Notifica della sentenza d’appello e termine per proporre ricorso in Cassazione

Nel caso di elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, tale luogo non vale come domiciliazione ex art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e trova dunque applicazione il termine breve di impugnazione della sentenza ex art. 326 c.p.c

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21657/18, depositata il 5 settembre, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trani ha rigettato l’appello presentato dall’ACI condannato in prime cure alla restituzione di poco più di 150 euro per indebito pagamento di una tassa automobilistica. Elezione di domicilio. Dall’esame degli atti risulta che l’ACI era stato rappresentato nel giudizio di appello da tre avvocati muniti di procura generale alle liti ed aveva eletto domicilio presso la sede della propria Avvocatura Generale a Roma, dando facoltà ai difensori nominati di eleggere domicilio altrove. Questi hanno dunque eletto domicilio presso la cancelleria del Tribunale adito, dove è stata eseguita la notifica della sentenza d’appello munita di formula esecutiva mediante consegna a mani del funzionario addetto. La Corte precisa dunque che poiché è stata effettuata l’elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, tale luogo non vale come domiciliazione ex art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 né è stato peraltro indicato l’indirizzo PEC comunicato all’ordine , trova applicazione il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., a nulla rilevando che la sentenza notifica fosse munita di formula esecutiva, in quanto la notifica, effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, id est in modo equivalente a quella attuata ex artt. 170 e 285 c.p.c. nei confronti del procuratore costituito della parte, è, appunto, idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 maggio – 5 settembre 2018, n. 21657 Presidente Bisogni – Relatore Sambito Fatti di causa Il Tribunale di Trani, con sentenza del 13.2.2014, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Automobil Club d’Italia ACI avverso la sentenza con cui il GdiP di Barletta lo aveva condannato a restituire a M.L. la somma di Euro 154,84, per indebito pagamento di una tassa automobilistica, oltre interessi e spese. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’ACI con quattro motivi, ai quali M.L. resiste con controricorso. Il PG ha depositato conclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dall’esame degli atti, consta che - l’odierno ricorrente è stato rappresentato nel giudizio d’appello, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Luca Majorano, Francesco Guarino ed Aureliana Pera, giusta procura generale alle liti, in data 3.4.2008, ha eletto domicilio presso la sede dell’Avvocatura Generale dell’ACI in Roma, ed ha dato facoltà ai difensori nominati di eleggere domicilio anche in altri luoghi - di tale facoltà si sono avvalsi i difensori che hanno eletto domicilio presso la cancelleria del tribunale adito, indicando comunicazioni all’indirizzo avvocatura aci.it - la sentenza d’appello, munita della formula esecutiva, è stata notificata il 13.3.2014 all’ACI - Automobil Club d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso al procuratore costituito presso cui elegge domicilio Avv. Aureliana Pera, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale di Trani e la consegna è stata effettuata a mani del funzionario addetto. 3. Poiché è stata effettuata l’elezione di domicilio presso la cancelleria del giudice adito, tale luogo non vale come domiciliazione ex art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 né è stato peraltro indicato l’indirizzo PEC comunicato all’ordine , ed il ricorso, consegnato in data 23.9.2014, per la spedizione ai sensi della L. n. 53 del 1994 è, dunque, tardivo, dovendo trovare applicazione il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., a nulla rilevando che la sentenza notificata il 13.3.2014 fosse munita di formula esecutiva, in quanto la notifica, effettuata nel domicilio eletto presso il difensore, id est in modo equivalente a quella attuata ex artt. 170 e 285 c.p.c. nei confronti del procuratore costituito della parte, è, appunto, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione di cui all’art. 325, co 2, c.p.c. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi dell’art. 13, co 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.