Rimedio impugnatorio a fronte dell’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada

Gli Ermellini richiamano un recente arresto giurisprudenziale in tema di rimedi impugnatori a fronte dell’omessa notifica del verbale di accertamento della violazione del codice della strada.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24933/18, depositata il 10 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione all’esecuzione proposta in prime cure dinanzi al Giudice di Pace in ordine ad una comunicazione dell’ente di riscossione per violazioni del codice della strada. Il Tribunale ha invece annullato la pretesa limitatamente all’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento di cui all’art. 27 l. n. 689/1981, ritenendo applicabile alle sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada l’art. 203, comma 3, c.d.s. che deroga appunto all’art. 27 cit La soccombente ricorre in Cassazione, tornando ad affermare l’inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica. Impugnazione dell’atto di riscossione. La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 22080/17 , ribadisce che, in tema di impugnazione di atti finalizzati alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, ove la parte deduca la nullità o l’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, è esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovendo l’opposizione essere proposta ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Maggiorazioni per il ritardato pagamento. Rigettato dunque il ricorso principale, il Collegio affronta quello incidentale relativo all’esclusione dell’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27 l. n. 689/1981. Il costante orientamento giurisprudenziale, ritiene che la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, fino a quando il ruolo viene trasmesso all’esattore. La sanzione di cui all’art. 27 cit. infatti non ha natura risarcitoria o corrispettiva, ma aggiuntiva. Per questi motivi, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di gatto, reputa corretta l’applicazione delle maggiorazioni e condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 febbraio – 10 ottobre 2018, n. 24933 Presidente Lombardo – Relatore Sabato Fatto e diritto Rilevato che 1. Il tribunale di Roma - adito in sede di appello da T.G. nei confronti di Roma Capitale e della Equitalia Sud s.p.a. avverso sentenza del giudice di pace di Roma - -ha, con sentenza depositata il 15/01/2015, qualificato ex art. 615 c.p.c. come opposizione all’esecuzione l’impugnativa proposta in prime cure in ordine a comunicazione agevolata di debiti notificata alla signora T. per violazioni del codice della strada, siccome recuperatoria della conoscenza dei verbali di infrazione non notificati, e l’ha dichiarata peraltro inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981 computato dal ricevimento della comunicazione ha annullato tuttavia la pretesa limitatamente alla contestazione - qualificata invece di cui all’art. 617 cod. proc. civ. e quindi come opposizione agli atti esecutivi - dell’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, ritenendo applicabile alle sanzioni pecuniarie disciplinate dal codice della strada l’art. 203, terzo comma, del codice medesimo che derogherebbe all’art. 27 cit. prevedendo per il ritardato pagamento l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% previsti dal ripetuto art. 27. 2. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso T.G. su un unico motivo, cui l’ente territoriale Roma Capitale ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale su un n motivo non ha espletato attività difensiva l’agente per la riscossione. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 cod. proc. civ., 1367 cod. civ. e 615 cod. proc. civ. In particolare, assume che, avendo essa richiesto anche accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica, l’atto introduttivo non era meramente recuperatorio dell’opposizione ai verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, con conseguente inapplicabilità del termine di cui all’art. 22 della L. n. 689 del 1981. Sostiene che, comunque, il termine risulterebbe rispettato, ove si consideri la data di notifica della citazione in opposizione avanti al giudice di pace e non quella del suo deposito. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Il tema delle opposizioni agli atti finalizzati alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione stessa in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, è stato affrontato - al fine di dirimere un contrasto di giurisprudenza - da Cass. sez. U n. 22080 del 22/09/2017 conf., Cass. n. 16282 del 04/08/2016 . Tale pronuncia nomofilattica ha chiarito che, anche quando sia dedotta come nel caso di specie la causa petendi della mancanza o di un vizio del titolo esecutivo, sia esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e l’opposizione debba essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 e precedentemente, come nel caso di specie, a norma dell’art. 22 della L. n. 689 del 1981 - cfr. Cass. n. 16282, del 04/08/2016 entro il termine decorrente dalla notificazione dell’atto. 1.3. Nel caso di specie, essendo la notificazione dell’atto avvenuta il 12/05/2010, il deposito dell’opposizione presso il giudice di pace in data 08/09/2010 lo rende tardivo, non potendo tenersi conto della data di notifica, prevedendo l’art. 22 cit. là forma del ricorso e quindi dovendo darsi rilievo alla data di deposito cfr. Cass. n. 5468 del 29/02/2008, n. 19085 del 6/11/2012 ed essendo esclusa, stante la non vigenza all’epoca dell’art. 4 del d. lgs. n. 150 del 2011, qualsiasi possibilità di conversione, che comunque a norma del quinto comma del medesimo art. 4 avrebbe lasciato ferme le decadenze avveratesi. 2. Con il motivo di ricorso incidentale l’ente Roma Capitale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della L. n. 689 del 1981, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato pagamento ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, ritenendo applicabile alle sanzioni pecuniarie disciplinate dal codice della strada l’art. 203, terzo comma, del codice medesimo che derogherebbe all’art. 27 cit. 2.1. Il motivo è fondato. Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso Cass. n. 3701 del 16/2/2007 la successiva giurisprudenza di questa corte tra le varie Cass. n. 22100 del 22/10/2007 e, di recente, Cass. n. 1884 del 1/2/2016, n. 21259 del 20/10/2016, n. 25865 del 24/10/2016, n. 2538 del 31/1/2017 e n. 3621 del 10/2/2017 è nel senso della applicazione anche al caso in esame della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento in relazione al chiaro disposto dell’art. 27 della L. 689 del 1981 del resto la Corte Cost. con l’ord. 14/7/1999.n. 308 ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata. 2.2. La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte è abilitata a decidere nel merito dall’art. 384, comma secondo, ult. inc. cod. proc. civ., senza procedere a rinvio. 2.3. In particolare, reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689 del 1981, va quindi respinta la corrispondente censura dell’opponente onde va integralmente rigettata l’opposizione proposta da T.G. . 3. Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice dell’impugnazione è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese Le spese debbono pertanto seguire la soccombenza per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, con liquidazione come in dispositivo. 4. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del solo,, ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit. P.Q.M. la corte rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara dovute le maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689 del 1981 condanna T.G. - alla rifusione a favore di Roma Capitale delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 900 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15/0 e accessori di legge - alla rifusione a favore di Roma Capitale e di Equitalia Sud s.p.a. delle spese processuali dei giudizi di merito che liquida, per ciascuna controparte, rispettivamente in Euro 16 per esborsi ed Euro 120 per compensi per il primo grado - oltre spese generali nella misura del 12,5% e accessori di legge - ed Euro 28 per esborsi ed Euro 250 per compensi per il secondo grado - oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dà atto ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.