Compagno arrestato, lui scappa in Italia: protezione possibile

Riprende quota la domanda presentata da un uomo di origini nigeriane. Messo in discussione in Cassazione il ‘no’ all’ipotesi di riconoscergli protezione. Decisivo non solo il suo racconto, relativo alle vicissitudini vissute da lui e dal compagno, ma anche il contesto giuridico del Paese di origine.

Coppia gay in pericolo in Nigeria. Lui viene arrestato e il compagno – ricercato anch’egli dalla polizia – decide di fuggire in Italia. Plausibile la richiesta di ottenere protezione”, alla luce dei pericoli connessi a un rientro in patria. Cassazione, ordinanza numero 26969, sezione sesta civile, depositata oggi Reato. Una volta ricostruita la delicata vicenda, i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, respingono la domanda di protezione presentata da un uomo, di origini nigeriane, scappato dal proprio Paese dopo l’arresto del compagno. Irrilevante è valutato quanto riferito dall’uomo in merito alla relazione omosessuale da lui intrattenuta in patria, anche perché, spiegano i magistrati, egli non ha neppure fatto riferimento alle conseguenze penali previste in Nigeria per i gay . Questa valutazione è fortemente contestata dall’avvocato del cittadino extracomunitario. In particolare, il legale sottolinea la credibilità del proprio cliente, che ha raccontato nei dettagli le vicissitudini vissute, spiegando che dopo il litigio insorto con il proprio compagno, quest’ultimo era stato arrestato dalla polizia e lui stesso, essendo ricercato, era indotto a fuggire dal Paese. A corredo di questa tesi, poi, viene anche posto in evidenza la documentazione prodotta dallo straniero e relativa anche alla violenta repressione dell’omosessualità in Nigeria . Tutti questi elementi spingono i Giudici della Cassazione a mettere in discussione la decisione presa dalla Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la vicenda, prendendo in esame la relazione omosessuale dello straniero e il contesto giuridico della Nigeria , e tenendo bene a mente che la circostanza stessa che l’omosessualità sia considerata come reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, ingerenza che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 10 luglio – 24 ottobre 2018, numero 26969 Presidente Scaldaferri – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con sentenza numero 1407/2016 la Corte d'appello di Ancona ha rigettato l'impugnazione proposta da It. Fe., cittadino nigeriano, avverso la decisione del Tribunale della medesima città di reiezione della sua domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ed umanitaria. A sostegno della decisione la Corte territoriale ha, per quanto ancora interessa, affermato - l'impugnazione tempestiva del provvedimento della Commissione ha precluso la possibilità di far valere la sua invalidità per mancata traduzione in una delle lingue veicolari - in riferimento alla protezione sussidiaria ex lett. a e b dell'art. 14, D.Lgs. 251/2007, non assume rilievo quanto riferito dal richiedente in merito ad una relazione omosessuale da lui intrattenuta in Lagos, in quanto lo stesso non ha neppure fatto riferimento alle conseguenze penali previste in Nigeria per gli omosessuali, e ha riferito di non sapere se essere tale o meno - in riferimento alla protezione sussidiaria ex lett. c dell'art. 14 cit., non può ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso abbia assunto un livello tale da esporre il richiedente proveniente dal sud della Nigeria ad un rischio effettivo di danno grave, benché la zona di guerriglia e di operatività di Bo. Ha. si fosse estesa oltre la zona principale del conflitto - infine, riguardo alla protezione umanitaria, non sono state specificatamente allegate, né possono ritenersi dimostrate, situazioni soggettive tali da giustificare la concessione di siffatta misura. