Pensione in discussione? Alla Corte dei Conti l’ardua sentenza

La giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate.

Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin-top 0cm mso-para-margin-right 0cm mso-para-margin-bottom 10.0pt mso-para-margin-left 0cm line-height 115% mso-pagination widow-orphan font-size 11.0pt font-family Calibri ,sans-serif mso-ascii-font-family Calibri mso-ascii-theme-font minor-latin mso-hansi-font-family Calibri mso-hansi-theme-font minor-latin mso-bidi-font-family Times New Roman mso-bidi-theme-font minor-bidi mso-fareast-language EN-US } Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin-top 0cm mso-para-margin-right 0cm mso-para-margin-bottom 10.0pt mso-para-margin-left 0cm line-height 115% mso-pagination widow-orphan font-size 11.0pt font-family Calibri ,sans-serif mso-ascii-font-family Calibri mso-ascii-theme-font minor-latin mso-hansi-font-family Calibri mso-hansi-theme-font minor-latin mso-bidi-font-family Times New Roman mso-bidi-theme-font minor-bidi mso-fareast-language EN-US } Lo sostengono le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 26252/18, depositata il 18 ottobre. La fattispecie. La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste anche nelle controversie vertenti sui contributi necessari per la pensione. Seguendo questo principio, la Corte d'appello di Cagliari respingeva l'appello proposto da un ex dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari nei confronti dell'Inps e dell'Università, avverso la pronuncia del Tribunale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, sulle cause riunite nel dettaglio, l’Università e l’Inpdap si erano opposti al decreto ingiuntivo ottenuto dall’uomo per il pagamento di una somma a titolo di contributi volontari versati in eccesso rispetto alla somma necessaria per ottenere la pensione di anzianità. L’ex dipendente ricorre in Cassazione. Corte dei Conti di cosa si occupa? Il ricorrente sostiene di non contestare né il diritto né la misura del trattamento pensionistico, ma la somma pretesa ed ottenuta a titolo di corrispettivo per il versamento dei contributi volontari richiesti. Le Sezioni Unite della Cassazione ricordano che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione in altre parole, oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. Nel caso di specie, il ricorrente lamenta di avere pagato i contributi volontari in eccedenza rispetto al dovuto, sostenendo l'erroneità del calcolo da parte dell'Università e l'applicazione di aliquota diversa da quella effettuata dall'Inps. La controversia, quindi, verte sull'accertamento delle somme, quali contributi volontari, necessarie per ottenere la pensione e sulla consequenziale domanda di ripetizione. Si discute, cioè, di un rapporto previdenziale pubblicistico. Il ricorso, pertanto, si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 11 settembre – 18 ottobre 2018, numero 26252 Presidente Mammone – Relatore Di Virgilio Fatti di causa Con sentenza del 5/31 ottobre 2016, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’appello proposto da M.A. , ex dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari, nei confronti dell’Inps e dell’Università, avverso la pronuncia del Tribunale dell’11 marzo 2015, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore della Corte dei Conti, sulle cause riunite le due opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’Università e dall’allora Inpdap avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal M. nei confronti di dette amministrazioni per il pagamento in solido di Euro 8690,97, a titolo di contributi volontari versati in eccesso rispetto alla somma necessaria per ottenere la pensione di anzianità, e la causa proposta successivamente dal M. ampliando la domanda già fatta valere col decreto ingiuntivo , ed ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva dell’Università. Nello specifico, la Corte cagliaritana, richiamato il consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, in base all’articolo 62 del r.d. 1214/1934, quando il rapporto pensionistico costituisce l’elemento identificativo del petitum sostanziale, ha ritenuto rientrare in detta giurisdizione anche le controversie vertenti sui contributi necessari per il conseguimento di detto diritto, e quindi anche la controversia in oggetto, per rientrare nell’ambito del rapporto giuridico-previdenziale pubblico ha considerato conseguentemente assorbito il secondo motivo d’appello, riguardante la legittimazione passiva dell’Università. Ricorre avverso detta pronuncia il M. , con ricorso affidato ad un unico motivo. Si difende con controricorso l’Inps. L’Università degli Studi si è limitata a depositare atto di costituzione. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso, il M. denuncia il vizio di violazione dell’articolo 62 del r.d. 12/7/1934, numero 1214, atteso che il petitum sostanziale fatto valere dalla parte non riguarda in alcun modo né il diritto né la misura del trattamento pensionistico, ma è inteso esclusivamente a contestare la somma pretesa ed ottenuta a titolo di corrispettivo per il versamento dei contributi volontari richiesti ciò riporta l’oggetto del contendere al rapporto assicurativo e precisamente al pagamento delle prestazioni contributive, intimamente connesse al rapporto di lavoro ed alla retribuzione . Tanto premesso, si rileva quanto segue. È stato reiteratamente affermato da questa Corte e ribadito, tra le tante, nella pronuncia Sez. U. 14/6/2005, numero 12722, che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, ex artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 numero 1214,ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale così le pronunce del 18 marzo 1999, numero 152 e del 16 gennaio 2003, numero 573 , come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati Cass. 21 luglio 2001, numero 9968 o comunque la misura della prestazione previdenziale Cass. 27 giugno 2002, numero 9343 . Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce Sez. U. 9 giugno 2016 numero 11849 e 27 marzo 2017 numero 7755, sul rilievo che nell’ambito individuato dall’articolo 13 r.d. 1214/34 la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate così la prima delle pronunce indicate . È stato in tal modo sinteticamente valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione. Ora, posto che nella fattispecie il M. si duole di avere pagato i contributi volontari in eccedenza rispetto al dovuto, sostenendo l’erroneità del calcolo da parte dell’Università rectius, l’erroneità della indicazione da parte dell’Università della base retributiva su cui calcolare la contribuzione volontaria e l’applicazione di aliquota diversa da quella effettuata dall’Inps, si deve ritenere che la controversia verta sull’accertamento delle somme, quali contributi volontari, necessarie per ottenere la pensione, e sulla consequenziale domanda di ripetizione. Il fatto che si discuta della corretta quantificazione della contribuzione volontaria, a base della domanda di ripetizione, consente di ritenere che la controversia rientri nel rapporto previdenziale pubblicistico, quanto meno sotto il profilo della connessione di cui sopra si è detto. Né, vista la materia del contendere nella specie, tale conclusione è in contrasto con le pronunce del 27/10/2011, numero 22381 e del 24/7/2017, numero 18172, che hanno affermato che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la spettanza dell’intero rateo di pensione corrisposto post mortem del pensionato già dipendente pubblico ed incamerato dagli eredi del medesimo in quanto afferente alla sola fondatezza dell’azione di ripetizione di indebito proposta dall’INPDAP rispetto alle somme versate dopo il decesso del pensionato, con accredito sul conto corrente di quest’ultimo, e non alla determinazione dell’ammontare del trattamento pensionistico. Ed infatti, dette pronunce hanno specificamente evidenziato come nei casi esaminati si ponesse la sola domanda di ripetizione di indebito, visto che si discuteva di un determinato rateo di pensione, mentre, come sopra si è cercato di evidenziare, nel caso che qui ci occupa è in discussione in principalità l’ammontare dei contributi volontari necessari per ottenere il diritto alla pensione. Il ricorso va conseguentemente respinto le spese di lite sopportate dall’Inps, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non si dà pronuncia sulle spese quanto al rapporto processuale tra il ricorrente e l’Università degli Studi, stante la mera costituzione effettuata dall’Avvocatura dello Stato. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2500,00, oltre Euro 200,00 a favore dell’Inps. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.