveva ritenersi che l’appello avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale dovesse essere proposto con atto di citazione in appello e che, quindi, nel caso di erronea proposizione dell’impugnazione con ricorso, l’impugnazione si potesse considerare tempestiva solo se anche la sua notifica e non solo il deposito dell’atto con la forma del ricorso fosse avvenuta entro il termine prescritto. A sostegno dell’assunto la corte meneghina ha evocato Cass. n. 26326 del 2014. 2. Avvero la sentenza ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno e la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Milano, il K. prospettando due motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si è denunciato error in procedendo, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 189, 190, 101, secondo comma, cod. proc. civ Sulla premessa che la Corte di appello, all’udienza fissata per la trattazione del ricorso, aveva invitato il difensore del ricorrente a discutere in merito alla correttezza del rito adottato ed alla tempestività della impugnazione, si sostiene che, avendo sollecitato la discussione su una questione di ammissibilità del ricorso, rilevata d’ufficio, detta corte avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. Trattenendo la causa in decisione con queste modalità la Corte di appello avrebbe impedito al ricorrente la modifica delle conclusioni mediante l’inserimento di una istanza di rimessione in termini, per l’ipotesi in cui la Corte di appello avesse ritenuto che l’appello si sarebbe dovuto proporre con citazione anziché con ricorso, e avrebbe altresì impedito di eccepire che l’Avvocatura dello Stato, costituendosi in giudizio per il Ministero dell’Interno, aveva depositato una comparsa riguardante diverso procedimento di appello. In tal modo ne sarebbe derivata una lesione del diritto di difesa che avrebbe determinato la nullità sia dell’atto processuale che della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si è invece prospettata violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, 27 del d.lgs. n. 142 del 2015 e 12 delle preleggi. Vi si contesta la decisione della Corte di appello per aver ritenuto che, nonostante la modifica dell’art. 19 del decreto n. 150/2011, introdotta dall’art. 27 del decreto n. 142/215, la proposizione dell’appello avverso le decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale dovesse ancora proporsi con citazione. Secondo il ricorrente sia il tenore testuale della modifica normativa che la sua finalità di garantire una più rapida trattazione dei giudizi relativi alle domande di protezione internazionale inducevano a ritenere, al contrario, che il legislatore del 2015 avesse voluto effettivamente optare per la proposizione dell’appello con ricorso. 3. Al ricorso per cassazione ha resistito con controricorso il Ministero. 4. La trattazione del ricorso avveniva in primo luogo presso la Sesta Sezione Civile-1, la quale, a seguito della camera di consiglio in vista della quale il ricorrente depositava memoria, con ordinanza interlocutoria n. 9337 del 2017 reputava che il ricorso presentasse profili non esaminati dalla giurisprudenza e lo rimetteva alla pubblica udienza della Prima Sezione. Quest’ultima ne fissava la trattazione all’udienza pubblica del 27 ottobre 2017 ed all’esito, con ordinanza interlocutoria del 9 maggio 2018, disponeva la rimessione del ricorso al Primo Presidente perché valutasse la sua assegnazione alle Sezioni Unite nel presupposto che la sua decisione implicasse la risoluzione di questioni di particolare importanza. 5. La motivazione dell’ordinanza della Prima Sezione si articola nei seguenti passaggi. 5.1 In primo luogo, si dichiara di condividere l’avviso espresso da Cass., sez. VI-1, ord. n. 17420 del 2017 nel senso che il mero riferimento al ricorso presente nel testo del comma 9, secondo inciso, dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, siccome sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015 non sarebbe valso a modificare l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso da Cass. ordd. nn. 14502 e 26326 del 2014 , secondo cui l’appello proposto ex art. 702-quater cod. pro. civ., avverso la pronuncia di rigetto della domanda di protezione internazionale, doveva, nel regime previgente dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 essere introdotto con citazione e non con ricorso. Da tanto l’ordinanza ha desunto che la tempestività dell’impugnazione in appello dovesse essere verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata e, quindi, ha soggiunto che applicando detto principio, deve ritenersi l’intempestività del gravame in quanto sebbene il ricorso sia stato depositato il 18 novembre 2015, e quindi nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica, avvenuta il 19 ottobre 2015, dell’ordinanza di rigetto della domanda di protezione internazionale emessa dal Tribunale di Milano il 1 ottobre 2015, tuttavia la notifica del ricorso in appello al Ministero, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è avvenuta il 14 gennaio 2016. .Ciò ha fatto asserendo che la ricordata esegesi doveva ritenersi giurisprudenza consolidata. 5.2. L’ordinanza interlocutoria, ha, quindi, motivato la rimessione al Primo Presidente, osservando, in relazione alla lesione del diritto di difesa prospettata dal ricorrente a che, se non sarebbe dubitabile che il d.lgs. n. 142 del 2015 rispondesse all’esigenza di una sollecita trattazione dei giudizi in materia di protezione internazionale , tuttavia dovrebbe rilevarsi che il deposito del ricorso nel termine di trenta giorni, dalla data di comunicazione o notificazione dell’ordinanza emessa in primo grado, attesti la volontà dell’appellante di rispettare il termine di decadenza, sia pure individuando il modo di rispettare tale termine erroneamente con la data di deposito del ricorso anziché della notifica dell’atto introduttivo del giudizio , sebben con una scelta contraria alla menzionata esegesi b sarebbe, quindi, necessario valutare se la dizione testuale dell’art. 19, comma 9, del decreto n. 142/2015, secondo cui la Corte di appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso può aver indotto l’appellante all’adozione di questa forma di impugnazione e se tale profilo soggettivo possa avere alcuna rilevanza nel giudizio sull’ammissibilità del gravame c questa questione non sarebbe scontatamente risolvibile nel senso dell’irrilevanza se si considera, oltre all’uso testuale del termine ricorso , l’assenza, al momento della proposizione del gravame da parte