L’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato è quello risultante dal RegInde

Pur rilevando il vizio della notifica del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Ministero della giustizia in quanto effettuata presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato risultante dell’IPA, gli Ermellini precisano che si tratta di un’ipotesi di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23738/18, depositata il 1° ottobre. Il fatto. La pronuncia in oggetto origina da una richiesta di equa riparazione per eccessiva durata di un processo. La Corte d’Appello di Venezia aveva accolto l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia dichiarando l’inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dell’istante in ragione dell’inesistenza della notifica del decreto stesso. La notifica era infatti stata effettuata via PEC all’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato tratto dell’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni IPA , previsto dal codice dell’amministrazione digitale art. 57- bis d.lgs. n. 82/2005 e non presso il diverso indirizzo dell’Avvocatura contenuto nel c.d. RegInde art. 3- bis l. n. 53/1994 e 16- ter d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012 . Il soccombente ricorre per la cassazione della pronuncia. Registri, indirizzi e vizi della notifica. Il Collegio ricorda che, in tema di notificazione a mezzo PEC a soggetti i cui recapiti siano inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia RegInde , l’indirizzo a cui trasmettere la copia informatica dell’atto è unicamente quello risultante dal Registro summenzionato. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo PEC, anche se riferibile al medesimo destinatario, è nulla. Resta comunque fermo il principio secondo cui il vizio della notifica a mezzo PEC effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante dal RegInde può essere sanato per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c La Cassazione accoglie dunque la censura con cui il ricorrente invoca la mera nullità della notifica effettuata presso l’indirizzo tratto dall’IPA e non dal RegInde, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo posto che la conoscenza del decreto ingiuntivo in capo al Ministero risulta provata dall’avvenuta impugnazione dello stesso. Per questi motivi, la Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 22 marzo – 1 ottobre 2018, n. 23738 Presidente Petitti – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che il signor P.G.N. ricorre per la cassazione del decreto n. 193 del 2017 con cui la corte d’appello di Venezia, accogliendo l’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia ex art. 5-ter L. 89/2001, ha dichiarato l’inefficacia del decreto con il quale il consigliere delegato aveva liquidato in suo favore la somma di Euro 2.160 a titolo di equa riparazione per eccessiva durata di un processo che l’inefficacia del decreto del consigliere delegato era statta dichiarata dalla corte lagunare in ragione dell’inesistenza della relativa notifica, essendo stata quest’ultima effettuata via PEC, il 14.4.16, presso l’indirizzo dell’Avvocatura dello Stato tratto dall’Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni IPA , quale previsto dal codice dell’amministrazione digitale art. 57 bis d.lgs. n. 82/2005 , e non presso il diverso indirizzo della stessa Avvocatura contenuto nel c.d. Reglnde di cui all’articolo 3 bis l. n. 53/1994 e 16 ter d.l. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012 che il ricorso si articola in quattro motivi che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 22 marzo 2018, per la quale hanno depositato memoria il ricorrente e il Procuratore Generale considerato che con il primo mezzo di ricorso il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis, comma 1 e comma 5, lettera f , della legge n. 53 del 1994, nonché dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012 in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo viziata la notifica del decreto ingiuntivo all’indirizzo risultante dall’Indice delle pubbliche amministrazioni IPA , dal momento che l’enunciazione dei pubblichi elenchi di cui al predetto art. 16-ter non sarebbe da intendere come tassativa che con il secondo mezzo di ricorso il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 della legge n. 53 del 1994, nonché dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., asserendo che l’effettuazione presso l’indirizzo tratto dall’IPA e non dal Reglnde avrebbe dovuto al più determinare la nullità, ma non mai l’inesistenza, della notifica, con conseguente applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo, dal momento che la conoscenza del decreto ingiuntivo risultava provata dall’avvenuta impugnazione dello stesso da parte del Ministero che con il terzo mezzo di ricorso, riferito alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nonché dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c., il ricorrente deduce che la nullità di una prima notifica da lui effettuata il 18.3.16 allegando al messaggio PEC solo il file della relata di notifica, e non anche quello del ricorso con il pedissequo decreto, sarebbe stata sanata dalla rinnovazione della stessa notifica effettuata il 14.4.16, tramite messaggio PEC corredato di tutti i necessari allegati, e dalla successiva opposizione del Ministero che con il quarto motivo di ricorso il ricorrente chiede che questa Corte, cassato l’impugnato decreto, decida nel merito dell’opposizione, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., rigettandola che il primo motivo di ricorso va disatteso, avendo questa Corte già chiarito che, in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis c.p.c. e dell’art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia Reginde , unicamente quello risultante da tale registro con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario è nulla Cass. 11574/18 che il secondo motivo va invece giudicato fondato, alla stregua del criterio di residualità delle ipotesi di inesistenza della notifica fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte, in termini generali, nella sentenza 14916/16 con la conseguenza che il vizio della notifica a mezzo PEC derivante dall’essere stata la stessa effettuata presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Reglnde determina la nullità, e non l’inesistenza della stessa, con conseguente applicabilità del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 156 c.p.c. Cass. 20625/17 L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale si veda anche, già precedentemente, SSUU n. 7665/16 L’irritualità della notificazione di un atto nella specie, controricorso in cassazione a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica nella specie, in estensione.doc , anziché formato.pdf ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale che pertanto deve trovare accoglimento il secondo motivo di ricorso, restando assorbito il terzo e non potendosi il quarto qualificare come motivo di ricorso per cassazione, risolvendosi esso nella richiesta di una decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., della quale, peraltro, non ricorrano i presupposti , con conseguente cassazione del decreto gravato e rinvio alla corte di merito, la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Venezia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.