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero sulla base di tre motivi. Non ha svolto difese l'Amministrazione intimata. Con il primo motivo viene censurata, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell'omesso esame di un fatto decisivo, art. 360 numero 5 cod. procomma civ. ,la decisione della Corte d'Appello di ritenere scarsamente credibile e comunque relativa a situazioni non rientranti nell'ambito della protezione sussidiaria, quanto narrato dal ricorrente in ordine alla relazione omosessuale intrattenuta in Nigeria, per avere invece puntualmente chiarito che, dopo il litigio insorto con il proprio compagno, quest'ultimo era stato arrestato dalla polizia e lui stesso, essendo ricercato come contenuto nel verbale audizione docomma 3 primo grado era indotto a fuggire in Niger. Aggiunge di aver prodotto documentazione proprio in merito alla violenta repressione dell'omosessualità in Nigeria docomma 5 e 6 primo grado e rileva l'attualità della situazione narrata. La Corte d'Appello si è limitata ad escludere la ricorrenza della situazione di pericolo grave d'incarcerazione e violazione dei diritti umani del ricorrente sulla base, peraltro erronea, della mancata indicazione delle conseguenze penali dell'intrattenuta relazione omosessuale, omettendo qualsiasi verifica oggettiva sul punto. Il ricorrente deduce altresì che la sentenza non dà conto dell'esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva istruttoria in relazione al conflitto socio-politico-religioso della Nigeria e alle continue e gravi violazioni dei diritti umani ivi perpetrate, rispetto al diritto alla protezione sussidiaria ex lett. b e c dell'art. 14. Con il secondo motivo viene censurato l'omesso esame della domanda di protezione umanitaria, tanto alla luce della condizione personale del richiedente ricercato in quanto omosessuale e per il credo religioso professato quanto alla luce del contesto socio-politico nigeriano. Con il terzo motivo viene censurata la violazione dell'art. 10, D.Lgs. 25/2008, dal momento che è stato tradotto nelle lingue veicolari solo il dispositivo del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, e non anche il suo intero contenuto. Il primo motivo è manifestamente fondato. Effettivamente la Corte d'Appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo contenuto nella dichiarazione del richiedente, puntualmente e ritualmente prodotta nel presente giudizio, relativo all'arresto del compagno del ricorrente ed al suo essere ricercato dalla polizia. Indicata tale causa di fuga era doverosa la verifica officiosa delle conseguenze penali della scoperta di una relazione omosessuale nella legislazione nigeriana, peraltro documentate dal ricorrente nel giudizio di merito. La valutazione di scarsa credibilità risulta effettuata, di conseguenza, fuori dei parametri indicati dall'art. 3 D.Lgs. numero 251 del 2007 perché si fonda su una ricostruzione del tutto parziale delle dichiarazioni stesse e delle cause della decisione di lasciare la Nigeria. Come, invece, affermato dal costante orientamento di questa Corte, la centralità di questa valutazione richiede che sia eseguita seguendo i parametri indicati nell'art. 3 e, in particolare considerando nella sua interezza le dichiarazioni del richiedente. Al riguardo si riporta la massima della pronuncia numero 26921 del 2017 In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. numero 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente di cui all'art. 5, comma 3, lett. c , del D.Lgs. cit. , con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale , cfr. anche cass. 19716 del 2018 . Deve rilevarsi, peraltro, che la circostanza stessa che l'omosessualità sia considerata come reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale Cass. numero 4522/2015 . La Corte di merito non ha fatto oggetto del proprio accertamento né la dedotta relazione omosessuale del richiedente da valutarsi quantomeno sotto il profilo della credibilità , né il contesto giuridico della Nigeria, conformemente al principio secondo cui l'autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria Cass. numero 27310/2008, numero 2875/2018 . Ma anche sotto il profilo della situazione generale il motivo merita accoglimento in quanto la Corte d'Appello, situata l'area di origine al confine di quella più pericolosa, e nonostante venga riconosciuta l'incursione delle milizie di Bo. Ha. anche in tale area, omette qualsiasi verifica, cui pure era tenuta in relazione all'ampia documentazione prodotta ed alla necessità di svolgere un giudizio all'attualità sulla situazione generale incidente sia sulla protezione sussidiaria art. 14 lettera c D.Lgs. numero 251 del 2007 che su quella umanitaria, anche sotto il profilo dell'applicazione del principio di non refoulement. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La nullità in sé del provvedimento negativo della Commissione territoriale non rileva, dovendo il giudice adito esaminare nel merito la domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata Cass. numero 7385/2017 . In conclusione il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Rigetta il terzo motivo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.