del sig. K. , di una giurisprudenza di legittimità che chiarisse la portata dell’art. 27 del decreto n. 142/2015, e la presenza, invece, di interpretazioni discordi nella giurisprudenza di merito d tali circostanze ben potrebbero assumere rilievo se rapportate alla giurisprudenza che, in caso di overruling, riconosce l’esigenza di tutelare l’affidamento incolpevole della parte sulla regola processuale modificata e ciò considerando che, sebbene quello in esame non possa classificarsi come un caso di overruling tuttavia sarebbero riscontrabili rilevanti analogie che potrebbero giustificare le stesse ragioni di tutela e tanto sarebbe giustificato perché non vi sarebbe dubbio che, per effetto della non coerente dizione testuale usata dal legislatore si fosse creata una situazione di incertezza per la parte che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015 avesse voluto impugnare un provvedimento in materia di protezione internazionale f tanto giustificherebbe il ritenere che il combinato disposto di una norma di incerta interpretazione con l’assenza di una pronuncia di legittimità che ne definisse la portata abbia creato i presupposti per un incolpevole affidamento della parte sull’opzione interpretativa che attribuiva al legislatore la volontà di incidere sull’assetto normativo e giurisprudenziale esistente inducendola ad identificare nel ricorso il mezzo di impugnazione in materia di protezione internazionale . Sulla base di tali considerazioni, dopo avere evocato il precedente di cui a Cass., Sez. Un., n. 23675 del 2014 ed altresì considerato che nella specie la lamentata lesione del diritto di difesa sarebbe stata particolarmente grave in quanto preclusiva del diritto di azione e determinante, come nel caso in esame, una compromissione di un diritto fondamentale qual è sicuramente il diritto alla protezione internazionale, l’ordinanza della Prima Sezione ipotizza, che, anche nella prospettiva della coerenza del sistema processuale alla Convenzione E.D.U. e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si potrebbe ritenere che un quadro normativo non chiaro, come quello descritto posa giustificare la rimessione in termini ovvero il considerare che la proposizione dell’appello con la forma del ricorso integri una forma irregolare ma comunque efficace di tempestiva proposizione del gravame e ciò pur dovendosi conservare l‘esegesi dell’art. 702-quater cod. proc. civ. precedente all’entrata in vigore del d.l.gs. n. 142 del 2015 e confermarsi la coerenza de principio di diritto affermato dalla citata ordinanza n. 17420 del 2017 di questa Corte. La tutela dell’affidamento della parte che ha proposto, erroneamente l’appello con ricorso depositandolo entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado, giustificherebbe allora - secondo l’ordinanza della Prima Sezione - una rimessione in termini per consentire di sanare la mancata notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello in quel termine, la quale si verificherebbe coerentemente alla giurisprudenza secondo cui l’appello, proposto ex art. 702-quater cod. proc. civ. la tempestività del gravame, in quanto da proporsi con citazione, sussisterebbe solo se la notificazione sia avvenuta nel termine di trenta giorni viene citata Cass. ord. n. 26236 del 2014 . Tenuto conto che il meccanismo processuale proprio del ricorso in appello è quello di attivare il giudice adito che, fissando, con decreto, la data dell’udienza, dispone contestualmente la notificazione del ricorso e del decreto alla parte appellata , secondo l’ordinanza di rimessione ben potrebbe ritenersi dunque che la rimessione in termini avvenga già per effetto della emanazione del decreto che dispone la notificazione dell’atto introduttivo oltre il termine decadenziale dei trenta giorni, termine che, sulla base di un affidamento incolpevole, l’appellante ha inteso rispettare con la tempestiva proposizione del ricorso , dovendosi, peraltro presupporre che il giudice, emanando il decreto che dispone la notifica del ricorso, intenda sanare e non sanzionare con l’inammissibilità la irregolare proposizione dell’appello . Questa soluzione implicherebbe il riconoscere la sussistenza di una circostanza, che oggettivamente giustifica l’irregolare proposizione dell’impugnazione, e consiste in una condizione di incertezza interpretativa, sia pure limitata nel tempo al solo periodo antecedente la citata Cass. n. 17420 del 2017 che ha affermato la non incidenza dell’art. 27 del d.lgs. n. 142/2015 sul precedente assetto normativo e giurisprudenziale in tema di impugnazione delle decisioni in materia di protezione internazionale . 5.3. All’esito di tali considerazioni, l’ordinanza di rimessione, ha chiesto al Primo Presidente di porre alle Sezioni Unite le seguenti questioni aa se, ferma restando la valutazione espressa dalla Corte di Cassazione con la più volte citata ordinanza n. 17420/2017, che costituisce ormai giurisprudenza consolidata della Corte Suprema, occorre chiedersi se l’uso del termine ricorso nell’art. 27 del d.lgs. n. 142/2015 abbia ingenerato una incertezza interpretativa sulla effettiva volontà del legislatore di adottare il ricorso come forma di impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale e ciò limitatamente al periodo antecedente detta ordinanza bb se tale incertezza interpretativa ha determinato un affidamento incolpevole sulla necessità di proporre con ricorso l’impugnazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale cc se tale affidamento incolpevole sia meritevole di tutela e se debba pertanto escludersi, con una valutazione oggettiva estesa a tutti i ricorsi in appello proposti prima della citata ordinanza n. 17420/17, la possibilità di dichiararne l’inammissibilità per tardività qualora l’appello sia stato proposto tempestivamente con ricorso dd se infine è sempre necessaria una richiesta di rimessione in termini ovvero se tale richiesta possa considerarsi implicita nella proposizione del ricorso che richiede necessariamente la sua notificazione alla controparte insieme al decreto di fissazione di udienza . 6. Il Primo Presidente ha fissato la trattazione davanti alle Sezioni Unite. Ragioni della decisione 1. Il contenuto della rimessione su cui le Sezioni Unite sono sollecitate a prendere posizione implica, in relazione allo svolgimento della vicenda davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, l’esame in via preliminare di due questioni. 