Opposizione a sanzioni amministrative: l’errore non giustifica l’impugnazione tardiva

In tema di opposizione avverso le sanzioni amministrative, stante la perentorietà dei termini per impugnare, l’errore ingenerato da errata interpretazione delle norme, non giustifica la tardività del ricorso e la conseguente rimessione in termini. Un siffatto errore può rilevare soltanto in presenza di un elemento estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso, particolarmente inesperto, l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire.

Si è così espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27047/18 depositata il 25 ottobre. La vicenda. La Prefettura proponeva ricorso avverso l’annullamento – disposto dal Giudice di Pace, poi confermato in Tribunale - del provvedimento di confisca di un veicolo senza copertura assicurativa e mancato pagamento della sanzione in misura ridotta. In particolare, la sentenza d’appello aveva ritenuto scusabile, da parte dei trasgressori, l’errata indicazione del termine per impugnare, giustificandone pertanto la tardività del ricorso. A fronte di ciò, la Prefettura lamentava violazione di legge in particolare del d. lgs. 150/2011 e della l n. 689/1881 , data la perentorietà dei termini per proporre impugnazione. L’errore non scusa, se a commetterlo è un esperto. La Cassazione ha accolto la censura dell’Amministrazione, precisando come l’errore sulla norma in cui sono incorsi i trasgressori, avrebbe potuto rilevare solo se si fosse trattato di persone in condizioni soggettive di inferiorità. Ciò che non ricorre nel caso di specie, laddove l’attività in questione necessita, viceversa, di ben specifiche cognizioni tecniche, senza che l’”ignoranza” possa andare a giustificare eventuali omissioni di controllo o l’ indifferenza di soggetti la cui elevata condizione sociale rende esigibili determinati comportamenti, tra cui l’obbligo di conoscere le leggi. Inoltre – precisano gli Ermellini – l’accertamento in ordine alla sussistenza di un errore sul precetto o all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, rientra nei poteri del giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio logico o giuridico di motivazione. Sulla scorta di queste argomentazioni, la Corte Suprema ha accolto il ricorso della Prefettura e condannato i resistenti alle spese relative ai tre gradi di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 18 maggio – 25 ottobre 2018, n. 27047 Presidente Oricchio – Relatore Correnti Fatto e diritto La Prefettura UTG di Torino propone ricorso per cassazione contro P.G. e R.M.V. , che resistono con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha rigettato l’appello a sentenza del GP che aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento del prefetto di confisca dei veicolo per la violazione dell’art. 193 cds ed il mancato pagamento in misura ridotta della sanzione. Il primo Giudice aveva statuito che il ricorrente si trovava alla guida senza assicurazione, risultava il pagamento in misura ridotta e la tardività del ricorso era da ritenersi giustificata come da suo provvedimento 21.3.2014. La sentenza di appello, pur ponendosi il problema della compatibilità della rimessione in termini nel rito del lavoro introdotto dal d.lgs 150/20111, ha fatto riferimento ad altra sentenza sulla scusabilità dell’errore in caso di errata indicazione del termine per impugnare Cass. n. 27283/2005 . La Prefettura denunzia violazione dell’art. 6 d.lgs 150/20111 e dell’art. 22 l. 689/1981 stante la perentorietà dei termini di impugnazione. La censura è fondata. Questa Corte non ignora che, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità , come non può ritenersi nella specie trattandosi di attività che necessita di specifiche cognizioni, mentre non può coprire omissioni di controllo, indifferenze di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi. Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92 . La ricorrente deduce che il termine per la proposizione del ricorso ha carattere perentorio Cass. 19.1.2005 n. 1086 ex multis , che la rimessione in termini non è ammissibile per fatti non imputabili all’amministrazione e, nella specie, trattandosi di due litisconsorti necessari, proprietario e conducente, i motivi di salute documentandi , non impedivano il ricorso ad almeno uno dei due ricorrenti, argomentazioni condivisibili. Donde l’accoglimento del ricorso e la decisione nel merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e condanna i resistenti alle spese di primo grado in Euro 400, di appello in Euro 500 e di legittimità in Euro 645 oltre accessori e spese prenotate a debito.