1.1. La prima questione suppone una verifica della perdurante validità dell’orientamento di questa Corte sui criteri di individuazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione tramite una forma di introduzione diversa da quella prescritta dalla legge, cioè, avuto riguardo a quella che è l’alternativa normalmente usata dal legislatore, in questi due casi a ove, a fronte alla previsione che l’impugnazione debba essere proposta con ricorso, secondo la specie che suppone il previo deposito dell’atto presso l’ufficio ricevente e, quindi, l’adozione successiva di un provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza e di concessione di termine per la notificazione alla controparte di solito a cura dell’impugnante, talora invece a cura della cancelleria , colui che esercita il diritto di impugnazione lo faccia con un atto che non si concreti in quel deposito, cioè con la presa di contatto con il giudice, bensì con la sua notificazione alla parte destinataria dell’impugnazione, e, dunque, con una presa di contatto con essa, cui solo dopo segua il deposito dell’atto stesso presso il giudice dell’impunazione b ove, al contrario, di fronte ad una prescrizione normativa della forma di esercizio del diritto di impugnazione tramite un atto di solito la citazione, ma può trattarsi anche del ricorso che prima dev’essere notificato alla controparte e dunque debba realizzare la presa di contatto con essa, e solo successivamente debba depositarsi presso il giudice dell’impugnazione di modo che la presa di contatto con esso debba seguire all’altra , colui che impugna inverta tale ordine e lo faccia appunto provvedendo al deposito dell’atto non notificato anziché alla sua previa notificazione. 1.2. La seconda questione, che - come si vedrà - diventa rilevante soltanto se sulla prima questione si conferma l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, suppone il prendere posizione sull’esattezza dell’opzione esegetica, condivisa dall’ordinanza di rimessione, in ordine al significato da attribuire alla norma del comma 9 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, per effetto della sostituzione del suo testo operata dall’art. 27, lett. f del d.lgs. n. 142 del 2015. 2. Sulla prima questione l’orientamento di questa Corte è nel senso che quando si sbaglia la forma di esercizio dell’atto di impugnazione, in particolare notificando una citazione là dove era prescritto il deposito del ricorso ovvero depositando un ricorso là dove era prescritto che si dovesse notificare una citazione, l’impugnazione possa ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile, solo se, nel primo caso, alla notifica della citazione segua il suo deposito presso l’ufficio entro il termine prescritto per l’impugnazione, e, nel secondo caso, se, al deposito del ricorso segua la notifica dell’atto alla controparte sempre entro quel termine. Detto orientamento, in particolare, ancora di recente, dopo essere stato ribadito da Cass., Sez. Un., nn. 21675 del 2013 e 22848 del 2013, è stato ribadito da Cass., Sez. Un., n. 2907 del 2014, la quale si è preoccupata anche di chiarire le ragioni per cui esso non poteva essere messo in crisi dalla soluzione adottata, a proposito della forma di introduzione del giudizio di primo grado dell’impugnazione delle delibere condominiali, da Cass., Sez. Un., n. 8491 del 2011. 2.1. Le Sezioni Unite solo consapevoli che si tratta di un orientamento che è condiviso solo da parte della dottrina processualcivilistica, mentre altra parte non ritiene di condividerlo e, con varie prospettazioni, ipotizza che comunque l’esercizio del diritto di impugnazione con una forma sbagliata sia sempre suscettibile di sanatoria a prescindere dal collocarsi nel termine prescritto per l’impugnazione delle attività funzionali alla integrazione del modello formale prescritto. Tali dottrine valorizzano la circostanza che, per l’esercizio del diritto di impugnazione nel termine prescritto, sarebbe decisiva solo la circostanza che entro il termine chi impugna compia un atto che evidenzi la sua impugnazione in modo oggettivo, cioè consacri la sua attività impugnatoria in modo da renderla non più modificabile. Una siffatta situazione si verificherebbe tanto nel caso in cui si depositi l’atto di impugnazione nel termine quando lo si doveva notificare, quanto allorché lo si notifichi allorquando lo si doveva depositare. Si sostiene che in entrambi i casi - nel primo perché l’atto viene affidato all’ufficio attraverso l’attività di deposito, nel secondo perché viene affidato all’ufficiale giudiziario che provvede alla notificazione o comunque viene, nel caso di notificazione eseguita dal difensore, inserito in un procedimento nel quale non è suscettibile di modificazioni - chi doveva impugnare ha comunque manifestato il suo diritto di impugnare e lo ha fatto in modo immodificabile, di modo che la successiva attività diretta a realizzare la forma che non è stata rispettata bene potrebbe compiersi oltre il termine e superare in ogni caso l’inosservanza del requisito formale di manifestazione del diritto di impugnare. 2.2. Ritengono le Sezioni Unite che i pur approfonditi argomenti prospettati da queste tesi dottrinali si scontrino con la circostanza che, quanto il legislatore regola l’esercizio del diritto di impugnazione prescrivendo che l’atto di esercizio debba realizzare la presa di contatto con il giudice e quando lo regola prescrivendo invece che detto atto debba realizzare la presa di contatto con la controparte tramite la notificazione che, a differenza del sistema che accoglieva il Codice di Procedura Civile del 1865 non è requisito dell’atto introduttivo, ma distinto da esso, essendo invece requisito dell’atto introduttivo l’indicazione contenutistica della vocatio in jus, cioè dell’attività enunciativa volta ad indentificare il soggetto contro cui l’impugnazione è proposta ed anzi trattandosi di requisito che, come emerge dall’art. 125 cod. proc. civ., è parte anche dell’atto di introduzione dell’impugnazione mediante ricorso e non della sola citazione, non potendo, nel sistema imperniato sul deposito del ricorso - non previamente notificato - e sulla successiva adozione del decreto del giudice di fissazione dell’udienza e di ordine di notificazione, assegnarsi a tale decreto il valore di individuare il contenuto della vocatio, che dev’essere già nel ricorso , la prescrizione della forma da osservare entro il termine di impugnazione è fatta a pena di inammissibilità, il che implica che l’onere formale è relativo ad un’attività che indefettibilmente doveva compiersi nel termine. Il carattere cogente e, dunque, decisivo, del collegamento fra l’uso della forma prescritta ed il termine secondo la categoria della inammissibilità impone di apprezzare l’uso della forma errata come attività che, pur non rispondendo alla forma prescritta, può diventare idonea ad osservare la prescrizione legislativa, solo essa si presti ad essere considerata, sebbene con l’apporto di atti aliunde, cioè ulteriori rispetto alla forma erroneamente impiegata, come realizzatrice dello scopo di assicurare pur con una forma complessiva diversa da quella voluta dal legislatore, appunto lo scopo divisato dallo stesso legislatore questo scopo non è rappresentato solo dalla verificazione, sebbene con apporti aliunde rispetto alla forma erronea usata, di una fattispecie complessa equipollente a quella che si sarebbe dovuta osservare, ma anche e necessariamente dalla sua realizzazione nel temine previsto per l’impugnazione. La ragione è che l’osservanza del termine è essa stessa parte della forma voluta dal legislatore e, dunque, dev’essere rispettata ex necesse attraverso gli apporti aliunde. Ciò che occorre è che, in presenza di un atto di impugnazione con forma contenutistica diversa da quella prescritta, si realizzi la situazione di cui al terzo comma dell’art. 156 cod. proc. civ., ma tale realizzazione deve avvenire nel termine per l’impugnazione. Solo in tal caso l’atto di esercizio del diritto di impugnazione non rispettoso delle forme quoad contenuto raggiunge lo scopo per cui si doveva compiere l’atto con la forma corretta e, dunque, lo scopo di esercitare validamente il diritto di impugnazione appunto nel termine previsto dalla legge . Ebbene, le tesi dottrinali che danno rilevanza agli apporti successivi alla scadenza del termine di impugnazione in quanto realizzatori in via di equipollenza della forma contenutistica che non si è osservata con l’atto di esercizio dell’impugnazione non sembrano preoccuparsi in alcun modo del fatto che l’inosservanza delle forme può essere rimediata attraverso il meccanismo del raggiungimento dello scopo soltanto se l’attività successiva all’atto non rispettoso della forma prescritta assicuri ciò che avrebbe assicurato il rispetto della forma ma lo faccia entro il termine di impugnazione, che è esso stesso requisito formale e lo è a pena di inammissibilità. 2.3. Quando è prescritta per l’impugnazione la forma della citazione e si usa quella del ricorso, si rileva che i contenuti dell’atto, come dimostra l’art. 125 cod. proc. civ. sono sostanzialmente identici, salvo l’indicazione dell’udienza di comparizione, che nella citazione è fatta dalla parte e nel ricorso fuori dei casi in cui se ne prevede la notifica prima del deposito e si affidi alla parte l’indicazione dell’udienza è fatta dal giudice con un suo provvedimento ciò che non è rispettato relativamente alla forma prescritta è il requisito della notificazione alla parte destinataria, cioè della previa esternazione ad essa della manifestazione dell’impugnazione, esternazione che, nel vigore del sistema della scissione degli effetti della notificazione fra notificante e destinatario, suppone, peraltro, solo il perfezionamento del procedimento notificatorio per il notificante. L’attività complessiva prescritta a chi esercita il diritto di impugnazione non è soltanto la redazione dell’atto di citazione, bensì, oltre ad essa, la sua notificazione nel senso ora detto. Sicché il raggiungimento dello scopo là dove si usi la forma del ricorso può avvenire solo quando e se la notificazione in quel senso sia avvenuta nel termine. Esso, si badi, potrebbe essere raggiunto nonostante l’uso della forma del ricorso se l’impugnante avesse notificato il ricorso prima di depositarlo e ciò tanto se tale notifica sia avvenuta con l’indicazione irrituale di un’udienza quanto se sia avvenuta senza tale indicazione. È raggiunto altresì se, pur dopo il deposito, abbia luogo tale notifica anche d’iniziativa dell’impugnate anche prima che sia il giudice a fissare con il suo decreto l’udienza ed a disporre la notificazione. È raggiunto, inoltre, secondo l’ipotesi normalmente considerata, se la notificazione venga fatta sulla base dell’adozione del decreto. Ma, negli ultimi due casi, solo se l’attività notificatoria dell’atto si situi prima che il termine per impugnare sia scaduto. In tutti tali casi, l’attività prescritta per impugnare, che era la notificazione della citazione, risulta compiuta in forma equivalente e rende tempestiva l’impugnazione in quanto sia effettuata nel termine e ciò perché, pur essendo stata l’impugnazione esercitata con un atto diverso per contenuto-forma da quello prescritto, risulta comunque compiuta nel termine e dunque nel rispetto del requisito temporale di forma, attraverso le distinte formalità indicate, l’attività che si doveva compiere per un’impugnazione tempestiva, cioè la presa di contatto con la controparte . Tale attività, quando si deve impugnare con citazione è, come s’è detto, la notifica di essa, cioè dell’atto di impugnazione, al destinatario nel termine prescritto. Dunque, la presa di contatto con esso. Il solo deposito di un ricorso presso l’ufficio nel termine risulta invece un’attività che in alcun modo, nemmeno in parte o comunque in modo irregolare, realizza di per sé il compimento dell’attività prescritta dal legislatore e ciò perché manca proprio quella presa di contatto dal legislatore ritenuta essenziale. È questa presa di contatto che, non raggiunta tramite il deposito del ricorso, può esserlo in altro modo, cioè nei modi su indicati, ma deve esserlo nel termine per l’impugnazione, che altrimenti diverrebbe canzonatorio e disponibile dalla parte rispetto al modello legislativo. 2.4. Ex adverso, quando è prescritta la forma del ricorso e si usa la citazione, ciò che rileva per salvare l’impugnazione è che nonostante l’uso della forma contenutistica diversa, si realizzi la presa di contatto con il giudice nel termine prescritto, cioè mediante il deposito della citazione. Altrimenti non è possibile dare rilievo salvifico all’attività di deposito perché realizza quella presa di contatto oltre il termine. 2.5. Le tesi dottrinali contrarie omettono di considerare il rilievo decisivo che assume, perché possa parlarsi di raggiungimento dello scopo, l’osservanza del termine di impugnazione, quale requisito prescritto a pena di inammissibilità. Deve, dunque, ribadirsi l’orientamento tradizionale nel senso che quando l’ordinamento prescrive per l’esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l’ufficio che deve ricevere l’impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell’impugnazione, lo scopo dell’attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la presa di contatto con il giudice investito dell’impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la presa di contatto con la parte destinataria dell’impugnazione. Ne consegue che l’errore nella scelta dell’atto di proposizione dell’impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la presa di contatto prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all’adozione dell’atto idonee a realizzare quella presa di contatto entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine . 3. Venendo alla seconda questione preliminare sopra indicata, le Sezioni Unite ritengono che l’opzione esegetica affermatasi sull’esegesi dell’art. 19 novellato da d.lgs. n. 142 del 2015 non sia condivisibile. Queste le ragioni. 3. Va rilevato, in primo luogo, che l’intervento legislativo sull’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 realizzatosi con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 142 del 2015 ha riguardato una norma che conteneva in sé un’espressa previsione, rimasta immutata, diretta a fissare i limiti del suo ambito di applicazione. Si trattava del comma 1 dell’art. 19, il quale, dopo la proclamazione della soggezione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, stabiliva espressamente che esse erano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo . In tal modo, quelle controversie risultavano soggette al rito del procedimento sommario disciplinato dal codice negli artt. 702-bis e segg. soltanto per tutto ciò che lo stesso art. 19 non avesse espressamente regolato in modo diverso da quanto disposto nelle norme codicistiche. Nella versione dell’art. 19 anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 142 del 2015 l’interprete che si fosse interrogato sul modo di proposizione dell’appello contro la decisione resa in primo grado non avrebbe rinvenuto in essa alcuna previsione al riguardo e, dunque, avrebbe dovuto prendere atto che la relativa disciplina si doveva ricercare in quella emergente dalle disposizioni del procedimento sommario codicistico. In esse la norma dell’art. 702-quater cod. proc. civ. non conteneva però - come, del resto, anche oggi - alcuna previsione espressa sulla forma della proposizione dell’appello. In presenza del silenzio del legislatore la giurisprudenza di questa Corte, allorché si era dovuta interrogare sul suo significato, aveva concluso - dapprima con l’ord. n. 14502 del 2014, in riferimento all’appello, ex art. 702-quater, cod. proc. civ., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. a , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, quindi, con riferimento alla decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale - che la forma dell’appello fosse quella della citazione. Ciò, in applicazione del principio affermato da Cass., Sez. Un. n. 2907 del 2014 nel senso che la previsione legislativa della possibilità dell’appello riguardo ad una decisione emessa a seguito di procedimento di primo grado regolato da un rito sommario nella specie quello della I. n. 689 del 1981, anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 o comunque speciale rispetto a quello ordinario imponesse - in assenza di regolamentazione legislativa - di identificare la disciplina dell’appello in quella prevista per l’ordinario processo di cognizione. In pratica, nella vigenza dell’art. 19 nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 142 del 2015 la risposta in ordine alla forma dell’appello andava ricercata nell’esegesi dell’art. 702-quater imposta dal fatto che tale norma non regolava come non regola in modo sommario l’appello e che, quindi, tanto implicasse come implichi l’esclusione di una sorta di trascinamento del rito di cui al giudizio sommario di primo grado. Con la conseguenza che, salva l’applicazione diretta del disposto del secondo e del terzo inciso dell’art. 702-quater che si sovrappongono alla disciplina dell’appello ordinario e, peraltro, con previsioni che, almeno fino alla modifica del terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ., operata dall’art. 54, comma 1, lett. Ob, del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella I. n. 134 del 2012 , erano rimaste prive di effettiva specialità , l’appello rimaneva regolato dalle norme disciplinatrici dell’appello secondo il rito ordinario e dunque, quanto all’atto introduttivo del gravame, dalla tecnica di proposizione dell’impugnazione con la citazione. 4. La sostituzione del comma 9 dell’art. 19 operata dal d.lgs. n. 142 del 2015 non consentiva, tuttavia, ad avviso delle Sezioni Unite, di mantenere la scelta esegetica conforme al principio espresso anteriormente. E ciò ancorché debba riconoscersi che tale conclusione, a cagione della rapida ed essenziale tecnica usata dal d.lgs., non fosse certamente d’immediata percepibilità, in quanto non risultava da una disciplina enunciata in modo da dettare espressamente una disposizione regolatrice della forma dell’atto introduttivo dell’appello. L’intervento normativo consentiva, in effetti, il superamento della scelta interpretativa precedente, del resto anch’essa tutt’altro che frutto di una disposizione espressa e d’immediata percepibilità, soltanto attraverso un’operazione esegetica che richiedeva una serie di considerazioni, che qui si passa a svolgere. 5. In tanto, l’efficacia della sostituzione del comma 9, conforme alle conseguenze della tecnica adottata, imperniata sulla modificazione di una norma vigente mediante la sostituzione con un nuovo testo di una parte di essa, si era concretata nell’inserimento della modifica sostitutiva, della nuova disposizione in seno all’art. 19. Ne derivava la conseguenza che l’interprete della nuova norma risultante dalla modifica sostitutiva doveva e deve condurne ‘esegesi individuandone il significato non solo secondo le espressioni usate dal legislatore nella disposizione sostituita e, quindi, estraendo la nuova norma solo da esse, ma dando rilievo alla loro connessione con quelle del testo legislativo dell’art. 19 rimaste invece immutate. Una volta considerato che l’immutato comma 1 dell’art. 19 continuava a dire che le controversie di cui trattasi sono regolate dal procedimento sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo , l’interprete era posto allora nella condizione di doversi interrogare sul significato che il nuovo comma 9 poteva assumere all’interno della disposizione complessiva dell’art. 19 interpretata alla stregua del suddetto criterio interpretativo speciale che essa somministrava. Nel rispondere all’interrogativo l’interprete doveva tener presente che, conforme al principio generale enucleato dalla giurisprudenza, la norma dell’art. 702-quater pacificamente non disciplinava direttamente - come s’è ricordato - la forma dell’appello, ed era proprio detto silenzio che giustificava, accompagnandosi, peraltro, a quello sulle modalità di svolgimento del giudizio di appello salvo le espresse previsioni sul dies a quo dell’impugnazione e sulle prove la sua individuazione in quelle dell’appello secondo il rito ordinario. 6. Ora, l’espresso riferimento all’appello nel nuovo comma 9, ancorché dettato con formula legislativa evocante la sua forma di esercizio come dies a quo del tempo dell’adozione della decisione, segnava una rilevante novità rispetto alla situazione normativa precedente, nella quale l’assenza di riferimenti all’appello, giusta il disposto del comma 1 dell’art. 19, poteva solo implicare che l’intera sua disciplina dovesse ricercarsi nell’art. 702-quater interpretato nel senso indicato dalla giurisprudenza della Corte. È vero che la novità appariva diretta espressamente a sancire il tempo dell’adozione della decisione e, fra l’altro, per il solo caso dell’appello contro la decisione di primo grado nel senso del rigetto. Tuttavia, ancorando il dies a quo di quel tempo all’atto di proposizione dell’appello individuato come ricorso e, dunque, ad una forma che, di norma, sottende l’esercizio del potere di azione e del suo amminicolo rappresentato da quello di impugnazione con una presa di contatto con l’ufficio giudiziario anteriore alla notificazione e, dunque, alla presa di contatto con la controparte, evidenziava, sebbene non tramite una altrettale disposizione espressa quale sarebbe stata la previsione che l’appello si propone con ricorso o altre consimili , bensì in modo tale da giustificare la necessaria valorizzazione dell’intenzione del legislatore evocata dall’art. 12, primo comma, delle disposizioni del codice di procedura civile , una volontà di disciplinare innovativamente la forma dell’atto di impugnazione, così sottraendola all’efficacia dell’art. 702-quater, altrimenti giustificata dal comma 1 dell’art. 19. 7. Le ragioni giustificative di questa esegesi possono enunciarsi come segue a il sancire un obbligo di provvedere per il giudice dell’appello entro un certo termine dal ricorso , implicando che quel giudice fosse il dominus del relativo periodo temporale, giustificava per la contradition che no’l consente che il momento iniziale del decorso del termine dovesse consentire al giudice dell’appello di attivarsi illico et immediate sull’impugnazione e ciò era possibile solo attribuendo al legislatore la volontà di modificare la forma dell’appello nel senso di imporne la proposizione con ricorso, da depositarsi direttamente presso la corte di appello solo tale modalità di investitura garantiva la piena disponibilità da parte dell’ufficio del lasso temporale ricollegato all’introduzione del termine per provvedere, con la conseguenza che l’argomento della coerenza del legislatore spingeva in quel senso b l’uso del termine ricorso , proprio per tale ragione era da intendere evocativo - al di là dell’espressione letterale - alla forma di introduzione dell’impugnazione con quel mezzo normale , che postula appunto il suo deposito e l’affidamento al giudice del potere di provocare la realizzazione della vocatio in jus della controparte tramite fissazione dell’udienza e ordine di notifica del provvedimento e del ricorso alla medesima, così restando esclusa ogni opzione per una forma di introduzione mediante ricorso previamente notificato alla controparte e successivamente depositato presso l’ufficio com’è noto pure conosciuta in taluni casi dall’ordinamento, come per il ricorso per cassazione, ad esempio c l’opzione di lettura della norma sostitutiva del comma 9 nel senso che il riferimento al ricorso fosse un’espressione atecnica del legislatore e che dunque fosse rimasta vigente la forma della citazione secondo l’esegesi dell’art. 19 che il legislatore doveva conoscere, essendosi formata nel 2014 era contraddetta dalla circostanza che essa comportava non solo la sostanziale ed incoerente impossibilità di consentire la gestione del termine, ma implicava anche, tenuto conto dei necessari termini di comparizione e dell’impossibilità di ridurli d’ufficio nonostante la proclamazione di urgenza della trattazione dell’ultimo comma dell’art. 19, che era soltanto idonea ad escludere l’operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale , la sostanziale falcidia del lasso temporale per la metà di quanto indicato dal legislatore giusta il termine indicato dal primo comma dell’art. 163-bis cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ. , non esistendo, d’altro canto, un potere di abbreviazione d’ufficio ed essendo quello ad istanza di parte, ai sensi del secondo comma, dell’art. 163-bis cod. proc. civ., pur sempre idoneo a giustificare una riduzione a 45 giorni, corrispondenti comunque ad un quarto del termine di sei mesi e, dunque, ad una sua parte rilevante d l’opzione che qui si prospetta, d’altro canto, non potrebbe essere contraddetta adducendo che nel comma 9 il legislatore, se avesse voluto introdurre la forma del ricorso, avrebbe dovuto disciplinare anche il modo di procedere di fronte al deposito del ricorso è sufficiente osservare che tale modo di procedere, a seguito della modifica del comma 9, risultava rintracciabile, con norma speciale ai sensi del primo comma dell’art. 19, nel comma 6, il quale, nel prevedere il decreto di fissazione dell’udienza e la notifica del ricorso, diveniva applicabile pure al giudizio di appello, una volta introdotta la forma del ricorso, e ciò tenuto conto che nella nuova stesura della norma il comma 7, là dove dettava una norma sulla rappresentanza in giudizio del Ministero dell’Interno dicendola applicabile limitatamente al giudizio di primo grado risultava sufficiente ad evidenziare una intentio legis di attribuire nuova idoneità alla disposizione del comma 6, nel senso di disciplinare anche il modus procedendi della corte di appello di fronte al ricorso nominato nel comma 9, là dove, invece, anteriormente tale idoneità non vi era. 7.1. La voluntas legis di introdurre la forma del ricorso era, del resto, fatta manifesta anche dal riferimento al termine dei sei mesi per la sola decisione sull’impugnazione della decisione di primo grado di rigetto. Questa previsione del legislatore di imporre un termine solo per una tipologia di decisione oggetto di impugnazione risultava particolarmente significativa perché stabilita con specifico riferimento all’adozione della decisione rispetto alla impugnazione individuata nella sua forma. Si vuol dire, cioè, che, se il riferimento alla forma del ricorso non fosse stato funzionale ad esprimere l’intenti legis di indicare la nuova forma di proposizione dell’appello, il legislatore delegato sì sarebbe dovuto ragionevolmente limitare, proprio per evitare che la sua volontà si fraintendesse, a dire che in caso di rigetto, la Corte di Appello, decide entro sei mesi dall’impugnazione o dalla proposizione dell’impugnazione , così lasciando fuori dal nuovo secondo inciso del comma 9 ogni riferimento alla forma dell’impugnazione. 7.2. Non solo restando sempre sul piano dell’esegesi delle espressioni usate, si deve rilevare che il legislatore delegato non ebbe a riferirsi soltanto alla forma dell’impugnazione in termini di contenuto - forma dell’atto di impugnazione. Non si limitò, cioè, a fare riferimento al ricorso , ma, con formula che riguardò anche una delle possibili modalità di proposizione di un atto di ricorso, usò anche l’espressione deposito . Mentre l’uso della sola espressione ricorso avrebbe potuto, nonostante quanto prima osservato, suggerire una sorte di innocua disinvoltura del legislatore delegato, sì da credere che il riferimento ad una specifica forma di esercizio del diritto di impugnazione non fosse significativo della volontà di innovare la forma precedente, riesce difficile pensare che la disinvoltura fosse stata, per così dire, duplice , là dove si faceva riferimento ad una specifica forma di presa di contatto con il giudice, quale il deposito e tra l’altro non correlata necessariamente al ricorso , conoscendo l’ordinamento ricorsi che prima si notificano e poi si depositano presso l’ufficio giudiziario che si intende adire . Rimanendo sul piano della mera lettura del secondo inciso del comma 9 secondo le espressioni usate, fra l’opzione che supponeva l’imputare al legislatore della delega una doppia disinvoltura lessicale e quella che invece, proprio per l’uso di due espressioni che, secondo l’ordinamento, risultavano pienamente idonee ad individuare non solo l’atto di impugnazione quoad contenuto-forma, ma anche sotto il profilo dell’attività da compiersi, il deposito, la seconda risultava senza dubbio più preferibile. 7.3. A questi rilievi sul testo della disposizione sostituita si aggiunge anche l’argomento teleologico della maggiore funzionalità della modifica della forma rispetto all’esigenza di trattazione acceleratoria, sottesa, come emerge dalla relazione ministeriale, al d.lgs. n. 142 del 2015 imporre un termine di sei mesi lasciando l’appello proponibile con citazione sarebbe stato contrario allo scopo perseguito dal legislatore di assicurare una decisione celere. 7.4. In fine si deve aggiungere anche la rilevanza dell’argomento c.d. del legislatore consapevole, il quale esigeva di intendere il nuovo comma 9 nel senso che, se il legislatore aveva inteso usare il temine ricorso, doveva essere consapevole che usava per la forma dell’appello un termine diverso da quello che, secondo la Corte di Cassazione, identificava anteriormente quella forma, che era la citazione. Per cui, avendolo usato, deve ritenersi che il legislatore lo avesse fatto proprio per introdurre la modifica normativa in tal senso. E ciò tanto più perché alla previsione della forma dell’impugnazione si era accompagnata, come si è visto, quella della forma dell’investitura del giudice d’appello mediante il deposito . 7.5. Si deve ancora aggiungere che, se si leggono le due direttive per la cui attuazione venne emanato, in base alla legge di delegazione n. 154 del 2014, il d.lgs. n. 142 del 2015, si coglie che l’autorità comunitaria voleva che la tutela giurisdizionale fosse nella specie particolarmente accelerata, il che rendeva funzionale la forma del ricorso per il giudizio di appello a il Considerando 18 della direttiva 2013/32/UE, il quale disponeva che È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo. b il punto 4 dell’art. 46 della suddetta direttiva, il quale disponeva che Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. I termini prescritti non rendono impossibile o eccessivamente difficile tale accesso . Entrambe le previsioni, sottolineando un’urgenza del decidere, erano certamente tali da giustificare l’innovazione sulla forma dell’appello. 7.6. Corollario di quanto si è venuto enunciando è che l’appello nella vigenza del testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 modificato dal d.lgs. n. 142 del 2015 doveva proporsi con ricorso in ogni caso e, dunque, anche nell’ipotesi di decisione di accoglimento in primo grado, non essendo immaginabile che il legislatore avesse inteso innovare solo con riguardo all’appello contro la decisione di primo grado di rigetto. 7.7. Altro corollario è che, in mancanza di disciplina del termine per l’appello e del suo dies a quo nella norma dell’art. 19, il comma 1 di esso imponesse di individuare l’uno e l’altro applicando l’art. 702-quater, cod. proc. civ., con la conseguenza che l’esercizio del diritto di appello risultava, ai sensi del primo inciso di detta norma, doversi compiere con il deposito del ricorso anziché con la notifica di una citazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza del giudice di primo grado, di cui al primo inciso del comma 9 dell’art. 19, oppure, in mancanza dell’una e dell’altra, comunque nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della stessa, applicabile ai sensi dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla I. n. 69 del 2009 come correttamente affermato di recente da Cass. ord. n. 16893 del 2018 . 7.8. Si deve ancora rilevare che la lettura del comma 9 dell’art. 19 nel testo sostituito dal d.lgs. n. 142 del 2015 che qui si è ritenuta preferibile e giustificata, là dove innovava la forma di proposizione dell’appello sostituendo a quella della citazione quella del ricorso, poneva certamente il problema di individuare la disciplina dell’appello successiva alla proposizione del ricorso e all’emissione del decreto di fissazione dell’udienza ed alla sua notifica, occorrendo domandarsi in che termini dovesse costituirsi il convenuto, ma al riguardo nulla ostava a ritenere che, sempre alla stregua del principio per cui l’appello proposto con riguardo a decisione emessa con un procedimento sommario, quando non sia regolato, com’ è nel sistema dell’art. 702-quater cod. proc. civ., imponesse la costituzione nel termine di cui all’art. 167 calcolato con riguardo all’udienza fissata dal giudice di appello e ciò perché trovava applicazione detta norma in forza del primo comma dell’art. 347 cod. proc. civ. Per il resto, la forma di svolgimento dell’appello restava quella del rito ordinario. 7.9. Mette conto di segnalare, in fine, che la norma del comma 9 dell’art. 19 nel testo sostituito, in applicazione del criterio di cui all’art. 12 delle Preleggi, risultava applicabile nei soli casi in cui, come nella specie, il provvedimento di primo grado fosse stato pubblicato a far tempo dal 1 ottobre 2015, cioè nei casi nei quali il diritto di impugnazione con l’appello fosse insorto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015. Si applicava, quindi, agli appelli il cui termine fosse decorso da quella data e perciò proprio dal 1 ottobre 2015 data di entrata in vigore del d.lgs. . 8. Sulla base delle svolte considerazioni si deve allora affermare il seguente principio di diritto Nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 142 del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., tanto avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione di accoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione, atteso che il riferimento al deposito del ricorso introdotto nel comma 9 della norma dell’art. 19 dal testo sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. f implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell’appello, così derogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quella individuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell’art. 702-quater cd. proc. civ. . 9. L’affermazione di tale principio evidenzia che la sorte del ricorso è l’accoglimento del secondo motivo di ricorso sulla base del principio della ragione più liquida, la cui applicazione determina l’assorbimento del primo. Ne segue la cassazione con rinvio, atteso che la corte territoriale ha errato nel ritenere applicabile all’impugnazione in appello la forma della citazione e a valorizzare il fatto che comunque la notifica del ricorso fosse avvenuto oltre il termine di impugnazione. 10. Diventa superfluo a questo punto l’esame delle questioni poste dall’ordinanza di rimessione sulla base della condivisione dell’orientamento esegetico che qui si è disatteso e, particolarmente, di quella della possibilità di una applicazione della logica della rimessione in termini. 11. Le Sezioni Unite, avendo consapevolezza che, in applicazione dell’orientamento qui disatteso sono state rese numerose decisioni di questa Corte che hanno cassato con rinvio decisioni di appello delle corti di appello che avevano seguito, sebbene in misura minoritaria proprio l‘esegesi dell’art. 19 novellato qui sostenuta, ritiene opportuno precisare che nei giudizi di rinvio le corti d’appello davanti alle quali i processi fossero stati riassunti, si troveranno a dover decidere applicando un principio di diritto difforme da quello qui affermato cioè quello che riteneva corretta la forma della citazione . Dette corti, conforme al principio di diritto ex multis, vedi già Cass. n. 12701 del 1999 secondo cui a norma dell’art. 384, primo comma cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità di cui è corollario quello per cui ugualmente, la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte , decideranno sugli appelli erroneamente proposti con citazione e ritenuti dalla sentenza dispositiva di rinvio proposti correttamente, tenendo ferma la prescrizione di tale sentenza e, dunque, non applicheranno il nuovo principio di diritto affermato in questa sede. E ciò indipendentemente da ogni verifica sul se la citazione con cui venne proposto l’appello risultasse depositata nel termine di impugnazione. 12. Le Sezioni Unite ritengono opportuno, altresì, precisare, che tale nuovo principio di diritto, rispetto a ricorsi che questa Corte si dovesse trovare a decidere successivamente alla presente decisione, assumerà il valore di c.d. overruling, con la conseguenza che, qualora in detti ricorsi si postulasse che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la forma dell’appello dovesse essere la citazione e non il ricorso e lo avesse fatto in una situazioni nella quale la citazione non risultava depositata nel termine per la proposizione dell’appello, il ricorso non dovrà essere accolto sulla base dell’applicazione del principio di diritto qui affermato e di quello per cui la forma della citazione risulta idonea se essa sia stata depositata entro il termine nel quale doveva depositati il ricorso. Invero, nel caso che qui si è deciso ricorrono gli estremi della rilevanza dell’overruling in materia processuale, atteso che la nuova esegesi del comma 9 dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 si viene a connotare, alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011, secondo il carattere dell’imprevedibilità , per avere agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso , sicché risulta giustificata quella scissione tra il fatto e cioè il comportamento della parte risultante ex post non conforme alla corretta regola del processo e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare . La rilevanza dell’overruling, nel caso di specie, assume carattere peculiare, in quanto il momento temporale con riferimento al quale esso opererà non sarà quello della pubblicazione di Cass. ord. n. 17420 del 2017, con cui questa Corte per la prima volta praticò l’esegesi che ora qui si disattende, ma potrà essere anche anteriore, in dipendenza del fatto che l’agire delle parti immediatamente dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 19 da parte del d.lgs. n. 142 del 2015 e prima dell’intervento di quella decisione faceva affidamento non tanto su una possibile esegesi della nuova norma quanto sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702-quater cod. proc. civ., come s’è veduto, risultava proponibile con citazione. Questa precisazione si impone alla stregua di quanto la stessa sentenza n. 15144 del 2011 aveva avvertito, sottolineando e suggerendo che lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dall’overruling . Si deve, poi, rimarcare, in un’ottica simile a quella enunciata in punto di limiti dell’overruling da Cass., Sez. Un. n. 23675 del 2014, che nella presente vicenda, a giustificazione dell’operatività dell’overruling, ricorre un caso in cui l’interpretazione fornita dai precedenti che qui si sono abbandonati dava luogo - per come sopra si è sostenuto - a risultati disfunzionali rispetto alla logica acceleratoria dell’innovazione legislativa realizzatasi con il comma 9 dell’art. 19. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.